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1. Premessa.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 28 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 22 gennaio 2003, in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell’art.
1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9
ottobre 2002 n. 222, disciplina la regolarizzazione dei periodi antecedenti
ai tre mesi della legalizzazione degli extracomunitari, di cui al medesimo
comma 1 dell’art. 1 del citato Decreto Legge.
Con circolari n. 161
del 25 ottobre 2002 e n. 169
del 14 novembre 2002 sono state fornite alle aziende
agricole le prime disposizioni in merito alla legalizzazione dei lavoratori
extracomunitari nonché alle modalità di pagamento dei contributi correnti.
Con la presente vengono fornite le precisazioni
per l’accesso all’ulteriore periodo regolarizzabile.
2. Agevolazioni :art. 3
del D. M. del 28 ottobre 2002.
I datori di lavoro
interessati devono versare, previa domanda, all’INPS, i contributi
previdenziali per le gestioni pensionistiche ( aliquota dovuta per il fondo
pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro e del
lavoratore e quota base) secondo le disposizioni all’epoca vigenti.
Il pagamento dei contributi
può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente entro il 16 di
ciascun mese.
Al riguardo l’art. 3 recita,
altresì, che sono dovuti “…. i relativi interessi ….. per i periodi
antecedenti i tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 1, in unica
soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino
a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino
a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal
venticinquesimo mese.”
3. Soggetti e periodi regolarizzabili.
Come si evince dal disposto dell’art. 3 in
argomento la norma è posta a tutela dei rapporti di lavoro relativi ai
lavoratori occupati per i periodi antecedenti al 10 giugno 2002 e per i
quali i datori di lavoro abbiano versato entro l’11 novembre 2002 il
contributo forfetario di 700 € e per i periodi per i quali non è
ancora intervenuta la prescrizione quinquennale calcolata alla data di
presentazione della originaria domanda di regolarizzazione.
La regolarizzazione dei periodi non prescritti è
subordinata alla stipula del contratto di soggiorno così come previsto
dall’ art. 5 bis del T.U. n. 286/1998 modificato dall’art. 33 della legge
189/2002.
4. Adempimenti delle aziende.
Le aziende interessate alla regolarizzazione dei
periodi pregressi per i lavoratori extracomunitari legalizzati devono
presentare apposita domanda, utilizzando il modello di
regolarizzazione allegato alla circolare e sottoscrivere l’opzione relativa
alle modalità di pagamento cui intendono aderire .
Alla domanda devono essere allegati
i modelli di dichiarazione trimestrale con l’indicazione di tutti gli
elementi utili al calcolo contributivo ed all’aggiornamento della posizione
assicurativa dei lavoratori.
Il modello di dichiarazione da utilizzare è il
Dmag- unico anche per i trimestri per i quali non era ancora in uso.
Come chiarito al successivo punto 5, sarà cura
delle Sedi provvedere al calcolo dei contributi dovuti che dovranno,
quindi, essere versati, con il consueto modello F24, in unica soluzione
ovvero in rate mensili secondo le indicazioni contenute nel provvedimento
di accoglimento della domanda di regolarizzazione.
L’inosservanza delle obbligazioni assunte
determinerà l’iscrizione a ruolo dei contributi e relativi oneri
accessori, nonché la riscossione a mezzo concessionario.
5. Adempimenti delle Sedi.
Le Sedi dopo aver valutato attentamente le
domande provvederanno a determinare il calcolo contributivo per trimestre
di competenza e relativi interessi legali calcolati al
tasso vigente alla data della domanda per il periodo che va dalla naturale
scadenza del debito contributivo alla data del versamento per i pagamenti
effettuati in unica soluzione.
Per i pagamenti rateali in ventiquattro o
trentasei mesi l’insieme dei contributi ed interessi calcolati dovrà essere
moltiplicato per i coefficienti indicati negli allegati alla circolare n. 115
del 30 giugno 2003.
Si fa riserva di fornire alle Sedi la procedura
per la gestione dei carichi contributivi e della notifica al contribuente
dei dati da esporre sul modello F24 di pagamento.
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI
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