REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello
composta
dai magistrati:
dott.
Gaetano Pellegrino
Presidente
dott.
Giorgio Capone
Consigliere
dott.
Enzo Rotolo
Consigliere
dott.
Eugenio Francesco Schlitzer
Consigliere
dott.
Salvatore Nicolella
Consigliere relatore
ha
pronunciato la seguente
(Numero 123/2006)
nel
giudizio d'appello iscritto al n° 8384 del registro di segreteria,
a istanza
del
Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro [ora: Ministero
dell'economia e delle finanze], rappresentati e difesi ope legis
dall'Av- vocatura generale dello Stato,
contro
il
sig. Ignazio [o Franco Ignazio] F.I.C., rappresentato e difeso dall'avv. N.G.,
avverso
la
sentenza 3 settembre 1997 [n° 1268/97 al 1284/97], della Sezione giurisdizionale
per la regione Lazio.
Visti l'atto di appello, la sentenza impugnata e
gli altri atti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2005,
con l'assi- stenza del segretario sig.ra Lucia Bianco, il relatore consigliere
Salvatore Nicolella e l'avv. N.G..
Ritenuto in
Con sentenza 3 settembre 1997 [n° 1268/97 al
1284/97] la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha accolto, tra gli
altri, il ricorso proposto dal sig. F.I.C., già dipendente del Ministero delle
finanze collocato a riposo per dimissioni dal 1 novembre 1974, accertandone il
diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento
mediante l'applicazione integrale della disciplina richiamata dalla Corte
costituzionale con sentenza 8/9 gennaio 1991 n° 1.
Avverso la pronuncia hanno interposto appello i
Ministeri delle finanze e del tesoro [ora: Ministero dell'economia e delle
finanze], col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, precisando che
la pro- mozione a direttore di prima classe r.e., già conferita al sig. F.I.C.
dal d.m. 30 luglio 1975 [rectius: 15 novembre 1974] con decorrenza
retroattiva fissata al 28 dicembre 1973 e che aveva dato titolo per il conferimento
della pensione sulla base dello stipendio di primo dirigente [liquidata con
d.m. 28 dicembre 1978 n° 28177], era stata annullata con d.m. 6 giugno 1979,
per cui, essendosi altresì provveduto a rettificare il trattamento di
quiescenza con d.m. del 10 aprile 1993 n° 28177-bis, ne dovrebbe
conseguire l'impossibilità di applicare i benefici derivanti dalla pronuncia
del Giudice delle leggi.
Il pensionato si è costituito in giudizio col
patrocinio dell'avv. N.G. mediante deposito di memoria difensiva del 24 luglio
1998, seguita da successivi scritti del 12 febbraio 1999 e del 27 dicembre
2001.
L'appellato ha chiarito di non aver mai avuto
comunicato o notificato alcun decreto di annullamento della sua promozione a direttore
di prima classe r.e., da ritenere comunque illegittimo, inefficace e in ogni
caso inapplicabile in ordine alla rideterminazione del trattamento di
quiescenza perché successivo al suo collocamento a riposo; ha osservato di aver
acquisito conoscenza del provvedimento in questione solo in un secondo tempo,
apprendendo che si trattava dell'atto di esecuzione di una sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio emessa in un giudizio in cui
egli non aveva assunto la qualità di parte, con la conseguenza che ai sensi
dell'art. 2909 c.c. tale pronuncia non poteva avere efficacia nei suoi
confronti; ha sostenuto che la decisione de qua e il conseguente decreto
attuativo erano intervenuti quando ormai la promozione a direttore di prima
classe r.e. aveva esaurito ogni effetto data l'avvenuta cessazione dal
servizio.
Pertanto ha chiesto il rigetto dell'appello ovvero,
in subordine, la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia
della Sezione di Catania del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
in merito all'impugnativa da lui promossa avverso il citato decreto 6 giugno
1979.
A seguito delle precedenti udienze dibattimentali,
la Sezione ha adottato:
1. l'ordinanza 6 luglio 2000 n° 24/2000, intesa ad
acquisire il fascicolo amministrativo relativo alla posizione del pensionato
[adempimento perfezionato in data 31 gennaio 2001];
2. le ordinanze 7 febbraio 2001 n° 6/01 e 16
gennaio 2002 n° 5/02, con le quali è stata disposta la sospensione del
giudizio in attesa della pronuncia del Tribunale amministrativo siciliano.
Il 19 novembre 2004 è stata acquisita agli atti di
causa copia della sentenza 23 aprile 2003 n° 694/03, con la quale il predetto
Organo giudiziario ha respinto il gravame de quo nel rilievo che il pensionato
era stato ritualmente evocato nel giudizio definito dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con la sentenza innanzi richiamata, che
pertanto faceva stato nei suoi confronti.
Con decreto 23 novembre 2004 il Presidente della
Sezione ha quindi fissato al 6 aprile 2005 la nuova data del dibattimento, poi
rinviato a richiesta di parte appellata.
Con memoria depositata il 27 ottobre 2005 l'avv.
N.G. ha insistito per il rigetto dell'appello, ribadendo l'inefficacia
dell'atto di autotutela in questione, in applicazione dei princìpi desumibili
dall'art. 43 dPR 29 dicembre 1973 n° 1092 [con particolare riguardo al perdurare
degli effetti della percezione di una retribuzione, conseguita in relazione a
una prestazione effettivamente svolta, pur se venga pronunciato l'annullamento
dell'inquadramento nella corrispondente qualifica] e in ragione della
circostanza che la procedura in contestazione interveniva su un atto che aveva
ormai già esaurito i suoi effetti.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2005 il legale
ha insistito per il rigetto dell'impugnativa.
In tale stato il giudizio è passato in decisione.
Considerato in
1. L'appello è fondato e merita pertanto di essere
accolto.
E lo merita proprio in relazione al disposto
dell'art. 43 dPR 29 dicembre 1973 n° 1092, alla luce del quale ogni
determinazione relativa alla pensione dell'appellato va adottata sulla base
del trattamento di attività, connesso alla qualifica di direttore di seconda
classe, che egli aveva diritto di percepire alla data di collocamento a riposo.
Al riguardo infatti le risultanze processuali,
integrate dall'esito degli accertamenti istruttori disposti in ordine alle
vertenze che hanno visto interessata la posizione de qua innanzi al
Giudice della legittimità, attestano che la promozione a direttore di prima
classe r.e. [alla quale va riferito il riconoscimento del più favorevole
trattamento di quiescenza dirigenziale e dei conseguenti benefici recati dalla
pronuncia della Corte costituzionale n° 1 del 1991] è stata annullata dal-
l'Amministrazione in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, idonea
a fare stato anche nei confronti del sig. F.I.C. in quanto parte del relativo
giudizio.
Ne consegue, con tutta evidenza, l'infondatezza
della pretesa vantata dalla parte appellata, a nulla rilevando al riguardo le
argomentazioni difensive svolte in tema di consolidamento [alla data di
collocamento a riposo, in buona sostanza] del trattamento stipendiale poi
posto nel nulla, sia perché trattasi di osservazioni che attengono al rapporto
di servizio piuttosto che a quello pensionistico; sia perché lo stesso iniziale
riconoscimento era stato in realtà disposto retroattivamente col provvedimento
del 1974 ricordato in narrativa, circostanza quest'ultima che rende
inconferente il richiamo giurisprudenziale operato nell'ultima memoria
difensiva con particolare riguardo alla senten- za di questa Sezione d'appello
2 aprile 2001 n° 72/01 [concernente invero una fattispecie nella quale
l'interessato aveva effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa in
una posizione stipendiale raggiunta a seguito di concorso interno,
percependo i connessi emolumenti e vedendosi quindi, solo dopo il collocamento
a riposo, annullare la relativa nomina e rideterminare i trattamenti di attività
e di quiescenza].
Né viene in rilievo, in quanto non sollevata in
questa sede, la tematica della ritualità della reformatio in pejus con
riguardo alla disciplina prevista negli artt. 204 e seguenti dPR n° 1092
citato.
La pronuncia resa dalla Sezione territoriale per il
Lazio va pertanto riformata, relativamente alla posizione del sig. F.I.C..
2. Vi sono giuste ragioni per compensare le spese
di giudizio.
l'intestata Sezione
terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta la pretesa fatta valere dal sig. F.I.C..
Spese
compensate.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Salvatore Nicolella f.to Gaetano Pellegrino
Depositata in Segreteria
il giorno 1 marzo 2006
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Di Virgilio