Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 4 novembre 2004, n. 21095
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Credito Italiano Spa ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha accolto la opposizione proposta da Franco e Carlino Stefana avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza, emesso nei confronti dei due predetti intimati, quali fideiussori della Fas Spa, per l'importo complessivo di lire 1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo passivo finale del conto corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in favore della società garantita.
Con le quattro complesse serie di motivi, di cui si compone l'odierno ricorso -
la cui ammissibilità e fondatezza è contestata dagli intimati con separati
controricorsi - il Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae origine
il debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell'escluderne, in particolare, la validità in relazione alla clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore
alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096
del 30 marzo e successive conformi) che, in contrasto con la precedente
giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un
"uso normativo" ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli Stefana per
il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della l.
154/1992, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per la validità
delle fideiussioni omnibus;
d) nell'escludere, infine, la debenza dell'intero credito, azionato con il
decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di documentazione, imputabile
all'istituto, che consentisse di scorporare dall'importo preteso in via
monitoria quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione e
detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli
interessi.
Su istanza della parte ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa
alle Sezioni unite, ravvisando, in quella sub b), questione di massima di
particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di massima, in ragione della cui particolare importanza gli atti della presente causa sono stati rimessi a queste Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, cpv, c.p.c. si risolve nello stabilire se - incontestata la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario - sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/1999 e successive conformi) che lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare all'esame della riferita questione, quello delle
eccezioni pregiudiziali - sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino
Stefana - di inammissibilità del ricorso "per difetto di specialità della
procura alle liti" e "per intervenuto giudicato formale sulla
sentenza parziale resa dalla Corte di Cagliari" nel corso del giudizio a
quo.
2.1. La prima eccezione - con cui il difetto di specialità, per "assenza
di riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza impugnanda", è
(impropriamente), in particolare, riferito, non già alla procura rilasciata al
difensore (che tali riferimenti puntualmente, invece, contiene), ma all'atto
fonte dei poteri del soggetto che detta procura ha conferito - è infondata.
Si deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura speciale non sia
nella specie riferibile - come ex art. 365 c.p.c. viceversa dovrebbe - alla
parte od a chi ha il potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta "da
un dirigente e non dal legale rappresentante del Credito Italiano
ricorrente".
E tale rilievo non coglie nel segno, dacché il dirigente dell'ente -
contrariamente all'avverso assunto - ha conferito il mandato alla odierna
impugnazione nella veste appunto di "legale rappresentante" del
Credito italiano, così (correttamente) spesa sulla base dello Statuto dell'ente
che, all'art. 29, testualmente prevede che "la rappresentanza anche [e
quindi: non solo] processuale della società spetta disgiuntamente al
Presidente, ai Vice Presidenti... nonché ai dirigenti... con facoltà di
designare mandatari speciali per il compimento di determinate operazioni e di
nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri".
2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l'ulteriore eccezione di
"giudicato formale interno", che tale vis preclusiva pretende, con
evidente forzatura, di conferire all'ordinanza (del 31 maggio 1999), con la
quale la Corte di merito - in via istruttoria e strumentale alla decisione, non
certo decisoria - si è limitata invece a nominare un c.t.u. per l'espletamento
di una perizia contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole
voci (tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui
risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto, l'esame del primo motivo del ricorso, con il
quale si denunzia la violazione degli artt. 112, 101, 345 c.p.c., in relazione
all'art. 1421 c.c., in cui si assume essere incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica. Atteso che,
con tal mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente preliminare, e
virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla validità o meno
della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo Collegio, però,
non sussiste.
La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
(tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale),
effettivamente è stata, infatti, rilevata "di ufficio" nella fase di
gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in corretta applicazione del
principio per cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base
della domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio, anche per la prima
volta in appello (cfr. Cassazione 2772/1998).
È pur vero, per altro, che il potere che il citato art. 1421 conferisce in tal
senso al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali
dell'ordinamento giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di
cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., e che le esigenze a tali principi sottese -
rispettivamente di verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di
immodificabilità della domanda - possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in
particolare, alla pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga
l'eccezione di nullità, dell'altra, che il giudice ritenga (come nella specie)
di integrare con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la
parte, interessata alla improduttività dei correlativi effetti, non abbia colto
(o non abbia tempestivamente comunque dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione che, se da un
lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda
proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del
contratto dedotto dall'attore, la deduzione in tal senso del convenuto non può
costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in
rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che
già esiste.
Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda riconvenzionale per
la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si tratta pur sempre di
mera difesa, attenendo all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per
nullità, del fatto giuridico, il contratto, dedotto dall'attore a fondamento
della domanda, che dunque non condiziona l'esercizio del potere officioso di
rilievo della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale
(Cassazione 5341/1984).
Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale, proposta in via
monitoria dal Credito italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei
fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di
conto corrente, stipulato dal debitore principale. Per cui, appunto, non vale a
paralizzare la rilevabilità, da parte del giudice, di aspetti di nullità di
quel contratto il fatto che gli intimati (aventi veste sostanziale di convenuti
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) abbiano focalizzato, in
particolare, le loro difese su profili, di invalidità ed inoperatività della
fideiussione, da essi prestata. E ciò a prescindere dalla considerazione che,
eccependo comunque anche l'inesistenza di valida prova del credito contro di
loro azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso
debito principale.
4. Può ora passarsi all'esame della questione di massima di cui retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del c.c.
(Anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che,
in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in
essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi
[(a)] solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore
alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei
mesi".
4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate
sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole
e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/1981;
54091/1983; 4920/1987; 3804/1988; 2444/1989; 7575/1992; 9227/1995; 3296/1997;
12675/1998), hanno enunciato il principio - reiteratamente, poi, confermato
dalle successive sentenze 12507/1999; 6263/2001; 1281, 4490, 4498, 8442/2002;
2593, 12222, 13739/2003, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche
il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 342/1999 ha, all'uopo,
ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra
banca e cliente) - (principio) per cui gli "usi contrari", idonei ex
art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi
"normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la
nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad
un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art.
1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e
sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che
altro ad avvalorare il "revirement" giurisprudenziale, emerge dalla
motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico
essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie
anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo
sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione
che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto
dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma
esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e
8 disp. prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante
e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla
convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio
soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che
già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio
juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che "dalla
comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati
all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a
norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero
esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli
istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di
categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione
costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi
bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a
un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac
necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la
clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti
dal cliente".
4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura portante del nuovo
indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la banca ricorrente mette
in discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la
contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo
profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire
alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione
trimestrale degli interessi bancari.
Si sostiene, infatti, in contrario che la giurisprudenza del '99 abbia
correttamente accertato l'inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l'esistenza
pregressa della consuetudine in parola. E si auspica per ciò, dunque, che essa
vada superata nel senso di constatare che "la convinzione degli utenti del
servizio bancario della normatività dell'uso di capitalizzazione trimestrale
degli interessi, originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo
tempo" [id est: la consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione
al venire meno della opinio iuris del comportamento sottostante] "proprio
a seguito di quello stesso processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente orientamento".
Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argomenta:
a) che l'opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti
dal cliente sarebbe stata esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a
parametro un quadro normativo, come evolutosi a partire dai primi anni '90, non
certo retrodatabile all'epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso,
quella prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi bancari,
che ne avrebbero pienamente presupposto la normatività;
b) che, comunque, la stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio
aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente, l'esistenza di un uso
normativo di capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso,
costituito "elemento di fondazione o consolidazione dell'uso stesso".
Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere.
4.5. L'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla
legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede
come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica
del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina
dell'usura - ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione
del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement
giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi
in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente
forte in danno della controparte più debole.
Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in
precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla
base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti.
Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non
negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito,
in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano
sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario
e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato
dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio,
della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in
questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto
dunque con il precetto dell'art. 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle
sentenze del 1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile che la "fondazione" di un uso
normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia
in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio
antecedente al revirement del 1999.
Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di condotta
poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza,
nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella
ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una
funzione creativa, della regola stessa.
Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa
che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri
poi però erronea nel presupporre l'esistenza di una regola in realtà
insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter
retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una
regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente
presupponendola, l'avrebbero con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo alla
giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tralaticie pronunzie
nell'arco di un ventennio) su cui fa leva l'istituto ricorrente.
La quale - a prescindere dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà
indimostrata) ad ingenerare nei clienti una "opinio iuris" del
meccanismo di capitalizzazione degli interessi, inserito come clausola
insuscettibile di negoziazione nei controlli stipulati con la banca - non
avrebbe potuto, comunque, conferire normatività ad una prassi negoziale (che si
è dimostrato essere) contra legem.
4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle
clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato
subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale -
nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli
istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell'art. 25 del già citato
d.lgs. 342/1999, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed
efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei
contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova
disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e
secondo del medesimo art. 25.
Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata
incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77
Cost., dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000.
L'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione
degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i
principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore
delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è
detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in
violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cassazione 4490/2002).
4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola anatocistica inserita nel
contratto da cui deriva il credito azionato in via monitoria dall'istituto, la
sentenza impugnata resiste dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal Credito
ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di violazione degli artt. 1367 c.c. e 10 l. 154/1992 - con la quale si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso che
per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla l. 154 cit. il tetto
massimo di garanzia, che ne condiziona l'ulteriore validità, possa essere anche
"unilateralmente" fissato dalla Banca, come nella specie, l'istituto
in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 - si scontra contro
l'accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto alla riferibilità
di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate nel presente
giudizio. Dal che propriamente l'inammissibilità della censura in esame per
difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza d'appello -
secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l'accertamento del credito
azionato nei confronti dei fideiussori "per non avere l'istituto assolto
pienamente al suo onere probatorio" - si sottrae al sindacato di
legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua
attinenza all'area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie,
riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito.
Né l'istituto ricorrente può fondatamente sostenere che la rilevazione di
ufficio, solo in fase di appello, della questione di nullità della
capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività
difensiva. Poiché la Corte territoriale - al fine di accertare quanto
effettivamente dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) - ha
disposto apposita c.t.u. e, nel corso delle operazioni peritali, l'istituto ha
avuto evidentemente modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus
non ha fatto in modo compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con
l'odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti di
questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.