Sentenza n. 4462 del 4 marzo
2004
SELEZIONI
INTERNE DEL PERSONALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
(Sezione
Lavoro - Presidente S. Senese - Relatore F. Rosselli)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso
del 17 novembre 1995 al Pretore di Venezia, O. T, dipendente della s.p.a.
Ferrovie dello Stato con la qualifica di impiegato-capo settore, esponeva di
aver partecipato ad una selezione del personale decisa dalla società con ordine
di servizio del 28 agosto precedente e finalizzata ad una «selezione del
personale per l'avviamento al percorso di professionalizzazione di capo settore
gestioni». Egli aveva riportato il maggior punteggio nella graduatoria
provvisoria, formata attraverso i titoli, ma nella graduatoria definitiva era
stato collocato all'ultimo posto, senza alcuna motivazione e con conseguente
esclusione dalla selezione e danno per la progressione in carriera.
Il ricorrente
chiedeva pertanto l'accertamento della illiceità di detta esclusione,
l'annullamento della graduatoria definitiva e la condanna della datrice di
lavoro a riformularla nonché a risarcire il danno.
Costituitasi
la convenuta, il Pretore, ritenendo che il difetto di motivazione fosse
sufficiente a dimostrare la pretestuosità della valutazione sfavorevole,
accoglieva le domande con decisione del 3 dicembre 1999, riformata però con
sentenza del 3 novembre 2000 dal Tribunale, il quale riteneva priva di
fondamento qualsiasi pretesa del T..
Esso
sosteneva non avere il lavoratore prospettato alcun obbligo gravante sulla
datrice di lavoro e da essa violato, e qualificava come atto negoziale la
denunciata graduatoria, non affetta da alcun vizio che potesse giustificare
l'annullamento.
In ogni caso
non rientrava nei poteri del giudice di sostituirsi alla detta datrice
nell'esercizio di poteri discrezionali e così di inserire l'appellato in una
nuova graduatoria.
Negava infine
il Tribunale che l'assenza di motivazione nell'esclusione del candidato dalla
graduatoria definitiva fosse prova dell'illiceità della condotta della società,
giacché non sussisteva alcun obbligo di motivare, né di detta illiceità aveva
fornito alcuna prova il lavoratore, attore in giudizio.
Contro questa
sentenza ricorre per cassazione il T. mentre la s.p.a. Rete ferroviaria
italiana resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Col primo
motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla negazione, da
parte del Tribunale, di alcun obbligo, gravante sulla datrice di lavoro e
derivante dall'ordine di servizio dispositivo di una selezione del personale,
utile per la progressione in carriera.
Sostanzialmente
la medesima censura è contenuta nel secondo motivo di ricorso, col quale il
ricorrente, denunziando la violazione degli artt. 1218 c.c. e 24 Cost.,
sostiene essere derivato dal detto ordine di servizio l'obbligo della datrice
di lavoro di selezionare i dipendenti secondo i criteri indicati nello stesso
ordine e secondo il principio della buona fede nell'esecuzione delle
obbligazioni (art. 1375 c.c.).
Col terzo
motivo la ricorrente sostiene che l'esercizio del potere discrezionale nella
selezione comportava altresì, a carico della datrice di lavoro, l'obbligo di
motivare, ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990.
Col quarto
motivo egli aggiunge, invocando gli artt. 1218, 1223 e 2043 c.c., che la violazione
degli obblighi suddetti comportava a carico dell'inadempiente la condanna al
risarcimento del danno, costituito dalla perdita della possibilità (chance) di
progressione in carriera.
I quattro
motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati.
Da tempo
questa Corte ha enunciato i seguenti principi in materia di concorsi indetti
dalle imprese di diritto privato all'interno della loro organizzazione, onde
selezionare il personale ai fini della progressione in carriera.
A.
Attraverso il bando di concorso,
eventualmente contenuto (come nella fattispecie concreta qui in esame) in un
ordine di servizio, l'impresa formula una offerta al pubblico, valida come
proposta contrattuale (art. 1336, primo comma, c.c.), con la quale essa assume
l'obbligo di procedere alla selezione secondo i criteri indicati nello stesso
bando e comunque secondo il principio di correttezza e di buona fede
canonizzati negli artt. 1175 e 1375 c.c., che si specificano nei doveri di
imparzialità e di trasparenza dell'azione (cfr. Cassazione S.U. 6031/1993).
B.
Il contenuto dell'obbligo ossia la
prestazione dovuta dall'imprenditore-datore di lavoro, consiste in un'attività
discrezionale e più precisamente nella valutazione comparativa dei titoli e
della capacità professionale dei candidati-prestatori di lavoro;
discrezionalità controllabile ossia non equivalente a mero arbitrio, con la
conseguente configurazione, in capo a ciascun candidato, di una posizione
soggettiva, oltreché di credito, di interesse legittimo di diritto privato, e
non di soggezione (Cassazione 8132/2000, con ulteriori richiami; 10514/2001,
13922/2001, 13952/2002, 1382/2003). Non è infatti raro che, all'interno del
rapporto obbligatorio, il compimento della prestazione dovuta comporti
l'esercizio di scelte da parte del debitore (si pensi all'obbligazione
alternativa di cui agli artt. 1285 ss. c.c. e si veda Cassazione S.U.
295/2000).
C.
Quando il creditore abbia provato la
sussistenza dell'obbligazione, l'onere di provare l'adempimento incombe sul
debitore (Cassazione 12921/1991, 5686/1985, 7553/1999, 2204/1994).
Spetta perciò all'imprenditore-debitore di provare di avere eseguito le
operazioni di valutazione concorsuale attenendosi al suddetto dovere di
imparzialità, il cui difetto ben può essere ritenuto dal giudice di merito
sulla base dell'assenza di motivazione delle scelte discrezionali. L'art. 3 l.
241/1990 è richiamato impropriamente dal ricorrente poiché riguarda l'azione
della pubblica amministrazione e non dei soggetti privati, e tuttavia esso
rileva qui indirettamente, quale dimostrazione della impossibilità di
controllare, anche in sede giudiziale, la discrezionalità se non attraverso la
motivazione degli atti d'esercizio del potere, pubblico o privato.
D.
In caso di inadempimento dei detti obblighi
da parte dell'imprenditore, il prestatore di lavoro-creditore ben può
esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione
delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonché l'azione di
risarcimento del danno (art. 1218 c.c.). Questo può consistere nella perdita
non già del vantaggio che il lavoratore avrebbe ottenuto in caso di esito
favorevole della valutazione, ma soltanto nella perdita della possibilità
(chance) di tale esito, ed il relativo ammontare potrà essere determinato dal
giudice di merito in via equitativa (art. 1226 c.c.) (Cassazione supra cit.).
Questi principi sono stati completamente disattesi dalla sentenza impugnata,
che anzi ha trascurato la relativa problematica e che perciò dev'essere
cassata. La causa va rinviata ad altro collegio di merito, che si designa nella
Corte di appello di Trieste e che si pronuncerà sull'appello proposto dalla
società contro la decisione pretoriale, uniformandosi ai principi di diritto
testé enunciati, e provvederò anche in ordine alle spese processuali.
PER
QUESTI MOTIVI
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello
di Trieste, anche per le spese.