Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25668
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.S. nel 2003 ha
chiesto alla Corte d'appello di Napoli la condanna della Presidenza del
consiglio dei ministri, ai sensi della l. 89/2001, a pagarle l'equa riparazione
dei danni subiti per l'irragionevole durata del processo da lei iniziato il 29
ottobre 1998 con ricorso al TAR della Campania contro il silenzio-rifiuto del
contributo per l'assistenza al suo familiare disabile S.I., giudizio ancora
pendente.
Ha dedotto che in detto giudizio amministrativo, nel quale aveva presentato
istanze di prelievo per discutere il ricorso il 24 maggio 2000 e il 25 marzo
2003, era stata palese la violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con l. 848/1955 ed ha
quindi chiesto un danno patrimoniale pari al contributo non fruito di Euro
10.366,57; la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il rigetto della
domanda.
L'adita Corte, con decreto 16 marzo 2004, ha accolto parzialmente il ricorso e
condannato la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di equa riparazione,
Euro 450,00 e le spese di causa; poiché l'istanza di prelievo è il
comportamento di parte che contribuisce a determinare il ritardo della risposta
giudiziaria, la data di presentazione di essa costituisce il dies a quo del
tempo da valutare ai fini dello scrutinio di ragionevolezza della durata del
processo.
Con decorrenza del 24 maggio 2000, data della prima istanza di prelievo, la
durata del processo all'atto della decisione era stata di anni tre e mesi nove
e, considerata la scarsa complessità del caso, il primo grado non avrebbe
dovuto essere di durata superiore ai tre anni, con irragionevolezza del periodo
eccedente tale limite, di circa nove mesi.
Non essendo effetto della durata del processo il danno patrimoniale costituito
dal contributo non ricevuto, né essendovene altri allegati e provati, andavano
liquidati i soli danni non patrimoniali presumibili in base ai criteri adottati
dalla Corte europeo dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti Cedu) per la quale,
come statuito nel caso Mennitto contro Italia relativo ad una fattispecie
analoga, la somma da pagare come indennizzo per ogni anno di ritardo era stata
di lire 1.100.000; di conseguenza la determinazione dell'equo indennizzo era di
euro 450, per il tempo di ritardo sopra indicato e l'Amministrazione resistente
doveva pagare alla ricorrente le spese del grado.
Per la cassazione di tale decreto ricorre A.S. con unico articolato motivo e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si
articola in sette punti: i primi tre attinenti ai criteri e alle modalità di
determinazione della durata del processo amministrativo e della soglia di
ragionevolezza di essa, altri tre, relativi alla liquidazione dell'equo
indennizzo, e l'ultimo, sulla disciplina delle spese di causa.
1.1. Si denunciano anzitutto: a) la violazione degli artt. 2 della l. 89/2001 e
23 della l. 1034/1971, pure per insufficiente motivazione ex artt. 360, comma 1,
nn. 3 e 5, c.p.c., perché il decreto impugnato fa decorrere la durata del
giudizio dinanzi al TAR della Campania dalla presentazione dell'istanza della
domanda di fissazione d'udienza depositata con il ricorso; b) la genericità
dell'affermato superamento della durata ragionevole del processo, senza
precisazioni ulteriori e in violazione della norma citata della legge Pinto,
con mancato adeguamento ai criteri e parametri della Cedu, che fissa la durata
del giudizio amministrativo a decorrere dal ricorso e non dall'istanza di
prelievo; c) la violazione dell'art. 2 della l. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1,
della Convenzione perché, anche ad applicare i termini di durata del processo
civile ritenuti ragionevoli dalla Cedu (di regola un biennio per il primo
grado, un anno e mezzo per il secondo e un anno per il terzo grado), questi
sarebbero stati eccessivi nel caso, per il processo per il quale si chiede
l'equa riparazione, di natura assistenziale e avente ad oggetto
silenzio-rifiuto (l'art. 21-bis della l. 1034/1971, modificato dalla l.
205/2000, fissa in trenta giorni i termini di decisione), eccedendo comunque la
ragionevolezza una durata di esso superiore ai sei mesi desumibili dall'art.
415 c.p.c.
Secondo la controricorrente è imputabile solo a controparte la durata
precedente l'istanza di prelievo e corretto è quindi il decreto impugnato sul
punto.
1.2. In secondo luogo si censura il quantum liquidato, anche ai sensi dell'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c., per: a) la disapplicazione dei parametri di
liquidazione della Cedu che fissano in non meno di euro 1000-2000, per ogni
anno di durata del processo, la riparazione da pagare per danni non
patrimoniali; b) la errata interpretazione della sentenza Mennitto contro
Italia, nella determinazione di quanto dovuto a titolo di riparazione per danni
non patrimoniali; c) la violazione dei rapporti di sussidiarietà tra diritto
interno e Convenzione sopranazionale, per non avere applicato le norme di
questa come lette dal loro giudice naturale e non avere quantificato
l'indennizzo in misura maggiore di quella minima della Cedu.
Secondo la controricorrente la Corte napoletana si è uniformata ai parametri di
liquidazione della Cedu, rifacendosi alla sentenza Mennitto contro Italia.
1.3. Lamenta infine parte ricorrente che la Corte di merito nessun rilievo ha
dato alla misura delle spese contenuta nella stessa sentenza Mennitto contro
Italia, violando il diritto di proprietà del destinatario di tali spese,
tutelato dall'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione, con il
liquidare in una entità incongrua le spese di causa.
2.1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione in ordine al computo della
durata del processo, con conseguente assorbimento delle residue questioni sul
quantum e sulle spese.
Da tempo questa Corte afferma che la durata del processo amministrativo
presupposto dell'istanza di equa riparazione, di cui alla l. 89/2001, va
calcolata nel periodo intercorrente dalla data di deposito del ricorso che lo
instaura alla sua definizione o a quella della domanda di equo indennizzo alla
Corte d'appello competente, per i giudizi ancora pendenti (su tale termine
finale, cfr. Cass. 7143/2006).
La presentazione dell'istanza di prelievo può rilevare solo per apprezzare
l'entità del pregiudizio subito dalla parte che l'ha omessa o ritardata e
quindi al limitato fine di accertare l'entità della violazione della
Convenzione e non per il computo della durata del processo (così, tra molte, le
recenti Cass. 10984/2006, 9853/2006, 7118/2006, 3782/2006, 19804/2005,
10775/2005, 23187/2004).
Per tale profilo, il ricorso è quindi fondato, mentre nessun rilievo hanno i
termini ordinatori previsti dalle leggi processuali richiamate (norme sul rito
del lavoro e processo amministrativo avverso il silenzio rifiuto), non
identificandosi con tali termini, fissi e immutabili, la ragionevolezza di
durata del giudizio, da accertare, secondo la l. 89/2001, di volta in volta (in
tal senso, tra molte, cfr. Cass. 8031/2006, 7144/2006, 21390/2005).
Se non vi è alcuna norma che fissi nei tre anni decisi del decreto impugnato la
durata ragionevole del primo grado del processo amministrativo, è apodittica e
illogica l'affermazione del ricorso d'una piena identità tra i termini legali
ordinatori processuali, di cui alle norme evocate (artt. 21-bis l. 1034/1971 e
415 c.p.c.), e la determinazione del limite temporale di ragionevolezza di
durata del processo.
Detti termini ordinatori potevano rilevare in questa sede solo se sfocianti in
una durata irragionevole del procedimento, con lesione delle regole del giusto
processo, in contrasto con la Convenzione e con l'art. 111 Cost. novellato
(Cass. 17110/2005, 4298/2005 e 4512/2004).
La stessa previsione dell'art. 2, comma 2, della l. 89/2001, che collega la
determinazione della durata ragionevole del processo alla complessità del caso,
al comportamento del giudice e a quello delle parti e di ogni altra autorità chiamata
a concorrere o a contribuire alla definizione di esso, esclude ogni vincolo di
tali termini processuali sulla indagine del giudice adito per l'equa
riparazione, che deve accertare il superamento della soglia di ragionevolezza
non in base a criteri rigidi, ma in rapporto ai parametri indicati che
determinano necessariamente conclusioni articolate e diverse da caso in caso
(Cass. 7297/2005).
Si è quindi esattamente ritenuta irragionevole, nella fattispecie, una durata
dell'unico grado del giudizio ancora in corso eccedente i tre anni, cioè i
tempi di regola ritenuti logici dalla Cedu, da due a quattro anni per il primo
o unico grado, da fissarsi in base agli elementi sopra indicati.
Il ricorso, pertanto, se è fondato in ordine al computo della durata del
processo da calcolare dalla data del ricorso al TAR fino a quella della domanda
di equa riparazione è da rigettare relativamente alla censura della violazione
di legge in rapporto alla concreta determinazione della soglia di
ragionevolezza del procedimento in tre anni per il primo grado.
2.2. L'accoglimento per quanto di ragione del ricorso in ordine alla durata del
processo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa
alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, perché si uniformi al
seguente principio di diritto: «In tema di equa riparazione per durata
irragionevole del processo amministrativo, tale durata deve computarsi dalla
data del deposito del ricorso dinanzi agli organi di giustizia amministrativa
fino a quella della decisione o della domanda di indennizzo in caso di processo
ancora pendente, dovendosi negare che essa abbia inizio dalla presentazione
della cosiddetta istanza di prelievo di una delle parti».
L'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di ricorso comporta che
in sede di rinvio la Corte di merito dovrà liquidare da un canto quanto dovuto
a titolo di indennizzo conformandosi ai principi enunciati dalla Cedu, e,
d'altro canto, le spese dell'intero giudizio, comprese quelle della presente fase
di legittimità, con conseguente assorbimento dei residui profili del ricorso
per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.