REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello

composta dai magistrati:

dott. Gaetano Pellegrino                          Presidente

dott. Giorgio Capone                                Consigliere

dott. Enzo Rotolo                                     Consigliere

dott. Eugenio Francesco Schlitzer           Consigliere

dott. Salvatore Nicolella                            Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 123/2006)

nel giudizio d'appello iscritto al n° 8384 del registro di segreteria,

a istanza

del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro [ora: Ministero dell'economia e delle finanze], rappresentati e difesi ope legis dall'Av- vocatura generale dello Stato,

contro

il sig. Ignazio [o Franco Ignazio] F.I.C., rappresentato e difeso dall'avv. N.G.,

avverso

la sentenza 3 settembre 1997 [n° 1268/97 al 1284/97], della Sezione giuri­sdizio­nale per la regione Lazio.

Visti l'atto di appello, la sentenza impugnata e gli altri atti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2005, con l'assi- stenza del segretario sig.ra Lucia Bianco, il relatore consigliere Sal­vatore Nicolella e l'avv. N.G..

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza 3 settembre 1997 [n° 1268/97 al 1284/97] la Sezione giuri­sdi­zionale per la regione Lazio ha accolto, tra gli altri, il ricorso proposto dal sig. F.I.C., già dipendente del Mini­stero delle finanze collocato a riposo per dimissioni dal 1 no­vembre 1974, accertandone il diritto alla riliquidazione del trattamento pensio­nistico in godimento mediante l'applicazione integrale della di­sciplina richiamata dalla Corte costituzionale con sentenza 8/9 gen­naio 1991 n° 1.

Avverso la pronuncia hanno interposto appello i Ministeri delle finanze e del tesoro [ora: Ministero dell'economia e delle finanze], col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, precisando che la pro- mozione a direttore di prima classe r.e., già conferita al sig. F.I.C. dal d.m. 30 luglio 1975 [rectius: 15 novembre 1974] con decor­renza retroattiva fissata al 28 dicembre 1973 e che aveva dato titolo per il conferi­mento della pensione sulla base dello stipendio di primo diri­gente [liquidata con d.m. 28 dicembre 1978 n° 28177], era stata annul­lata con d.m. 6 giu­gno 1979, per cui, essendosi altresì provve­duto a rettificare il trattamento di quiescenza con d.m. del 10 aprile 1993 n° 28177-bis, ne dovrebbe conseguire l'impossibilità di appli­care i benefici derivanti dalla pronuncia del Giu­dice delle leggi.

Il pensionato si è costituito in giudizio col patrocinio dell'avv. N.G. mediante deposito di memoria difensiva del 24 luglio 1998, seguita da successivi scritti del 12 febbraio 1999 e del 27 di­cembre 2001.

L'appellato ha chiarito di non aver mai avuto comunicato o notificato alcun decreto di annullamento della sua promozione a di­rettore di prima classe r.e., da ritenere comunque illegittimo, ineffi­cace e in ogni caso inapplicabile in ordine alla rideterminazione del trattamento di quiescenza perché successivo al suo collocamento a riposo; ha osservato di aver acquisito conoscenza del provvedimento in questione solo in un secondo tempo, apprendendo che si trattava dell'atto di esecuzione di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio emessa in un giudizio in cui egli non aveva as­sunto la qualità di parte, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2909 c.c. tale pronuncia non poteva avere efficacia nei suoi confronti; ha sostenuto che la decisione de qua e il conseguente decreto attua­tivo erano intervenuti quando ormai la promozione a direttore di prima classe r.e. aveva esaurito ogni effetto data l'avvenuta cessazione dal servizio.

Pertanto ha chiesto il rigetto dell'appello ovvero, in subordine, la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Sezione di Catania del Tribunale amministrativo regionale per la Sici­lia in merito all'impugnativa da lui promossa avverso il citato decreto 6 giugno 1979.

A seguito delle precedenti udienze dibattimentali, la Sezione ha adottato:

1. l'ordinanza 6 luglio 2000 n° 24/2000, intesa ad acquisire il fascicolo amministrativo relativo alla posizione del pensionato [adempimento perfezionato in data 31 gennaio 2001];

2. le ordinanze 7 febbraio 2001 n° 6/01 e 16 gennaio 2002 n° 5/02, con le quali è stata dispo­sta la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del Tribu­nale amministrativo siciliano.

Il 19 novembre 2004 è stata acquisita agli atti di causa copia della sentenza 23 aprile 2003 n° 694/03, con la quale il predetto Or­gano giudiziario ha respinto il gravame de quo nel rilievo che il pen­sionato era stato ritualmente evocato nel giudizio definito dal Tribu­nale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenza innanzi ri­chiamata, che pertanto faceva stato nei suoi confronti.

Con decreto 23 novembre 2004 il Presidente della Sezione ha quindi fis­sato al 6 aprile 2005 la nuova data del dibattimento, poi rin­viato a richiesta di parte appellata.

Con memoria depositata il 27 ottobre 2005 l'avv. N.G. ha insistito per il rigetto dell'appello, ribadendo l'inefficacia dell'atto di autotutela in questione, in applicazione dei princìpi desumibili dall'art. 43 dPR 29 dicembre 1973 n° 1092 [con particolare riguardo al perdu­rare degli effetti della percezione di una retribuzione, conseguita in relazione a una prestazione effettivamente svolta, pur se venga pro­nunciato l'annullamento dell'inquadramento nella corrispondente qua­lifica] e in ragione della circostanza che la procedura in contestazione interveniva su un atto che aveva ormai già esaurito i suoi effetti.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2005 il legale ha insi­stito per il rigetto dell'impugnativa.

In tale stato il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello è fondato e merita pertanto di essere accolto.

E lo merita proprio in relazione al disposto dell'art. 43 dPR 29 dicembre 1973 n° 1092, alla luce del quale ogni determinazione rela­tiva alla pensione dell'appellato va adottata sulla base del trattamento di attività, connesso alla qualifica di direttore di se­conda classe, che egli aveva diritto di percepire alla data di collocamento a riposo.

Al riguardo infatti le risultanze processuali, integrate dall'esito degli accertamenti istruttori disposti in ordine alle vertenze che hanno visto interessata la posizione de qua innanzi al Giudice della legitti­mità, attestano che la promozione a direttore di prima classe r.e. [alla quale va riferito il riconoscimento del più favo­revole trattamento di quiescenza dirigenziale e dei conseguenti bene­fici recati dalla pro­nuncia della Corte costituzionale n° 1 del 1991] è stata annullata dal- l'Amministrazione in esecuzione di una sen­tenza pas­sata in giudi­cato, idonea a fare stato anche nei confronti del sig. F.I.C. in quanto parte del relativo giudizio.

Ne consegue, con tutta evidenza, l'infondatezza della pretesa vantata dalla parte appellata, a nulla rilevando al riguardo le argo­mentazioni difensive svolte in tema di consolidamento [alla data di collocamento a riposo, in buona so­stanza] del trattamento stipendiale poi posto nel nulla, sia perché trattasi di osservazioni che attengono al rapporto di servizio piuttosto che a quello pensionistico; sia perché lo stesso iniziale ricono­scimento era stato in realtà disposto retroattiva­mente col provvedi­mento del 1974 ricordato in narrativa, circostanza quest'ultima che rende inconferente il richiamo giurisprudenziale ope­rato nell'ultima memoria difensiva con particolare riguardo alla sen­ten- za di questa Sezione d'appello 2 aprile 2001 n° 72/01 [concer­nente in­vero una fattispecie nella quale l'interessato aveva effettiva­mente svolto la propria prestazione lavorativa in una posi­zione sti­pendiale raggiunta a seguito di concorso in­terno, percependo i connessi emo­lumenti e vedendosi quindi, solo dopo il collocamento a ri­poso, an­nullare la relativa nomina e rideter­minare i trattamenti di atti­vità e di quiescenza].

Né viene in rilievo, in quanto non sollevata in questa sede, la tematica della ritualità della reformatio in pejus con riguardo alla di­sci­plina prevista negli artt. 204 e seguenti dPR n° 1092 citato.

La pronuncia resa dalla Sezione territoriale per il Lazio va pertanto riformata, relativamente alla posizione del sig. F.I.C..

2. Vi sono giuste ragioni per compensare le spese di giu­dizio.

PER QUESTI MOTIVI

l'intestata Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pro­nunciando,

ACCOGLIE

l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la pretesa fatta valere dal sig. F.I.C..

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novem­bre 2005.

L'ESTENSORE                          IL PRESIDENTE

         f.to Salvatore Nicolella              f.to Gaetano Pellegrino

Depositata in Segreteria il giorno 1 marzo 2006

                                                                            IL DIRIGENTE

                                                         f.to Antonio Di Virgilio