Suprema
Corte di Cassazione – Sezione lavoro
sentenza
5 aprile - 5 maggio 2005, n. 9353
Svolgimento
del processo
Con
sentenza in data 22 marzo 2001 il tribunale dì Arezzo condannava la Sxxxxxxx
Vigilantess Srl a pagare all’ex dipendente Francesco Di Lora lire 25.000.000,
il risarcimento del danni biologico (15 milioni) e morale (10 milioni) per
patologia depressiva dipendente da prestazione di lavoro esclusivamente
notturno, malgrado il dipendente avesse chiesto, allegando certificazioni
mediche, l’alternanza dei turni.
L’appello
della società è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Firenze
con sentenza depositata il 20 maggio 2002 che ha ridotto la condanna,
relativamente al solo danno biologico, a euro 4.000, confermando nel resto la
sentenza impugnata.
Ha
ritenuto il Tribunale che nel 1999 una visita medico - legale della competente
Commissione dell’USL aveva accertato l’idoneità al lavoro del dipendente, in
relazione alle sue condizioni psico-fìsiche, solo a condizione di pari
alternanza tra lavoro notturno e diurno.
Pertanto
la responsabilità della società era palese ancor prima della consulenza medico
legale disposta dal giudice (il 6 ottobre 2000 il dipendente venne licenziato
per impossibilità di essere adibito ad altra posizione lavorativa.
La
Sxxxxxxx non avrebbe potuto invocare la disposizione dell’articolo 13 del D.Lgs
38/2000, per contestare la propria responsabilità per danno biologico in quanto
la patologia decorreva dal gennaio 1999 (visita da parte della USL).
Inoltre,
risultava che l’INAIL aveva considerato la patologia come “malattia comune” e
non professionale, seppur cautelativamente denunciata dalla società, sicché
erra prevedibile che l’istituto non avrebbe provveduto all’indennizzo.
La
Sxxxxxxx avrebbe dovuto rispondere anche per il danno morale, attesa la propria
responsabilità per concorso in lesioni permanenti, consistenti in cefalea
muscolo-tensiva psicogena in un quadro di disturbo di ansia tendente alla
cronicizzazione, per essere venuta meno la datrice di lavoro agli obblighi ex
articolo 2087 Cc.
Quanto
al danno biologico, tenuto conto della ridotta presenza ai lavoro dal 1999 e
del conseguente apporto causale della condotto aziendale, appariva equo ridurre
il risarcimento ad euro 4.000.
Per la
cessazione di questa sentenza ricorre la società con quattro motivi.
Francesco
Dxxxxx è intimato.
Motivi
della decisione.
Col
primo motivo, deducendo violazione degli articoli 10, 11, 66 Tu 1124/65, 13
D.Lgs 38/2000, degli articoli 11, 12, 15 disp. prel. Cc e 81 Cpc, la Sxxxxxxx
si duole che la Corte di appello abbia escluso l’esonero da responsabilità
civile dei datore di lavoro nei riguardi dei dipendente assicurato presso
l’INAIL che abbia contratto una malattia professionale, avendo ritenuto
inapplicabile “ratione temporis”l’articolo 13 del D.Lgs 38/2000, sopravvenuto
in corso di giudizio.
Per
contro, tale disposizione sopravvenuta, non diretta a regolare il fatto o
l’atto generatore del rapporto, aveva prodotto effetti quanto alla tutela
assicurativa obbligatoria.
Pertanto,
avendo il legislatore stabilito che, e decorrere dall’entrata in vigore del Dm
(12 luglio 2000, pubblicato sulla Gu il 25 luglio) di approvazione delle
tabelle, l’INAIL, avrebbe erogato l’indennizzo previsto dal D.Lgs. cit. in
luogo delle prestazioni ex articolo 66 del Tu
1124/65, tenuto al risarcimento dei danno biologico sarebbe stato,
appunto, l’istituto.
L’articolo
13 cit., laddove stabilisce che l’INAIL eroga l’indennizzo per i danni
conseguenti a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di
entrato in vigore del predetto decreto ministeriale, avrebbe inteso riferirsi
alle “situazioni” portate a conoscenza
dell’istituto dopo il 12 luglio 2000. E’ consolidato il principio secondo cui
la malattia professionale si considera verificata all’atto della denunzia, nel
momento, cioè in cui l’assicurato e/o il datore di lavoro hanno certezza della
manifestazione dell’infermità e da tale momento decorre l’indennizzo per danno
biologico.
La Corte di appello aveva
accertato che, dopo il 12 luglio 2000, la società aveva presentato denunzia
cautelativa all’INAIL e, prima di tale data, non vi era stata prestazione da
parte dell’Ente; conseguentemente, avrebbe dovuto rigettare la domanda del
lavoratore o, meglio, dichiarare il difetto di legittimazione ad causam della
Sxxxxxxx, in quanto il lavoratore aveva azione diretta contro l’istituto di
assicurazione anche per il danno biologico, pur se l’INAIL non avesse inteso
assumere a suo carico l’evento.
Il
motivo non merita di essere accolto.
L’articolo
13, comma 2, del D.Lgs 38/2000, come modificato dall’articolo 73, comma 3,
della legge 388/00, dispone che «in caso di danno biologico, per i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie
professionali denunciate a decorrere della data di entrata in vigore del Dm di
cui al comma 3, l’INAIL (...) in luogo della prestazione di cui all’articolo
66, comma 1, n.2), del testo unico, eroga l’ indennizzo previsto e regolato
dalle seguenti disposizioni: (…)».
Il
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale cui fa riferimento
la norma è stato emanato il 12 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio
ed è entrato in vigore il 9 agosto 2000 (articolo 10 disp. sulla legge in
generale).
Oggetto
della nuova disciplina, secondo il tenore testuale dell’articolo 13, comma 2,
citato è il trattamento dei danni conseguenti, per quanto interessa, e malattie
professionali denunciate a decorrere dal 9 agosto 2000.
Tanto
precisato, non può condividersi la motivazione della Corte di appello - che
pertanto, va corretta, ai sensi dell’articolo .384 cpv. Cpc, stante la
conformità a diritto del dispositivo - secondo cui l’articolo 13, comma 2 cit.,
non sarebbe applicabile al caso in esame per escludere la responsabilità
datoriale, talché dei danni sofferti dal Dxxxxx avrebbe dovuto rispondere
l’istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro, avendo la Corte di
merito preso erroneamente a riferimento, per l’operatività della nuova
disciplina, il gennaio 1999, epoca nella quale il lavoratore era stato
sottoposto a visita medica da parte della USL e dalla quale sarebbe “decorsa”
la malattia. In realtà sarebbe stato corretto prendere quale punto dì
riferimento la data della denuncia di quest’ultima (articolo 135 cpv. legge
1124/65).
Deve
però rilevarsi, e tale proposito, che neppure la datrice di lavoro, indica con
esattezza nel ricorso in quale data abbia provveduto a denunciare la malattia
professionale all’INAIL, essendosi limitato e riferire che la denuncia venne
inoltrata, in via cautelativa, a seguito delle conclusioni della consulenza
tecnica medico-legale di ufficio. D’altra parte, la sentenza impugnata si
limita solo ad affermare che la denuncia “cautelativa” era stata presentata
dopo il 12 luglio 2000.
Secondo
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione costantemente
riaffermato da questa Corte - in riferimento al divieto per il giudice di
legittimità di ricercare gli elementi fattuali e le prove relative negli atti
dei giudizi di merito e, d’altra parte, stante l’esigenza per lo stesso giudice
di legittimità di valutare la rilevanza e la decisività di quei dati fattuali
ai fini della decisione -, la Sxxxxxxx avrebbe dovuto indicare la data nella
quale pervenne all’INAIL la denuncia della malattia professionale costituendo il
riferimento di tale data, a quella del 9 agosto 2000 o a data successiva un
presupposto della responsabilità dell’istituto dì assicurazione e della
conseguente esclusione della responsabilità della datrice di lavoro per i danni
di cui è causa, ai sensi dell’articolo 110 del Dpr 1124/65.
Non
avendo dato la ricorrente indicazioni a tale proposito, il motivo di ricorso
presenta profili di inammissibilità non superabili.
Tale
argomento è assorbente rispetto all’altra censura mossa dalla ricorrente al
ragionamento della Corte di appello, la quale ha ritenuto fondata la domanda
proposta contro l’INAIL sul rilievo ulteriore che l’istituto, avendo
considerato la patologia come malattia comune, avrebbe manifestato
l’intendimento di escluderle dalla tutela: si tratta di una seconda, distinta
motivazione, fondatamente contestata dalla ricorrente, la quale ha considerato
che l’indennizzabilità della patologia da parte dell’istituto o la
legittimazione passiva della datrice di lavoro non avrebbero potuto dipendere
della disponibilità o meno del primo e farsi carico dell’indennizzo.
Col
secondo motivo, la società ricorrente deduce violazione degli articoli 2087,
2108, 1362 segg. e 2697 Cc in relazione all’articolo 30 del contratto
collettivo di settore, nonché vizi di motivazione.
Afferma
che il verbale di visita della USL del 14 gennaio 1999 non aveva valore di
prescrizione in ordine alternanza del lavoro diurno e notturno sia perché tali
modalità di prestazione non esistevano in azienda, sia per la genericità delle
parole usate nel verbale, sia perché l’organizzazione del lavoro spettava
esclusivamente al datore di lavoro.
Non
sarebbe stato quindi ravvisabile da parte del giudice di appello un
comportamento colposo della società in ordine all’insorgere, dopo quella visita,
di una patologia psicotica.
Inoltre
nella visita del 14 gennaio 1999 il lavoratore venne giudicato idoneo al
lavoro, non già affetto di malattia cronica o di una patologia suscettibile di
futuro aggravamento.
Correttamente
erano state quindi mantenute le condizioni di lavoro pattuite in sede di
assunzione, in quanto la società non avrebbe potuto prevedere l’insorgenza di
li a poco, di una vera e propria patologia destinata a cronicizzarsi e non
aveva determinato una situazione di rischio improprio.
Il lavoro
in turni notturni non ere vietato dalla legge e il Ccnl di settore lo
considerava lavoro normale, né imponeva turni alternati; in tale contesto non
avrebbe potuto ravvisarsi alcun inadempimento o colpa della datrice di lavoro.
La Corte
di appello aveva sostanzialmente ravvisato una responsabilità oggettiva della
società per il solo fatto dell’insorgenza della patologia e in assenza di
violazione di qualsiasi norma di protezione del lavoratore.
Il
motivo è infondato e presenta, esso pure, profili di inammissibilità.
Le
argomentazioni giuridiche con lo stesso svolte presuppongono tutte una
valutazione diversa in fatto dei dati acquisiti al processo e valutati dalla
Corte di merito con argomenti immuni da vizi logici o giuridici.
Cosi è
per il contenuto del verbale della Commissione della USL del 14 gennaio 1999
(l’idoneità a mansioni con rispetto dell’alternanza perfetta delle turnazioni
notturne e diurne presupponeva necessariamente, secondo la corretto valutazione
della Corte di appello, l’inidoneità per il lavoro esclusivamente notturno) e
non può dubitarsi che, in presenza di tale contenuto, la datrice di lavoro ben
avrebbe potuto e dovuto rappresentarsi la nocività del lavoro assegnato
esclusivamente nelle ore notturne e avrebbe dovuto astenersi da siffatta
prescrizione o, in caso di comprovata impossibilità, recedere dal rapporto
(come in effetti si deduce essere poi avvenuto).
La
persistenza nell’adibizione costante a turni notturni, che secondo accertamenti
dì merito correttamente svolti, aveva dato causa (resa prevedibile dalla
certificazione USL sopra ricordata) alla depressione del lavoratore, costituì
indubbiamente un elemento di colpa, rilevante anche sotto il profilo penale
(lesioni colpose), con conseguente responsabilità civile della datrice di
lavoro, anche per il danno morale (Cassazione, 4129/02; 4012/98). A tale
proposito deve sottolinearsi come l’obbligo di tutela delle condizioni di
lavoro, anche in relazione ad un singolo lavoratore, essendo posto a tutela del
bene primario e costituzionalmente garantito della salute, prevale sulla mera
osservanza delle condizioni contrattuali individuali e collettive che regolano
in via generale le modalità della prestazione lavorativa, così come prevalgono
sulle esigenze organizzative del datore di lavoro. Infatti, l’eventuale,
comprovata e successivamente accertata impossibilità di adibire li lavoratore a
mansioni confacenti al suo stato fisico o psichico, può costituire giustificato
motivo di recesso datoriale (Cassazione
4012/98 cit.).
Col
terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 2087, 2043, 2697 Cc e 61 Cpc, nonché vizi di motivazione, rileva
la Sxxxxxxx che alcun nesso causale vi era tra il proprio comportamento e la
cefalea conseguente a sindrome depressiva riscontrata al dipendente: anche a
ritenere in ipotesi un rapporto concausale con il lavoro, la prevalenza causale
del lavoro non avrebbe potuto ravvisarsi in considerazione del fatto che nei
tre anni anteriori alla consulenza tecnica il dipendente aveva lavorato in
tutto sei mesi.
La consulenza
tecnica non avrebbe potuto rappresentare mezzo di prova in ordine al rapporto
causale, specie in presenza di patologia multifattoriale e la perizia aveva
escluso li nesso di causalità, e nessuna altra prova era stata acquisita al
riguardo.
Il motivo
di ricorso è infondato.
Esso
coinvolge una questione, tipicamente di fatto, sulla quale il giudice di merito
si è espresso in modo coerente e corretto laddove ha ritenuto alla luce della
consulenza di ufficio, il nesso causale (o quanto meno concausale, che non
necessariamente deve essere prevalente, in presenza di patologia multi
fattoriale: articolo 41 Cp) dell’attività costantemente svolta in orario
notturno.
Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente, l’accertamento del rapporto causale o concausale
tra determinate attività lavorative provate aliunde e una determinata
patologia, eventualmente accertata dall’ausiliare del giudice, è oggetto tipico
dell’indagine specialistica, presupponente particolari nozioni scientifiche e
tecniche da affidare a consulente tecnico medico-legale. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la Ctu- che in genere ha la funzione di fornire
al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti - può
costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di
accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate
cognizioni tecniche (Cassazione, 16256/04 e 6166/66).
Le
considerazioni svolte trattando del secondo motivo, in tema di colpa di
rilevanza penale, sono assorbenti rispetto alle censure svolte col quarto
motivo di ricorso per pretesa violazione degli articoli 2043 e 2059 Cc e vizi
di motivazione, dolendosi, ancora, la ricorrente che sia stato riconosciuto a
controparte anche il risarcimento del danno morale quando dalla violazione
dell’articolo 2087 Cc non necessariamente consegue una violazione di rilevanza
penale e non era risultato nella concreta fattispecie un comportamento
datoriale connotato dalla colpa.
Conclusivamente,
assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve
provvedersi sulle spese non essendo l’intimato costituito.
PQM
la Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese