LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Sentenza 7.5.2010 n. 32090
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente -
Dott. BEVERE Antoni - rel. Consigliere -
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -
Dott. PALLA Stefano - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Anton - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1405/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
udito il P.G. In persona del Dott. MONETTI Vito per l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; udito il difensore avv. Chelini Pier Luigi e Rosso Eriberto.
Fatto
Con sentenza emessa il 16.11.09 la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 30.11.05 al Gup del tribunale di Livorno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.G., funzionario della prefettura di Livorno, in ordine ai reati di abuso di ufficio, di cui al capo B, perché estinti per prescrizione; ha dichiarato la nullità della sentenza, per mancanza di contestazione, in relazione all’imputazione di abuso di ufficio compresa nel capo A della rubrica. Ha confermato la dichiarazione di responsabilità del D., in ordine al reato di falso, ex art. 478 c.p. - così modificata l’originaria imputazione ex art. 476 c.p. - per la formazione artificiosa di copia di un’inesistente ordinanza 16.7.02 della prefettura di Livorno, contenente la revoca di una precedente ordinanza prefettizia 22.6.2000 di ingiunzione a G.C.A. Del pagamento di L. 2.449.200 e la contestuale ingiunzione al pagamento della minore somma di Euro 639,38. Ha ridotto la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici a un anno.
I difensori del D. hanno presentato ricorro per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all’art. 478 c.p.; manifesta illogicità della motivazione: il reato di cui all’art. 478 c.p. Rientra tra le falsità documentali per la cui sussistenza è necessario un documento, mentre lo scritto, la cui formazione è attribuita D., non costituisce un documento, in quanto manca non solo la sua sottoscrizione, ma anche quella del vicario dottor Pesce – il cui nome appare in calce allo scritto – e dunque qualsiasi elemento formale di individuazione. Lo scritto inoltre non può costituire copia in forma legale, simulata dall’imputato, dal momento che la sigla di autenticazione è stata apposta da ignoti, mentre è necessaria la genuina autografia del pubblico ufficiale competente a siglare il sigillo. E’ poi del tutto non rispondente alle risultanze processuali l’affermazione della sentenza, secondo cui sul documento è apposto il timbro lineare dell’imputato.
Il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere che trattasi quindi di una semplice ed irrilevante minuta da considerarsi “progetto di documento” giuridicamente inesistente, ma non certo un “documento perfetto e definito”, ovvero una “copia in forma legale simulata”.
La lettera della norma ex art. 478 c.p. Non lascia dubbio sul fatto che la copia che il pubblico ufficiale ha simulato deve essere rilasciata in forma legale e di conseguenza debitamente sottoscritta.
Solo a fronte di questa inequivocabile necessaria contestualità dei comportamenti può ritenersi realizzata la fattispecie contestata.
La corte non ha tenuto quindi conto della prova decisiva relativa al fatto che il “documento”, quando è stato consegnato, non recava alcuna firma e/o sigla.
Comunque, secondo il ricorrente, ove si ritenga che sia stata realizzata la fattispecie di cui all’art. 478 c.p., ricorre l’ipotesi del reato impossibile, in quanto era già stata emessa la cartella esattoriale nei confronti del G. avente ad oggetto l’intera somma e unico rimedio sarebbe stato non un atto amministrativo ma un ricorso all’autorità giudiziaria.
2. violazione di legge in riferimento all’art. 129 c.p.p., comma 2 e art. 531 c.p.p.: il ricorrente conosce l’orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza S.U. 28.5.09 n. 35490, secondo cui la formula di proscioglimento nel merito non prevale sulla dichiarazione immediata di estinzione del reato, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova. Comunque osserva che se la ratio di questa interpretazione è quella di assecondare esigenze di economia processuale, accordando la preferenza alle formule di proscioglimento di merito solo quando risultino evidenti dagli atti – cioè senza bisogno di compiere ulteriore attività istruttoria – è fuori di dubbio che simili esigenze non ricorrono qualora – come nel presente giudizio che è in grado di appello – l’attività istruttoria sia del tutto conclusa.
A sostegno della tesi della pronuncia di urna sentenza di proscioglimento nel merito, il ricorrente richiama le indicazioni dell’art. 2, punto n. 11, Legge Delega per la riforma del codice di rito (obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva) e soprattutto i principi costituzionali di cui agli artt. 27 e 111 Cost., secondo cui deve essere preferita la soluzione che tutela al massimo la presunzione di non colpevolezza e il diritto di una valutazione giudiziale delle piove che dimostrino l’innocenza dell’imputato.
La assoluzione dai reati di abuso di ufficio va pronunciata perché risulta che i fatti contestati (illegittima restituzione di ciclomotori in sequestro) non corrispondono a quanto risulta realmente avvenuto (i documenti redatti dal D. disponevano una diversa custodia dei beni).
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla sussistenza di uno scritto idoneo a realizzare il reato ex art. 478 c.p., si rileva che dagli atti risulta:
a) la consegna, da parte del D., al privato di un elaborato scritto costituito da copia di un’ordinanza 16.7.2002, priva di originale, recante il timbro e il sigillo tondo della prefettura di Livorno, con la dicitura “firmato: il vice prefetto vicario P.”, dicitura sulla quale risulta apposta una sigla non decifrabile.
b) Autore di questo scritto risulta pacificamente il ricorrente, che ne ha rivendicato la paternità e la funzione (”rimediare, sia pure in parte, ad un’ingiustizia commessa dalla pubblica amministrazione, nei confronti di un cittadino”).
c) Questa funzione è stata realizzata, nelle intenzioni del D., secondo questo percorso:
1. revoca, con ordinanza da lui emanata in data 13.9.2000, dell’ordinanza prefettizia, datata 22.6.2000, di ingiunzione al pagamento di L 2.449.200 a G.C.A., titolare di impresa di impiantistica stradale, ritenuto responsabile di irregolarità di un cantiere;
2. a seguito di mancata notifica della predetta ordinanza alla polizia urbana e a seguito di emissione di cartella esattoriale per la suddetta somma, il D. ha redatto copia di un’ordinanza prefettizia 16.7.2002, il cui originale è risultato inesistente, e il cui contenuto è costituito dalla reiterata revoca dell’ingiunzione di pagamento di L. 2.449.200, e dalla sua sostituzione con ingiunzione di pagamento della minore somma di Euro 639,30.
3. ha consegnato questo elaborato scritto di sua produzione, per realizzare la propria visione della giustizia sostanziale immanente l’ufficio amministrativo in cui era presente, giustizia da tutelare al di fuori delle regole sostanziali e procedurali dello Stato.
4. la copia dell’atto – inesistente negli archivi della prefettura e nel mondo esterno – è stata acquisita dal privato per beneficiare di questa asserita giustizia sostanziale, perfettamente coincidente con il proprio interesse patrimoniale.
La sentenza impugnata, con argomentazione strettamente correlata alle risultanze processuali e con conclusioni logicamente lineari, ha messo in luce come questa funzione, antagonista alla legalità, della copia di un originale – che non c’è mai stato – sia stata lucidamente assegnata dall’autore e sia stata inequivocabilmente comunicata al privato beneficiario che con il rilascio così ottenuto mirava a eludere la legalità.
Risulta così dimostrato dalla forza dei fatti storici e dalla loro razionale interpretazione che si è verificato, con la formazione e la consegna dell’atto sopra descritto sub a), una caso di scuola della fattispecie prevista e punita dall’art. 478 c.p.: il D. ha proceduto alla formazione artificiosa della pretesa copia di un atto originale – solo supposto esistente, cioè inesistente nella realtà – e ha effettuato il suo rilascio nella forma necessaria per l’uscita volontaria della copia dalla sfera individuale dell’autore, in modo che potesse produrre nei rapporti esterni l’efficacia che è attribuita alle copie autentichi. Nessun rilievo ha avuto la mancanza di firme autentiche dell’imputato, in quanto il falso contestato non riguarda la firma, ma il confezionamento dell’intero documento, fatto apparire quale copia di un inesistente originale.
Nessun rilievo ha avuto la mancata realizzazione della funzione di “giustizia” assegnatagli, in quanto il falso in oggetto non si realizza con l’uso, ma con la sua formazione, di per sé idonea a ledere il bene della pubblica fede.
Risulta quindi esclusa la sussistenza della formazione di bozza, di irrilevante progetto in evoluzione, di carta giuridicamente inesistente: la volontà di violare la legge, in nome di una legalità funzionale all’interesse privato, è stata manifestata in maniera strettamente rilevante sul piano storico e sul piano del penalmente trasgressivo.
Tanto impegno è fattualmente e logicamente incompatibile con l’affermata inidoneità intrinseca e originaria dell’azione: il percorso della penale trasgressione era naturalmente proteso verso la meta prefissata, grazie all’opera artigiana e alla regia, dirette alla giustizia sostanziale, perseguita da persona presente nell’ufficio – anche al di là delle sue competenze – e buona conoscitrice di legalità e illegalità. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo dell’atto lesivo del bene della pubblica fede è stato dovuto al non previsto intervento di controllo, da parte delle competenti autorità. Il tempo trascorso, unitamente alla compatta serie di elementi a carico dell’imputato, conduce comunque a ritenere il reato estinto per prescrizione.
Quanto alla doglianza relativa alla estinzione per prescrizione dei reati di abuso di ufficio, è da confermare l’analisi della sentenza impugnata, secondo cui in ordine ad essi sussistono elementi probatori incompatibili con l’assoluzione ex art. 129 c.p.p., comma 2: la corte enumera le macroscopiche violazioni procedurale e l’assenza di giustificazione della riconsegna ai privati dei ciclomotori. Il vantaggio patrimoniale ingiustamente procurato ai privati emerge proprio dal formale mantenimento del sequestro e la sottrazione del ciclomotore alla custodia inizialmente stabilita, affermati dal ricorrente. Ciò, in base a una semplice e razionale constatazione: il sequestro del veicolo è stato formalmente mantenuto, svuotandolo però della sua funzione cautelare, consentendo cioè sostanzialmente al proprietario di usare il bene, del quale era stato spossessato proprio per il suo uso illegittimo.
Concedendo illecitamente l’uso del veicolo sequestrato, D. ha dato vantaggio ai privati, ma ha violato la legge e, in più ha danneggiato la credibilità dell’ufficio a cui gli è stato consentito di operare.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio, a causa dell’estinzione del reato ex art. 478 c.p. Per prescrizione. Nel resto il ricorso merita il rigetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010