(Sezione
Lavoro - Presidente P. Dell'Anno - Relatore C. Filadoro)
CONTROLLI
DELLE ASSENZE PER MALATTIA - GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA ALLA VISITA DI
CONTROLLO
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza
6-20 luglio 2000, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello
proposto dall'(omissis) avverso la decisione del locale Tribunale che aveva
ritenuta legittima l'assenza di S. C. dal proprio domicilio riscontrata in
occasione di una visita di controllo, effettuata in orario ricompreso nelle
fasce di reperibilità durante un periodo di sua malattia (assenza a seguito
della quale l'(omissis) aveva comminato la sanzione della decadenza della
indennità economica di malattia).
Il C. aveva
chiarito di essersi recato nella mattina in questione a visita medica presso il
proprio medico curante, per il prescritto controllo della pressione.
I giudici di
appello osservavano che la circostanza che il C. si fosse recato
nell'ambulatorio del proprio medico per il controllo della pressione
(necessario essendo egli affetto da epistassi posteriore da ipertensione
arteriosa) non poteva giustificare la sua assenza al domicilio in orario
ricompreso nella fasce orarie di reperibilità.
Si trattava,
infatti, di una operazione certamente non indifferibile, la cui necessità non
poteva dirsi neppure imprevedibile. Tra l'altro, osserva la Corte territoriale,
l'orario di apertura dello studio del medico curante non coincideva del tutto
con le fasce orarie di reperibilità.
Si trattava
pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere effettuato in momenti
diversi da quelli previsti per le visite di controllo.
Avverso tale
decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
L'(omissis)
ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con l'unico
motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5
comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché omessa, insufficiente
contraddittoria motivazione in relazione alle medesime norme sopra richiamate
(art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
I giudici di
appello non avevano tenuto conto del fatto che il C. si era sottoposto alla
misurazione della pressione, a seguito della diagnosi di "epistassi posteriore
in paziente affetto da ipertensione arteriosa". Si trattava, pertanto, di
una prestazione ambulatoriale, urgente e tale da non consentire differimento
alcuno. Il C. era stato ricoverato per tale malattia ed era stato costretto
nuovamente al ricovero anche dopo la visita di controllo del 5 settembre 1998,
a causa di epistassi da sanguinamento di varici del setto nasale da crisi
ipertensiva.
La decisione
impugnata, osserva il ricorrente, si pone in contrasto con la disposizione
dell'art. 5 della legge n. 638 del 1983, per la quale il giustificato motivo di
assenza dal domicilio non deve necessariamente correlarsi con uno stato di
urgenza e necessità, ma sussiste anche ove l'assenza sia connessa con la tutela
di un interesse apprezzabile sul piano giuridico sociale. Il ricorso non è
fondato. Con motivazione adeguata e sufficiente, che sfugge alle censure di
violazione di legge denunciate, i giudici di appello hanno esaminato le
giustificazioni fornite dall'assicurato, concludendo che l'assenza della stesso
dal proprio domicilio non poteva dirsi giustificata. Si tratta di accertamento
di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.
Tale
accertamento non si pone in contrasto con i principi consolidati formulati
dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l'assenza ad una visita
di controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un
motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di effettuare un
determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di
reperibilità. L'onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del
lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, a ricorrenza (Cass.
23 dicembre 1999 n. 14503).
Ai fini della
sussistenza di un giustificato motivo di assenza all'obbligo della visita
domiciliare a domicilio, è necessario laddove il lavoratore alleghi di essersi
dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una
visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale
visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di
reperibilità (Cass, 27 settembre 1996 n. 8553,11 marzo 1996 n.1958).
Il lavoratore
assente dal lavoro per malattia ove deduca come giustificato motivo della non
reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere nell'occasione,
effettuato una visita presso il medico di fiducia deve provare che la causa del
suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza
necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine
della tutela della salute, una necessità dell'assenza dal lavoro quale mezzo
per curare la malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9731).
E' necessario
in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza è stata determinata
da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da
quelle di reperibilità (Cass. 4 marzo 1996 n.1668).
Si tratta di
onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e quindi esigibile.
Nel caso in
esame, il Tribunale ha spiegato con ampie argomentazioni che nessuna prova
suffragava la dedotta indifferibilità della visita ambulatoriale prescelta in
concreto dal C..
La
prestazione richiesta dal C. al proprio medico curante, hanno osservato i
giudici di appello, non poteva dirsi urgente e comunque la stessa era
sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto tale avrebbe potuto essere
preventivamente comunicata all'Istituto previdenziale.
Deve pertanto
concludersi che nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non
solo che la operazione eseguita ("misurazione della pressione
arteriosa") fosse urgente e indifferibile, ma anche che le modalità da lui
prescelte per realizzare quella indifferibile esigenza fossero in concreto
indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili.
Nulla di
tutto ciò è stato non solo dimostrato, ma neppure dedotto dall'assicurato.
Gli stessi
giudici, pertanto, hanno motivatamente concluso che contrariamente a quanto
sostenuto dal Pretore nel caso di specie l'onere di doverosa collaborazione del
lavoratore, ai fini della realizzazione delle condizioni richieste dalla legge
per l'erogazione del trattamento di malattia, e in considerazione della
oggettiva limitatezza dell'ambito delle fasce orarie di reperibilità, non era
stato osservato.
Il ricorso
deve essere rigettato.
Nulla deve
disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art.152 disp. att.
codice di procedura civile nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42
comma 11 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, inapplicabile
"ratione temporis" al caso di specie.
PER QUESTI
MOTIVI
La Corte
rigetta il ricorso.
Nulla per le
spese del giudizio.