CASSAZIONE CIVILE, Sezione
Lavoro, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZINE III CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l’8 e
il 15/2/1996, D. S. e D. V. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
Roma la FATA s.p.a., Fondo Assicurativo Tra Agricoltori, e M. M.G. per sentirle
condannare al risarcimento dei danni, che assumevano di aver subito a causa
dello scontro tra il ciclomotore Aprilia tg. (omissis) (di proprieta’ di D. V.
e condotto da D. S.) e l’auto Volkswagen Golf tg. (omissis) (di proprieta’
della conducente M.), verificatosi in Mentana (Roma), via A. Moscatelli, alle
ore 19,15 circa del 6/7/1995 in conseguenza del comportamento tenuto dalla
stessa M. che, uscendo da un passo carrabile, si era improvvisamente immessa
nella via Moscatelli, percorsa dal ciclomotore che proveniva da sinistra.
Gli attori esponevano che
a causa del sinistro il conducente del ciclomotore aveva riportato gravi
lesioni personali, con postumi permanenti, mentre il ciclomotore era rimasto
seriamente danneggiato.
Le convenute si
costituivano, chiedendo un’equa liquidazione dei danni subiti dagli attori.
All’esito
dell’istruttoria, nel cui corso veniva espletata una consulenza tecnica, il
Tribunale, con sentenza depositata in data 1/8/1998, dichiarata la M. esclusiva
responsabile del sinistro de quo, la condannava in solido con la soc. FATA a
pagare a D. S. la somma (ulteriore a quanto dallo stesso gia’ ricevuto nelle
more del giudizio) di £ 20.902.000 con gli interessi legali dal disposto della
sentenza al saldo, e a D. V. la somma di £ 2.413.000, con gli interessi legali
come innanzi liquidati, compensando per 2/3 le spese del giudizio e condannando
le convenute in solido a rifondere agli attori dette spese nei limiti di 1/3
del totale.
Avverso tale sentenza
proponevano appello entrambi i D., lamentando il mancato riconoscimento di voci
di danno specificamente richieste nelle conclusioni,nonche’ l’immotivata riduzione
delle spese di lite nonostante l’accoglimento della domanda al 100%, mentre le
appellate, oltre a sostenere l’infondatezza dell’appello,proponevano appello
incidentale.
La corte di Appello di
Roma,con sentenza depositata il 20/12/2001, rigettava entrambi gli appelli,
compensando per intero tra le parti le spese del grado.
Avverso la sentenza hanno
proposto ricorso per cassazione i D., adducendo due motivi, ai quali resiste
con controricorso la sola soc. FATA, la quale ha anche depositato memoria, mentre
l’intimata M. non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va
dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto da D. V.
Ed invero, come risulta
chiaramente dalla lettura della sentenza gravata (v., in particolare, quanto
esposto a pag. 6), la Corte di merito ha dichiarato la nullita’ dell’appello da
quello proposto ai sensi degli artt. 342 primo comma, 163 e 164 c.p.c.,
rilevando l’indeterminatezza dell’atto di appello che ha comportato
l’impossibilita’ di individuare sia il petitum formulato che le ragioni della
richiesta, mentre su questo punto della decisione non si riscontra alcuna
censura da parte del ricorrente, il cui gravame investe infatti, come si avra’
modo di verificare in prosieguo, tutt’altri punti o capi della sentenza
impugnata.
Quanto, invece, al
ricorso proposto da D. S., rileva il Collegio che il primo motivo, che denuncia
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonche’ violazione e falsa
applicazione degli artt. 32 Cost., 1223, 2043, 2056, 2059in tema di
risarcimento danni alla persona , e’ fondato.
Giustamente, infatti, il
ricorrente lamenta il mancato accoglimento del motivo di appello riguardante il
diniego di qualsiasi suo diritto al risarcimento per il danno patito di natura
patrimoniale in conseguenza dei postumi permanenti delle lesioni dal medesimo
subite, invalidanti nella misura del 25% secondo le valutazioni del CTU:
mancato riconoscimento giustificato dai giudici di appello con la mancata
prova, da parte di D. S., dell’avvenuta diminuzione della sua capacita’
lavorativa e, quindi, del suo reddito.
Ed invero, un danno
patrimoniale risarcibile da riduzione della capacita’ di guadagno puo’ essere
legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione,
si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, percio’,
senza reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la
mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio puo’ escludere il danno da
invalidita’ temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidita’
permanente che, proiettandosi per il futuro, verra’ ad incidere sulla capacita’
di guadagno della vittima, al momento in cui questa iniziera’ un’attivita’
remunerata.
Questo danno si ricollega
con ragionevole certezza alla riduzione delle capacita’ lavorative specifiche
conseguenti alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va
liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene
della salute.
Il danno in questione
puo’ anche liquidarsi in via equitativa tenuto conto dell’eta’ della vittima
stessa, del suo ambiente social e della sua vita di relazione (cfr. Cass. Civ.,
sez. III, 15/4/1996, n. 3539, rv. 497042).
Nel caso di specie,
invece, la Corte di Appello ha omesso di valutare, con adeguata motivazione, in
quale misura le accertate menomazioni subite da D. S., con postumi permanenti
invalidanti al 25%, abbiano inciso negativamente sull’effettiva capacita’ di
svolgimento dell’attivita’ lavorativa specifica del medesimo, conforme cioe’
alle sue aspettative ed attitudini, oltre che alle sue condizioni personali e
sociali.
Non solo, ma la stessa
Corte di appello, laddove ha ritenuto l’assoluto difetto di prova, da parte del
D., relativamente al danno patrimoniale da invalidita’ permanente, ha comunque
omesso altresi’ ogni valutazione circa la rilevanza da attribuire in subiecta
materia alla prova per presunzioni semplici, tenendo presente il principio che
ai fini di tale prova non occorre che tra il fatto da provare (nel caso di
specie, la riduzione della capacita’ lavorativa specifica e, quindi, di
guadagno, del ricorrente) sia desumibile dal fatto noto (l’invalidita’
permanente al 25%) come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un
criterio di normalita’ (cfr. Cass. civ., sez. II, 10/4/1996, n. 3302, rv.
496893).
L’impugnata sentenza va,
percio’, cassata in relazione al primo motivo accolto; e la causa va rinviata
ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovra’ attendersi nella
sua decisione ai su enunciati principi (sub n. 3).
Dato l’accoglimento del
motivo suddetto ed i conseguenti provvedimenti ex art. 383 c.p.c., deve
ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame, con cui si erano denunciate
la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla disposta compensazione nella misura dei 2/3 delle
spese del giudizio di appello.
Concorrono giusti motivi
per la compensazione tra tutte le parti delle spese di questo grado di
giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da D. V.;
accoglie il primo motivo del ricorso di D. S., assorbito il secondo; cassa e
rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; dichiara compensate le
spese di questo grado del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il
27 settembre 2005.
Depositata in Cancelleria
il 30 novembre 2005.