SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA 20/1/2006, n. 1179
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23/05/1998, B.P. chiedeva
al Tribunale di Firenze di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto
il (.........) con M.S..
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, domandava
l'attribuzione dell'assegno di divorzio, ex adverso contestata.
Il Giudice adito, con sentenza del 15/02 -
26/05/2001, dato atto che l'indicato scioglimento era stato pronunciato
mediante precedente decisione non definitiva del (.........), dichiarava il
diritto della M. a percepire l'emolumento di cui sopra, condannando l'obbligato
alla corresponsione, in favore dell'ex coniuge, della somma di L. 600.000
mensili, annualmente adeguabile.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il B.,
deducendo che non era mai stata fornita la dimostrazione dell'effettivo tenore
di vita goduto dall'appellata in costanza di matrimonio e che doveva essere
ritenuta pacifica, siccome non contestata dall'avente diritto, la circostanza
relativa al contributo economico fornito all'attuale tenore di vita della
medesima appellata dal convivente di questa, atteso che una simile convivenza
durava da nove anni durante i quali la M. non aveva, prima della domanda di
scioglimento del matrimonio, mai chiesto alcunchè.
Resisteva nel grado la suddetta appellata,
assumendo che il suo reddito presente si era ridotto, rispetto a quello goduto
nel (.........), per effetto della cessazione della ditta ove ella lavorava,
nonchè deducendo, in via incidentale, che la somma stabilita dal Tribunale
doveva essere ritenuta inadeguata, anche in riferimento all'apporto fornito
all'ex coniuge, in costanza di matrimonio, riguardo ai figli nati dal vincolo
ed indicando come adeguata la somma di L. 2.000.000 mensili, laddove la
circostanza attinente alla sua convivenza non era da considerare rilevante, in
ragione della mancanza di prova circa le prestazioni economiche effettivamente
fornite da parte del suo attuale compagno.
La Corte Territoriale di Firenze, con sentenza
dell'11/10 - 16/11/2002, rigettava l'appello proposto dal B. ed, in
accoglimento di quello incidentale spiegato dalla M., così parzialmente
riformando la decisione impugnata, determinava in Euro 500,00 mensili l'assegno
posto a carico del primo in favore della seconda.
Assumeva detto Giudice:
a) che, al di là dei rispettivi patrimoni, di una
certa consistenza per entrambi i coniugi ma che non risultavano produttivi di
redditi, delle autovetture rispettivamente possedute (una per ciascuno) e dei
risparmi della M., nell'ordine di circa L. 160.000.000, la sperequazione tra le
rispettive condizioni economiche delle parti fosse del tutto evidente;
b) che il tenore di vita precedente apparisse
consequenziale ai redditi derivanti dall'attività svolta dal marito;
c) che la situazione economica della M. fosse
peggiorata a seguito della cessazione della ditta sua datrice di lavoro;
d) che l'appellante non avesse nè fornito nè
offerto prova alcuna in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate
da parte del convivente della M. stessa in favore di quest'ultima, non potendo
del resto essere ammessa, siccome tardiva, la relativa prova testimoniale
richiesta dal medesimo appellante, sul punto, soltanto nel giudizio di secondo
grado;
e) che la somma disposta dal primo Giudice fosse
inadeguata al fine di consentire alla M. di godere di un tenore di vita analogo
a quello, goduto in costanza di matrimonio, laddove, del resto, la somma di L.
2.000.000 richiesta da quest'ultima appariva eccessiva, in considerazione dei
redditi comparativamente considerati.
Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione il
B., deducendo cinque motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso la
M. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Motivi della decisione
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i
ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la
medesima sentenza.
Con il quarto motivo di gravame, del cui
antecedente esame rispetto agli altri si palesa la necessità involgendo detto
motivo la trattazione di una questione logicamente e giuridicamente
preliminare, lamenta il B. violazione e falsa applicazione dell'art. 343 c.p.c.,
nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n.
3 e 5, assumendo:
a) che il ricorrente ha eccepito nel giudizio di
secondo grado l'inammissibilità dell'appello incidentale a norma dell'art. 343
c.p.c., in forza del quale tale mezzo di impugnazione si propone, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in
cancelleria ai sensi dell'art. 1166 c.p.c., ovvero con il rispetto del termine
fissato da quest'ultima disposizione per la costituzione medesima, onde esso
risulta inammissibile se il convenuto deposita detta comparsa meno di venti
giorni prima dell'udienza di comparizione;
b) che, di conseguenza, risulta inammissibile la
richiesta di controparte di integrare la decisione del Giudice di prime cure
disponendo che, in accoglimento della domanda proposta dalla M., l'obbligo di
corresponsione dell'assegno divorzile, quantificato nella misura di L.
2.000.000 mensili annualmente rivalutabili, decorra dalla data della domanda o
a far data dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo
scioglimento del matrimonio;
c) che parte avversa, per non incorrere nella
sopramenzionata decadenza, neppure potrebbe invocare la riproposizione ammessa
dall'art. 346 c.p.c. per le domande non accolte in primo grado, dal momento che
l'espressione "domande non accolte" non può essere riferita alle
domande autonome che, come nella specie, siano state prese in esame dal Giudice
di primo grado e siano state respinte o che non siano state esaminate, tenuto
conto del fatto che, in tale ipotesi, sia la pronuncia di rigetto sia il vizio
di omessa pronuncia debbono essere espressamente denunciati nel giudizio di
gravame con l'appello principale o con quello incidentale.
Il motivo non è fondato.
Il rito camerale, infatti, previsto per l'appello
avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale (che, ai sensi del
combinato disposto della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, - quale
sostituito della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 - e dell'art. 23, comma 1,
ultima legge, deve considerarsi esteso all'intero procedimento e non limitato
alla sola fase decisoria: Cass. 21 agosto 1998, n. 8287; Cass. 15 gennaio 2003,
n. 507; Cass. 22 luglio 2004, n. 13660), come, da un lato, non preclude la
proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza
del termine per l'esperimento del gravame in via principale (Cass. 6 luglio
2004, n. 12309), così, dall'altro lato, risultando caratterizzato dalla
sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude tuttavia la
piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 19
febbraio 2000, n. 1916) ed, in particolare, del termine perentorio fissato, per
la relativa proposizione, dall'art. 343 c.p.c., comma 1. ("L'appello
incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta,
all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166
c.p.c."), dal momento che il principio del contraddittorio viene
rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia
portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da
assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante
organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di
udienza camerale sia al termine dell'inchiesta (Cass. n. 1916/2000, cit.; Cass.
8 ottobre 2004, n. 20087), laddove il ricorrente principale non ha, nella
specie, minimamente prospettato il difetto altresì delle condizioni indicate da
ultimo, essendosi limitato, come si è visto, a denunziare il mancato rispetto,
da parte dell'odierna controricorrente, del termine fissato dall'art. 166
c.p.c. per la costituzione nel giudizio di secondo grado, ovvero il deposito
della relativa comparsa di risposta in appello meno di venti giorni prima
dell'udienza di comparizione.
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il
ricorrente principale violazione ed omessa o falsa applicazione della L. n. 898
del 1970, art. 5, comma 6, e successive modifiche, nonchè omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in
relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che l'esame testuale della decisione impugnata
dimostra che l'indagine sul tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di
matrimonio è stata certamente omessa, nel senso che, se fosse avvenuta, il
tenore di vita sarebbe risultato certamente assai più basso e modesto
dell'attuale, posto che i figli nati dal primo matrimonio ( F. e B.N. che oggi
hanno (.........) e (.........) anni), all'epoca dell'abbandono del marito da
parte della M., erano conviventi con il padre e totalmente a carico di lui, in
quanto studenti;
b) che l'onere della prova sull'effettivo tenore di
vita spettava alla stessa M., la quale ha offerto alla Corte una lista di
gioielli, peraltro di scarso valore, regalati dal marito nei dodici anni di
matrimonio, ovvero ha prospettato un fatto del tutto normale in qualsiasi tipo
di coppia che non viva ai livelli di povertà, laddove, per l'importanza che
riveste tale valutazione nel giudizio di divorzio, la prova doveva essere
rigorosa e la relativa indagine doveva essere svolta accuratamente e sorretta
da idonea motivazione;
e) che la Corte Territoriale ha, quindi, deciso
sull'an debeatur avuto riguardo solo al presupposto del reddito attuale dei
coniugi e non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
d) che detto Giudice, non solo ai fini
sopraindicati si è limitato a prendere in esame i redditi delle parti senza
alcun riferimento al tenore di vita ed alla fascia socio-economica di
appartenenza della coppia, ma non ha poi utilizzato, nella determinazione del
quantum debeatur, neppure uno dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970,
art. 5, ovvero nè la durata del matrimonio, nè l'addebitabilità della
separazione, nè l'apporto alla conduzione familiare e patrimoniale, nè la
convivenza more uxorio della M. con l'attuale compagno, la quale, per la sua
lunghissima durata, pari ormai a quella stessa del matrimonio, è da considerare
di forte rilievo ai fini della limitazione dell'assegno di divorzio, non solo
per l'obiettivo impedimento che ne deriva al ripristino del consorzio
familiare, ma anche perchè non può non avere riflessi sull'effettiva condizione
economica della richiedente.
Con il secondo motivo di impugnazione, del cui
esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità; involgendo ambedue
la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente
principale violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,
dell'art. 185 c.p., degli artt. 112, 132, 191 e 194 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto
dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte Territoriale è incorsa in gravi
vizi di motivazione sui punti fondamentali della controversia, oltrechè in
macroscopici errori di lettura delle risultanze delle indagini della Guardia di
Finanza, eseguite nei confronti del medesimo ricorrente e della M., ma non nei
riguardi del convivente di questa, Avv. Stefano Rosati;
b) che la Polizia Tributaria ha provveduto nel
luglio 2002 a depositare i prospetti dei redditi, relativi alle locazioni
turistiche, percepiti dalla M., attraverso la nota agenzia internazionale
Cuendet, sugli immobili di sua proprietà nel Comune di (.........), i quali
documentano un altro reddito mensile, prodotto nel (.........), pari mediamente
a 700/800 Euro mensili, da aggiungere ai redditi dichiarati dall'interessata
nel medesimo anno per l'attività di promotrice nel settore della moda;
c) che di tale reddito, così come della situazione
del convivente della M., non è traccia nella sentenza della Corte Territoriale,
là dove si afferma che la predetta avrebbe attualmente un reddito pari a L.
quattordici milioni all'anno, onde dal contenuto testuale della decisione
appare evidente l'omessa considerazione del reddito delle affittanze, pari ad
oltre diecimila Euro annui;
d) che il B., quale medico ospedaliere impegnato
altresì presso l'Istituto (.........), non ha una frequenza di "sette
visiteal giorno", atteso che le pagine dell'agenda acquisite dalla Polizia
Tributaria sono relative alla stessa attività svolta dall'attuale coniuge,
anch'essa ginecologa presso l'Istituto anzidetto;
e) che dall'esame testuale della decisione emerge
come, sulla base dell'erronea ed omessa lettura delle risultanze della Polizia
Tributaria, le quali indicavano risparmi personali della M. per circa duecento
milioni (e non centosessanta, secondo quanto affermato dalla Corte
Territoriale), detto Giudice ha utilizzato "al rovescio" il concetto
della sperequazione dei redditi dei coniugi, dato altresì che la M., svolgendo
ancora la precedente attività di coordinamento delle indossatrici per sfilate
ed intrattenendo attualmente un rapporto di lavoro con la ditta "Redditi
Carnasci s.n.c.", percepisce redditi (pari a trentacinque milioni annui di
vecchie lire) più che raddoppiati grazie all'attività di affittanze turistiche,
mentre il B. ha tre figli, di cui l'ultima ( B.M.) di tre anni, non ha risparmi
personali e non ha beni immobili produttivi di reddito.
Con il terzo motivo di impugnazione, del cui esame
congiunto con i due precedenti si palesa l'opportunità in forza delle medesime
ragioni già indicate riguardo al secondo, lamenta il ricorrente principale
violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, dell'art. 185
c.p., degli artt. 112, 132, 191 e 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto
dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che i vizi denunciati si riscontrano nella
totale assenza di motivazione, da parte della Corte Territoriale, sulla
validità dell'accordo, raggiunto nella fase della separazione, con cui la M.
rinunciava espressamente ad ogni e qualsiasi contributo per il proprio
mantenimento sia nella stessa sede di separazione sia nella sede di divorzio,
sul presupposto che, nel corso del giudizio, si era provveduto alla divisione
dei beni in comunione e sul presupposto che il ricorrente aveva richiesto
l'addebito della separazione a seguito dell'allontanamento della M. per andare
a vivere con l'attuale convivente;
b) che il Tribunale aveva attribuito alla M. la
somma di L. 600.000 sul rilievo che, all'epoca della decisione, la M. avesse un
reddito pari a circa L. dodici milioni annue, ritenendo nulle le precedenti
pattuizioni le quali includevano anche la rinuncia all'assegno di divorzio;
c) che la Corte Territoriale ha omesso ogni
motivazione su tale aspetto della ritenuta (dal ricorrente) validità dei patti
di separazione, quanto meno relativamente agli effetti che un simile accordo ha
prodotto sulla situazione patrimoniale e sul reddito dei coniugi;
d) che, tuttavia, l'assetto economico relativo alla
separazione costituisce un indice di riferimento nella regolazione del regime
patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi
utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro
redditi, dovendo, nella specie, valutarsi che, in base all'accordo del
(.........), la M. aveva suoi risparmi personali pari a circa L. cento milioni
ed aveva ricevuto altrettanto per la divisione della casa coniugale, là dove il
ricorrente si è accollato il mutuo, ancor gravante sulla casa stessa, pari a L.
ottanta milioni;
e) che, in caso di convivenza more uxorio,
l'obbligo dell'ex marito viene meno quando, in concreto e secondo le specifiche
circostanze fra le quali assumono rilievo la durata della convivenza, la
procreazione di figli ed il tenore di vita goduto, il nuovo rapporto abbia
caratteristiche tali da fare ragionevolmente ritenere che l'ex moglie non si
trovi più in quella situazione di bisogno capace di giustificare un assegno da
parte dell'ex coniuge, onde l'instaurazione di una simile convivenza incide
necessariamente, a seconda dei casi, sia sul diritto all'assegno, quante volte
si accerti che, in conseguenza di essa, venga meno la necessità dell'emolumento
ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto
durante il matrimonio, sia sulla misura di detto assegno;
f) che, si ripete, la Corte Territoriale non ha
neppure considerato, quale elemento rilevante ai fini della decisione, la
nascita della figlia M., limitandosi a comparare i redditi dei coniugi quando,
invece, è principio consolidato quello secondo cui l'assegno di divorzio deve
tenere conto degli oneri economici derivanti dal dovere inderogabile di
mantenimento dei figli naturali nati dalla nuova relazione;
g) che, del pari, la medesima Corte, errando nella
disamina dei documenti versati in atti, si è limitata ad osservare che il
tenore di vita andrebbe dedotto dai gioielli regalati dal marito all'ex coniuge
(peraltro di modesta e non comprovata entità) e dall'attività di medico
ospedaliere del ricorrente, omettendo ogni e qualsiasi vantazione sugli oneri
di mantenimento dei figli, sul debito di L. ottanta milioni accollatosi con la
separazione e sull'esborso di cento milioni nel 1992, laddove detto Giudice non
poteva esimersi dal considerare vuoi che il ricorrente doveva e deve
necessariamente mantenere non soltanto i figli, ancora parzialmente a suo
carico, nati dal primo matrimonio, ma anche, e soprattutto, la figlia M. nata
dal nuovo matrimonio, vuoi che i redditi della M., consistenti nell'attività di
affittanza stagionale da aggiungere a quelli percepiti per le attività di
promozione della moda, sono addirittura aumentati, sia rispetto alla data della
separazione ((.........)) sia rispetto alla data del divorzio ((.........)),
ciò di cui non si rinviene traccia nella sentenza impugnata.
I tre motivi non sono fondati.
La Corte Territoriale ha basato la decisione di
rigettare l'appello (principale) proposto dal B. (con cui questo aveva
richiesto che venisse dichiarato "che nessun contributo di mantenimento è
dovuto all'appellata") e di accogliere parzialmente quello (incidentale)
spiegato dalla M. (con cui questa aveva richiesto l'aumento a L. 2.000.000
mensili, rispetto alla somma di L. 600.000 mensili fissata dal Tribunale,
dell'assegno posto a carico della parte avversa) sopra i rilievi secondo i quali:
a) "il B. ha un reddito imponibile di L.
129.664.000 (Unico 2001) e ... presta attività di medico ginecologo, oltre che
presso la clinica dell'ospedale di (.........) di (.........), presso
l'Istituto (.........) di (.........), nei pomeriggi del (.........) e del
(.........), effettuando mediamente sette visite al giorno ...";
b) "la M. ha un reddito imponibile di L.
14.247.000 e ... presta attività di promotrice di vendita nel settore della
moda";
c) "al di là dei rispettivi patrimoni, di una
certa consistenza per entrambi i coniugi, ma che non risulta producano redditi,
al di là delle autovetture possedute (una per ognuno) e dei risparmi della M.,
nell'ordine di circa 160.000.000, fra incasso della polizza vita scaduta (anche
per il marito) e incasso del corrispettivo relativo alla divisione della casa
coniugale, la sperequazione fra i redditi dei coniugi (è) del tutto evidente,
così come appare evidente che la M. non è in grado di conservare un tenore di
vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dei redditi
indicati";
d) "quanto al contenuto del tenore di vita
precedentemente goduto, ... lo stesso è provato dall'elenco dei gioielli
donatile dal marito in costanza di matrimonio e del resto appare consequenziale
ai redditi derivanti dall'attività svolta dal marito";
e) "la situazione economica della M. è
peggiorata a seguito della cessazione della ditta (.........), sua datrice di
lavoro";
f) "l'appellante non ha nè fornito nè offerto
alcuna prova, in primo grado, in ordine a prestazioni economiche continuative
effettuate da parte del convivente della M. in favore di quest'ultima".
Argomentando in tal modo, la Corte Territoriale ha,
innanzi tutto, determinato il "contenuto del tenore di vita
precedentemente goduto" dalla coppia, ricavandolo, per un verso, sulla
base di una circostanza (rappresentata dall'"elenco dei gioielli donatile
dal marito in costanza di matrimonio") la quale ha formato oggetto di
censura, da parte del ricorrente principale, sotto l'inammissibile (siccome
privo, in violazione del principio stesso di autosufficienza del ricorso, di
alcuno specifico riferimento alle relative risultanze di causa di segno
corrispondente, così da risolversi in una mera affermazione contraria
all'assunto implicito del Giudice di merito,senza poterne desumere la
sussistenza di un vizio della motivazione da omesso o erroneo apprezzamento di
dette risultanze) profilo che tali gioielli risultassero "di scarso valore
economico" ovvero "di modesta e non comprovata entità" e che il
fatto apparisse, perciò, "del tutto normale in qualsiasi tipo di coppia
che non viva ai livelli di povertà", nonchè, per altro verso, sulla base
dei "redditi derivanti dall'attività svolta dal marito", addivenendo,
quindi, alla conclusione "che la M. non è in grado di conservare un tenore
di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dei redditi
indicati" per effetto dell'evidente "sperequazione fra i redditi dei
coniugi", laddove è noto al riguardo:
1) che il Giudice di merito investito della domanda
di attribuzione dell'assegno di divorzio del tutto correttamente procede a
verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente
del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di
vita precedente, affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento
di un rilevante divario nelle rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali
dei coniugi (Cass. 28 gennaio 2000, n. 961), nel senso esattamente che, se per
un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della
fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza
e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonchè della
situazione economica attuale, per altro verso il Giudice può tener conto della
situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione
della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva,
il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte
del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di vantazione del
pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato
(Cass. 5 agosto 1997, n. 7199; Cass. 24 maggio 2001, n. 7068; Cass. 7 maggio
2002, n. 6541; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169);
2) che, del resto, la valutazione delle precedenti
condizioni economiche deve essere effettuata avendo riguardo altresì al tenore
di vita che sarebbe stato presumibilmente mantenuto in caso di continuazione
del rapporto e, quindi, tenendo conto anche degli incrementi reddituali dell'ex
coniuge obbligato che costituiscono naturale, prevedibile sviluppo
dell'attività lavorativa svolta durante il matrimonio, potendo legittimamente e
ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative, già presenti durante la
convivenza, non aventi carattere di eccezionalità in quanto non connesse a
circostanze ed eventi del tutto occasionali ed inimmaginabili (Cass. 29 aprile
1999, n. 4319; Cass. 8 febbraio 2000, n. 1379; Cass. 6541/2002, cit.; Cass.
13169/2004, cit.).
Circa, poi, la determinazione della rispettiva
situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, si osserva: a) che il
riferimento della Corte Territoriale al fatto, censurato dall'odierno
ricorrente principale, che quest'ultimo effettui "mediamente sette visite
al giorno" presso l'Istituto (.........) di Firenze, non appare di per sè
decisivo (e così, quindi, neppure la relativa doglianza), tali risultando,
invece, le (di per sè) incensurate circostanze secondo le quali il ricorrente
stesso "ha un reddito imponibile di L. 129.664.000 ... e ... presta
attività di medico ginecologo, oltre che presso la clinica dell'ospedale
(.........) di (.........), presso l'Istituto" anzidetto; b) che non si
palesa decisivo, in quanto privo (in violazione del già riferito principio di
autosufficienza del ricorso) di qualsivoglia specifico richiamo alle relative
risultanze di causa, così da poterne ricavare (di nuovo) la sussistenza di un
vizio della motivazione da omesso o erroneo apprezzamento di tali risultanze,
nè il riferimento del B. al fatto che entrambi i figli nati dal primo
matrimonio ( F. e B.N.), all'epoca del suo abbandono da parte della M., erano
conviventi con il ricorrente nonchè a totale carico di quest'ultimo essendo
studenti, nè il riferimento del medesimo B. alla nascita nell'anno (.........),
dal nuovo matrimonio, della figlia M., a tanto non potendo soccorrere il mero
(generico) richiamo al fatto che "il Tribunale aveva perlomeno evidenziato
(questa) circostanza assai rilevante nella decisione";
c) che non è decisivo il riferimento del ricorrente
principale, desunto dalle indagini effettuate dalla Polizia Tributaria, ai
risparmi personali della M. nella misura di L. duecento milioni (in luogo dei
centosessanta milioni indicati dalla Corte Territoriale), dal momento che,
secondo l'incensurato apprezzamento del Giudice di merito, detta somma, quale
che ne sia dunque l'esatto ammontare, deriva dall'incasso della polizza vita
scaduta anche per il marito e dall'incasso del corrispettivo relativo alla
divisione della casa coniugale, ovvero da proventi "comuni" altresì
al B. e, quindi, come tali, ininfluenti ai fini della determinazione
comparativa dei rispettivi redditi;
d) che non è decisivo il riferimento del ricorrente
principale, desunto di nuovo dalle sopra riferite indagini della Polizia
Tributaria, al fatto che la M., dalla locazione turistica degli immobili di sua
proprietà nel Comune di (.........), ricavi, per il tramite dell'Agenzia
Internazionale (.........), un reddito "pari ad oltre 10.000 Euro",
onde un simile reddito dovrebbe venire aggiunto a quello (pari ad un imponibile
di L. 14.247.000) dichiarato dalla medesima M. relativamente all'attività di
promotrice nel settore della moda (ed indipendentemente dalla "cessazione
della ditta (.........), sua datrice di lavoro"), così da giungere ad un
totale di (vecchie) L. 35.000.000 annue, atteso che un importo del genere, ove
confrontato anche solamente con il reddito imponibile del B., pari (come si è
visto) a circa (vecchie) L. 130.000.000 annue, si palesa, comunque, tale da non
inficiare, in modo decisivo appunto, la "evidente ... sperequazione fra i
redditi dei coniugi" apprezzata dalla Corte di merito, risultando il
secondo di detti redditi pur sempre corrispondente a poco meno del
"quadruplo" del primo.
Circa, poi, il riferimento del ricorrente
principale alla convivenza more uxorio, di lunga durata, instaurata dalla M.
con l'Avv. R.S. e la relativa doglianza del medesimo ricorrente in ordine alla
mancata estensione delle già riportate indagini della Polizia Tributaria
altresì nei confronti del nominato convivente, si osserva che la Corte
Territoriale, mediante apprezzamento di per sè incensurato, ha dato conto della
circostanza che "l'appellante non ha nè fornito nè offerto alcuna prova, m
primo grado, in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da
parte del convivente della M. in favore di quest'ultima, (senza che potesse)
essere ammessa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto tardiva, la prova
testimoniale richiesta soltanto in grado di appello sul punto ...".
Così argomentando, detto Giudice ha fatto corretta
applicazione del principio secondo cui, in assenza di un nuovo matrimonio, il
diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche
se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra
persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale
convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da
garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e
protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a
seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto
meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova
non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di
una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini
del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza
economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle
circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del
mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere
data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il
riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il
richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il
prudente apprezzamento del Giudice, che dalla convivenza more uxorio il
richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o
la minor quantificazione dell'assegno (Cass. 8 luglio 2004, n. 12557), senza
che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere L'esperimento di indagini a
cura della polizia tributaria, le quali sono previste dalla L. n. 898 del 1970,
art. 5, comma 9, (come novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10), "in
caso di contestazioni,...sui redditi e patrimoni dei coniugi (e non, quindi,
dei terzi) e sul loro effettivo tenore di vita" e la cui mancata
disposizione è censurabile esclusivamente nel senso che la domanda di
corresponsione dell'assegno non può, in tal caso, essere respinta sotto il
profilo che l'istante non abbia fornito la dimostrazione delle condizioni economiche
dell'altro coniuge (Cass. 21 giugno 2000, n. 8417; Cass. 10 agosto 2001, n.
11059; Cass. 17 maggio 2005, n. 10344).
Per quanto concerne, ancora, la censura relativa
alla mancata valutazione, da parte della Corte Territoriale, dell'accordo
raggiunto dai coniugi nella fase della separazione mediante il quale, tra
l'altro, la M. rinunciava espressamente ad ogni e qualsiasi contributo per il
proprio mantenimento, sia nella sede anzidetta sia in sede di divorzio, mentre
il B. si accollava il mutuo (pari ad L. ottanta milioni) ancora gravante sulla
casa familiare, conviene notare:
a) che gli accordi dei coniugi diretti a fissare,
in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio
sono nulli, per illiceità della causa, anche nella parte in cui riguardano
l'assegno divorziale, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in
quanto diretti, implicitamente od esplicitamente, a circoscrivere la libertà di
difesa nel giudizio di divorzio stesso, trovando un simile principio fondamento
nell'esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda
di assegnazione dell'emolumento in parola potrebbe da detti accordi venire
paralizzata o ridimensionata (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1810; Cass. 14 giugno
2000, n. 8109; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15349; Cass. 9 ottobre 2003, n.
15064);
b) che, del resto, la determinazione dell'assegno
di divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla
L. n. 74 del 1987, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali
operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, sotto il
vigore della separazione dei coniugi, poichè, data la diversità delle
discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi
trattamenti, correlate e diversificate situazioni, nonchè delle rispettive
decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del
matrimonio, prescinde dal regime degli obblighi di mantenimento e di alimenti
operanti nel regime di convivenza o di separazione, costituendo effetto diretto
della pronuncia di divorzio, onde l'assetto economico relativo alla separazione
può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia
idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. 9 maggio 2000, n. 5866;
Cass. 11 settembre 2001, n. 11575), laddove, nella
specie, appare palese come le pattuizioni separatizie invocate dal ricorrente
principale, lungi dall'essere state indebitamente trascurate dalla Corte
Territoriale (secondo quanto assume il medesimo ricorrente), abbiano formato
oggetto di implicito apprezzamento da parte di detto Giudice, il quale, sulla
base dei presupposti di fatto dianzi illustrati e dei criteri (autonomi
rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato) che
sono propri dell'assegno di divorzio, ha evidentemente ritenuto non più
giustificata la conservazione delle pattuizioni sopra indicate, legate al
differente regime della separazione personale.
Circa, infine, la doglianza relativa al fatto che
la Corte Territoriale non ha utilizzato, nella determinazione del quantum
dell'assegno in parola, neppure uno dei criteri previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, si
osserva, al riguardo, che deve escludersi la necessità di una puntuale
considerazione, da parte del Giudice che ne dia adeguata giustificazione, di
tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dal legislatore,
nel richiamato art. 5, comma 6, per la quantificazione dell'importo spettante
all'avente diritto (rispettivamente costituiti dalle condizioni dei coniugi,
dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi), anche in relazione alle
deduzioni ed alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della
loro influenza sulla misura dell'assegno stesso (Cass. 15 gennaio 1998, n. 317;
Cass. 7 maggio 1998, n. 4617; Cass. 3 ottobre 2000, n. 13068; Cass. n.
13169/2004, cit.; Cass. 16 maggio 2005, n. 10210), essendo del resto palese
come la Corte Territoriale, nella specie, abbia segnatamente apprezzato, tra
gli elementi anzidetti, le condizioni economiche degli ex coniugi ed, in particolare,
i "redditi (di questi ultimi) comparativamente considerati", così
implicitamente valutandoli in termini di indubitabile "prevalenza"
rispetto a tutti gli altri criteri.
Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta il
ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. sul
principio della soccombenza nella liquidazione delle spese, nonchè omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5,
deducendo che, anche sotto tale profilo, la Corte Territoriale non ha
considerato il principio secondo cui soltanto la parte interamente vittoriosa
non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle
spese stesse, mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso
all'apprezzamento del Giudice di merito decidere quale delle parti debba essere
condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Il motivo in parte non è fondato ed in parte non è
ammissibile.
Premesso come la Corte Territoriale abbia onerato
l'appellante, in favore dell'appellata, dell'intero ammontare delle spese di
secondo grado, espressamente argomentando nel senso che dette spese
"seguono la soccombenza", si osserva:
a) per un verso, che l'odierno ricorrente
principale non può certo reputarsi "totalmente vittorioso", avuto
riguardo al fatto che la medesima Corte ha rigettato "l'appello proposto
dal B.", laddove, come noto, in materia di spese processuali, la relativa
statuizione adottata dal Giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità
nei soli casi di violazione del divieto, stabilito dall'art. 91 c.p.c., di
porre dette spese a carico appunto della parte totalmente vittoriosa (Cass. 28
novembre 2003, n. 17692; Cass. 22 aprile 2005, n. 8540; Cass. 26 aprile 2005,
n. 8623);
b) per altro verso, che la vantazione
dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali
tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della
ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del Giudice
di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione del
mancato uso di tale sua facoltà, cosicchè la pronuncia di condanna alle spese,
anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,
non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza
della stessa motivazione (Cass. sezioni unite 15 luglio 2005, n. 14989).
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la
ricorrente incidentale violazione dell'arti 12 c.p.c., nonchè omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in
relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, deducendo:
a) che il Tribunale di Firenze, con sentenza non
definitiva del 10/11 - 09/12/1999, ha pronunciato lo scioglimento del
matrimonio fra il B. e la M.;
b) che quest'ultima, sia in primo grado sia in
appello (nella comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2001), aveva
chiesto che l'assegno, L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 10, (e successive
modifiche), fosse disposto "dal momento della domanda";
c) che nè il Tribunale nè la Corte Territoriale
hanno, sul punto, deciso in alcun modo, omettendo, quindi, la doverosa
pronuncia su una domanda ritualmente proposta dall'odierna ricorrente
incidentale;
d) che, peraltro, essendo nel frattempo sorta
controversia fra le parti in ordine alla decorrenza dell'assegno, la M. aveva
richiesto alla Corte anzidetta (sempre nella comparsa di costituzione e
risposta sopraindicata) di chiarire se l'assegno di divorzio dovesse decorrere
dal dì della pronuncia di esso o da quello della pronuncia dello scioglimento
del matrimonio;
e) che anche su tale punto la Corte di merito ha
omesso ogni decisione, laddove è evidente che la decorrenza dell'assegno, una
volta che questo sia stato determinato, debba farsi risalire alla data di
pronuncia del divorzio, la quale rappresenta l'elemento costitutivo del diritto
alla sua percezione, mentre la successiva sentenza provvede solo alla sua
concreta quantificazione.
Il motivo è fondato.
Premesso, infatti, come dal tenore della comparsa
di costituzione e risposta depositata dalla M. in secondo grado (peraltro
riportato nella stessa esposizione del quarto motivo del ricorso principale ed
il cui esame diretto rientra, comunque, nei poteri di questa Corte, venendo in
considerazione il vizio di omessa pronuncia, il quale, risolvendosi nella
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex
art. 112 c.p.c., integra un error in procedendo: Cass. 9 luglio 2004, n. 12721;
Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 11 gennaio 2005, n. 375) sia dato di
evincere che la predetta ha espressamente denunciato, mediante l'appello
incidentale, l'omessa pronuncia del primo Giudice circa la decorrenza
dell'assegno di divorzio, ribadendo, quindi, in sede di precisazione delle
conclusioni nel giudizio di secondo grado, la richiesta, in accoglimento
appunto del gravame anzidetto ed in parziale riforma della decisione del
Tribunale, di condanna dell'appellante (principale) a corrisponderle, "a
far data dalla domanda (settembre 1998), ovvero, in ipotesi subordinata, a far
data dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo
scioglimento del matrimonio, quale assegno divorzile, la somma di L. 2.000.000,
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT", si osserva che la
Corte Territoriale nulla ha statuito al riguardo, così incorrendo nel vizio, di
cui al già citato art. 112 c.p.c.,dedotto dall'odierna ricorrente incidentale
in relazione al disposto dell'alt. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Pertanto, il motivo in esame merita accoglimento,
onde la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto,
laddove, decidendo la causa nel merito in ragione della sussistenza delle
condizioni previste dall'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, dal momento
che le circostanze del caso concreto per disporre, a norma della L. n. 898 del
1970, art. 4, comma 10, come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 8,
l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno in oggetto a decorrere
dalla relativa domanda sono ricavatali, senza necessità di ulteriori
accertamenti di fatto e nel concorso dei presupposti di legge, dallo stesso
apprezzamento della Corte Territoriale in ordine alla "sperequazione fra i
redditi dei coniugi ... comparativamente considerati" e, segnatamente,
alle condizioni economiche dell'onerato, va fissata da tale domanda appunto
(ovvero dalla data della costituzione della convenuta nel giudizio di primo
grado) la decorrenza dell'assegno di divorzio dovuto alla M..
La sorte delle spese dell'intero giudizio (eccezion
fatta per quelle del giudizio di primo grado, non avendo formato oggetto di
specifico gravame ad opera di alcuna delle parti, con formazione del relativo
giudicato sul punto, la mancata revisione, ad opera della Corte Territoriale,
della pronuncia adottata dal Tribunale al riguardo) segue il criterio della
soccombenza, liquidandosi dette spese, quanto a quelle del giudizio di appello,
nella misura di cui all'impugnata sentenza e, quanto a quelle del giudizio di
cassazione, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario,
oltre le spese generali egli accessori (I.V.A. e Cassa di Previdenza Avvocati)
dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso
principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, fissa dalla
domanda la decorrenza dell'assegno di divorzio dovuto alla M., condannando il
B. al rimborso in favore di quest'ultima delle spese dell'intero giudizio,
liquidate, quanto a quelle di appello, nella misura di cui all'impugnata
sentenza e, quanto a quelle di cassazione, in complessivi Euro 2.100,00, di cui
Euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per
legge.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006.