REPUBBLICA ITALIANA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

(Sentenza 16795/2004)

 

sul ricorso proposto da:

I.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato P.B., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

ricorrente

contro

I.N.P.S. ISTITUTO    NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e     difeso dagli avvocati G., F.J, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- res con mandato — avverso la sentenza n.  751/01 della Corte d’Appello di

FIRENZE, depositata il 31/12/01 R.G.N.  69/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/04 dal Consigliere Dott. L.V.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F.S. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11/31 dicembre 2001, la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello proposto dal sig. I.H., cittadino albanese, nei confronti dell’l.N. P.S., avverso la sentenza del Tribunale di Prato — giudice del lavoro che aveva respinto la domanda dello I.H. volta ad ottenere l’assegno per il nucleo familiare sin dal 23 giugno 1997, data di ingresso in Italia della moglie e di una figlia minore per ricongiungimento al nucleo familiare, mentre l’I.N. P.S. aveva riconosciuto il trattamento solo dal 4 luglio 1998, data di iscrizione anagrafica dei familiari nella popolazione residente in V..

Hanno ritenuto i giudici di merito che l’ingresso in Italia dei familiari, prima dell’acquisto della residenza anagrafica, non integrava il requisito della residenza secondo la nozione accolta dall’articolo 43 del c. civ. e, comunque, la residenza, a parte la certificazione formale, non era dimostrata, neppure sul piano sostanziale, nei suoi elementi costitutivi, soggettivo e oggettivo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre I.H. con unico motivo.

L’I.N.P.S. ha depositato procura.

Motivi della decisione

Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.2, comma 6 bis legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione all’ articolo 43 cod. civ., delle disposizioni del d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797, vizi di motivazione e omesso esame di punto decisivo della controversia, deduce che i giudici di merito non avevano dato la giusta rilevanza al permesso di soggiorno rilasciato dall’autorità di pubblica sicurezza alla moglie e alla figlia dell’interessato, al termine del procedimento amministrativo previsto a taLe scopo (in particolare richiama I’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943).

Sostiene che il possesso ininterrotto del permesso di soggiorno del familiare equivale ad attestazione della sua continua ed effettiva presenza in Italia, anche perché, in caso di uscita definitiva dallo Stato, il documento deve essere riconsegnato alla polizia di frontiera e l’allontanamento sarebbe risultato dal nuovo permesso di soggiorno rilasciato al momento del rientro in Italia. Nel caso in esame, per contro, il permesso di soggiorno attestava l’effettiva permanenza in Italia, in un centro di prima accoglienza per oltre un anno, prima del raggiungimento del capo famiglia. Tale documento attestava anche gli elementi soggettivi e oggettivi della residenza, quale volontà di fissare nel territorio nazionale la dimora abituate, volontà dimostrata anche dal comportamento dei familiari che il 20 novembre 1997 avevano chiesto ed ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno fino al 1 dicembre 2001, per ben quattro anni.

Considera, inoltre, il ricorrente che né l’articolo 2 comma 6 bis del d.l. n. 69/1988, ne il cod. civ. richiedono per la configurabilità della residenza l’iscrizione anagrafica, la quale dà luogo soltanto ad una presunzione di effettività della dimora in Italia, e che lo stesso Istituto, nel rigettare la domanda di prestazione, motivava che alla certificazione anagrafica poteva equipararsi «altra idonea documentazione (p. esempio, certificato di frequenza presso scuole)...».

Il motivo merita di essere accolto nei sensi delle considerazioni che seguono.

L’articolo 6 bis del dl. 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle pensioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) prevede che “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia

E...)”.

Peraltro, l’art,4 della legge n. 943/1986 cit. dispone che “1. 1 lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest’ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita. — 2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma I è accordata l’autorizzazione al lavoro, con l’osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4. - 3. Per motivi familiari è consentito l’ingresso e il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

I giudici dì merito hanno considerato che la domanda del lavoratore traeva origine dalla circostanza che dal permesso di soggiorno del Ia risultava l’ingresso in ltalia della moglie e di una figlia minore per ricongiungimento al nucleo familiare e che tuttavia tale ingresso non integrava di per sé I requisito della residenza, come definita dall’articolo 43 cod. civ. e, comunque, alla luce anche degli elementi che prescindono dal mero dato formale, in ordine alla cui sussistenza il lavoratore non avrebbe adeguatamente argomentato, salvo rilevare che i familiari si trovavano sul territorio nazionale, considerazione che secondo la Corte di appello poteva avere una qualche valenza solo ‘de iure condendo’.

Ritiene questa Corte che, escluso anzitutto che per il godimento dell’assegno per il nucleo familiare sia richiesta la convivenza (Cass.7 aprile 2000, n. 4419), la residenza del familiare per il quale è domandato il trattamento non deve essere considerata, negli stretti termini formali di cui aU’art43 cod. civ., ma, specie con riferimento al minore (e ai genitori dello stesso nei rapporti reciproci e con lo stesso minore: articolo 144 cod. civ.), deve aversi riguardo al luogo in cui i familiari hanno il centro dei propri legami affettivi, derivanti dallo svolgersi in detta località della vita quotidiana di relazione (cfr., con riferimento ai cittadini stranieri, Cass. 19 dicembre 2003, n. 1954) e delle normali relazioni sociali, sicché la residenza, secondo tale nozione, può anche non coincidere con la residenza anagrafica, che ha infatti valore meramente presuntivo, contestabile con ogni mezzo di prova.

La Corte di appello avrebbe dovuto considerare, altresì, se, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, non fosse ravvisabile in via presuntiva la residenza di fatto in Italia dei due familiari del ricorrente o presso quest’ultimo, o, in ipotesi, anche in via presuntiva, in altri luoghi del territorio nazionale in relazione ad obblighi di permanenza (centri di raccolta o altro) o comunque di reperibilità cui sono soggetti in via amministrativa i cittadini non comunitari che ottengono il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (considerato anche l’elevato valore indiziario da riconoscere a siffatta motivazione del permesso e (‘interesse del suo destinatario a non decaderne per violazione degli obblighi relativi).

Conclusivamente, i ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame alla luce delle considerazioni appena esposte, ad altro giudice dì pari grado, al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese di questo giudizio.

P. T. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d appello di Bologna.

Così deciso in Roma, addi 9 giugno 2004.

Il Presidente

 

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