Suprema Corte di Cassazione

Sez. Civile Sentenza n. 8060 del 27.04.2004

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 aprile -  3 luglio 2001 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Pretore della stessa città, che non aveva accolta la domanda proposta da S.L. nei confronti del ministero del Tesoro diretta all’accertamento della illegittimità della disposta revoca dell’indennità di accompagnamento, dichiarava illegittima tale revoca e condannava il Ministero convenuto al pagamento della detta indennità in favore della S.L.. Il Ministero del Tesoro ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano con unico, articolato motivo.

Resiste con contro ricorso la intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo il Ministero del Tesoro, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 18 del 1980 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto sussistente il diritto della S.L. all’indennità di accompagnamento, nonostante che la medesima entro le mura domestiche fosse in condizioni di compiere da sola gli elementari atti quotidiani della vita e nonostante che essa sentisse la necessità di un accompagnatore soltanto per uscire fuori dalle mura domestiche al fine di provvedere ai necessari rifornimenti di viveri e medicinali.

Il ricorso e’ infondato.

Questa Corte ha più volte precisato che le condizioni previste dall’art. I della L. 11 febbraio 1980, n. 18 ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili consistono alternativamente o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. (v. in ultimo pronunce di questa Corte n. 4887 dei 5 aprile 2002; n. 6882 del 13 maggio 2002; n. 1003 del 23 gennaio 2003); sia per l’una che per l’altra condizione di impossibilità o di incapacità deve trattarsi di una situazione permanente e non già episodica del totalmente inabile.

Ove il giudice di merito abbia rispettato i criteri di valutazione dell’impossibilità di deambulazione o dell’incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita imposti dall’art. 1 della Legge 18/80, citato, e abbia giustificato con congrua motivazione tale valutazione non e’ sindacabile in sede di legittimità per tale valutazione, in quanto essa costituisce un accertamento di fatto.

Nella specie la Corte d’Appello di Milano, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, aveva accertato in fatto, sulla base della disposta consulenza tecnica, che l’impossibilità di deambulazione della S.L. era costituita dal fatto che essa poteva compiere da sola entro le mura domestiche soltanto qualche passo e che, in ogni caso, non poteva uscire di casa se non accompagnata, dipendendo “totalmente dagli altri per spese e approvvigionamenti esterni”. Correttamente, pertanto, tale situazione si era concretizzata per la Corte di merito in una impossibilità di deambulazione autonoma tutelabile dall’art. I della L. li febbraio 1980, n. 18, citato, con la concessione dell’indennità di accompagnamento.

Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 13,00 oltre euro tremila (3000,00) per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004

 

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