REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale di Appello
composta
dai Sigg.ri Magistrati:
DOTT.
TULLIO SIMONETTI PRESIDENTE
DOTT.
NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE
REL.
DOTT.
ANTONIO VETRO CONSIGLIERE
DOTT.
MARIA TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE
DOTT.
DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 690 del 10.2.2006)
nel
giudizio iscritto al n.23092 del registro di segreteria, proposto
dall'I.N.P.D.A.P. avverso la sentenza n.5/2005 del 10 gennaio 2005 resa dalla
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto.
Visti gli atti di causa;
Uditi all'udienza pubblica del 10
febbraio 2006 il Consigliere relatore Nicola Mastropasqua, e, non presente il
procuratore costituito di parte appellante avv.to Flavio Urso, e l'avv. Berti
Franco per parte appellata.
Ritenuto in
FATTO
Il sig. A.S., già dipendente dell'A.
s.p.a., in quiescenza dal 31 dicembre 1998, ha adito la Sezione Giurisdizionale
della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia per sentir
dichiarare il proprio diritto ad ottenere la rideterminazione della pensione,
in atto goduta, sulla base di una diversa anzianità contribuitiva di servizio
derivante dall'applicazione del coefficiente di 1,5 per ogni anno di esposizione
qualificata all'amianto, ai sensi dell'art.13, comma 8, dalla L.27.3.1992,
n.257.
Con l'impugnata sentenza il Giudice
Unico delle pensioni, disattendendo le argomentazioni dell'INPDAP, ha accolto
il ricorso riconoscendo in favore dell'interessato i benefici di cui alla
citata disposizione, con interessi legali e rivalutazione monetaria da
calcolarsi sulle differenze dei singoli ratei di pensione già corrisposti e da
riliquidare in conseguenza del riconosciuto beneficio.
Deduce parte appellante violazione e
falsa applicazione dall'art.13, comma 8, della legge L.27/3/1992, n.257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Assume parte appellante che i soggetti
destinatari del citato art.13, comma 8, della L.n.257/92 sono “…i lavoratori
che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni…” e
che secondo la nuova formulazione della norma di cui trattasi ad oper del D.L.
n.169/1993 (“Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto”) i
soggetti aventi diritto alle provvidenze introdotte dal legislatore sono
esclusivamente i lavoratori, per cui i soggetti abilitati a presentare istanza
per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva devono
essere in possesso del requisito dell'attualità dell'occupazione. Richiama alla
scopo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ.Sez.Lav., 7/7/1998, n.6605).
La ratio legis del più volte citato
art.13 sarebbe la volontà del legislatore di agevolare l'esodo dal lavoro dei
lavoratori esposti a un rischio ritenuto gravemente morbigeno, come quello
derivante dall'amianto.
Conclusivamente chiede parte
appellante:
-in
via principale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
il difetto di legittimazione passiva dell'INPDAP in quanto la richiesta
maggiorazione contributiva attiene al rapporto di impiego e doveva essere
rivolta al datore di lavoro ed all'INAIL; il conseguente difetto di
giurisdizione della Corte dei conti a favore della cognizione dell'AGO;
-annullare,
comunque, in quanto illegittima ed ingiusta, l'impugnata sentenza con
conseguente reiezione delle richieste di controparte in quanto palesemente
infondate.
Parte appellata si è costituita in
giudizio deducendo che punto nodale della questione è la data di entrata in
vigore della legge in questione, che segna il discrimine tra coloro a cui la
legge non si applica, per essere andati in pensione prima della sua entrata in
vigore, e coloro a cui la legge si applica, per essere andati in pensione dopo,
indipendentemente dalla circostanza che la richiesta del beneficio sia stata
effettuata prima, congiuntamente o dopo la domanda di pensione; allo scopo
richiama numerosa giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La limitazione dell'esclusione dal beneficio
ai soli soggetti già titolari di pensione all'entrata in vigore della legge
257/1992 dovrebbe ritenersi confermata anche dall'art.80 della legge
finanziaria del 2001 (legge 23 dicembre 2000 n.388), il quale operando una
sorta di interpretazione autentica (ex multis Cass. 14.2.02 n.2168, ma anche
Cass. 13195 e 13786/01, 24108, 24109 e 24196/04) pone come elemento
discriminante per l'attribuzione del diritto la non cessazione dell'attività
lavorativa alla data del 28 aprile 1992.
All'atto della sua entrata in vigore
(28 aprile 1992) la legge si rivolgeva pertanto a tutti coloro che in quel
momento versavano nella condizione di essere “lavoratori che siano stati
esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni”, e fra i
destinatari della legge c'era anche l'appellato, il quale non solo era stato
esposto all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni (dal 2.2.1980 al
31.12.1991, come da certificazione prodotta) ma era anche “lavoratore” ed
avrebbe continuato ad esserlo fino al 31.6.2001, non essendo andato in pensione
prima di quell'entrata in vigore, ma ben dopo.
All'udienza dibattimentale del 10
febbraio 2006 assunto il difensore dell'appellante l'avv.to Franco Berti quale
procuratore costituito di parte appellata ha illustrato lo scritto in atti.
DIRITTO
Va anzitutto affermata la
giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio perché la questione
qui introdotta attiene alla determinazione del trattamento pensionistico di
parte appellata a non già al rapporto di lavoro.
L'appello sotto tale profilo è pertanto
infondato.
Anche riguardo al merito il gravame è
privo di giuridico fondamento.
Come correttamente evidenziato dal
giudice di prime cure, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è
univocamente orientata nel senso di ritenere che il titolare di pensione di
anzianità liquidata dopo l'entrata in vigore dell'art.13, comma 8, della
L.n.257 del 1992 (nel testo sostituito dall'art.1, comma 1, del D.L. n.169 del
1993, conv., con modif., nella L.n.271 del 1993), ha diritto al ricalcolo della
pensione con applicazione dei benefici previsti dalla succitata normativa e la
stessa giurisprudenza civile ha ritenuto che la maggiorazione secondo il
coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto,
prevista dall'art.13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n.257, come
modificato dall'at.1, comma primo, del D.L. n.169 del 1993, convertito nella
legge n.271 del 1993, in virtù di un'interpretazione che la Corte
Costituzionale ha giudicato conforme agli artt.3 e 38 della Costituzione (sent.
n.434 del 2002 della Corte Costituzionale) - non spetta solo ai soggetti che,
alla data di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992),
erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di
inabilità, mentre va riconosciuta -ferma restando la ricorrenza di tutti gli
altri requisiti stabiliti dalla succitata disposizione -ai lavoratori che, a
quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero
versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari
della pensione o dell'assegno di invalidità.
La Corte di Cassazione infatti ha
chiarito che “hanno diritto al godimento del beneficio previsto dal comma 8
dell'art.13 l.257/92, consistente nell'applicazione del coefficiente
moltiplicatore 1,5 al periodo di continuativa ultradecennale attività prestata
dal lavoratore in ambiente esposto direttamente o indirettamente al rischio
amianto, tutti i lavoratori che conseguono la pensione di anzianità o di vecchiaia
ovvero di inabilità con decorrenza successiva all'entrata in vigore della
predetta legge, i quali, qualora abbiano maturato i requisiti pensionistici
richiesti anche senza la prevista maggiorazione, tuttavia non raggiungendo la
maggior prestazione conseguibile, possono giovarsene per migliorare la
prestazione, previa comunicazione all'ente previdenziale dell'avvenuta
esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge (Nella specie, la
Corte di cassazione ha cassato la sentenza di merito per aver rigettato la
domanda del lavoratore sul presupposto -giuridicamente errato- che l'aver
conseguito una pensione di anzianità nella vigenza della L.257/92, senza
utilizzare la prevista maggiorazione, fosse di ostacolo all'applicazione della
norma dell'art.13, comma 8, della stessa legge)”.
E nella motivazione si precisa che ““le
sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione del ripetuto
art.13, ottavo comma, sono quelle nelle quali l'interessato, al momento
dell'entrata in vigore della legge n.257/1992, abbia definitivamente cessato
l'attività lavorativa e acquisito il diritto ad una pensione (di anzianità o di
vecchiaia) “fisiologicamente” collegata al realizzarsi di un simile evento,
ovvero quelle nelle quali -sempre a tale momento- fruisca di una pensione di
inabilità, stante l'incompatibilità di tale trattamento, specificamente
prevista dalla legge (art.2, quinto comma, della legge n.222/1984), con
un'attività lavorativa retribuita””. (cfr. Cass. Sez. Lavoro 17.1.2005, n.757;
idem: 13.1.2005, n.467, nonché Cass.852, 853 e 854/2005 citate da parte
appellata).
Conclusivamente il beneficio in esame
non è applicabile ai lavoratori già collocati in pensione alla data di entrata
in vigore della legge n.257 del 1992.
Ed alla data di entrata in vigore della
citata legge.257 del 1992 (28.4.1992) parte appellata era stata esposto
all'amianto per un periodo superiore a 10 anni (2.2.1980/31.12.1991) e non era
alla stessa data (28.4.1992) già collocato in pensione, bensì “lavoratore”.
Va pertanto affermato che nel caso di
specie l'appello va respinto in quanto lo status di lavoratore o di pensionato
rileva esclusivamente con riferimento alla data di entrata in vigore della
legge 257 del 1992 nel senso che con riferimento alla data del 28.4.1992 va verificato
lo status stesso ai fini dell'applicazione dei benefici invocati da parte
appellata.
Le spese giudiziali vanno compensate in
ragione dei dubbi interpretativi.
P. Q. M.
definitivamente
pronunciando, respinge l'appello in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Spese giudiziali compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 10 febbraio 2006.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Depositata
in Segreteria il
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria FIORAMONTI)