Cassazione Civile
Sezione I
Sentenza 27 agosto 2004, n. 17128
Fatto
Con sentenza del 17.8.2000 il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'(.......) da (.......) e (.......) affidando alla madre i figli minori, assegnando alla stessa la casa coniugale esponendo - a carico del (.......) un assegno divorzile di Lire 500.000 mensili, rivalutabile annualmente, secondo gli indici ISTAT. Proponeva impugnazione il (.......) che chiedeva l'esclusione dell'assegno di divorzio a suo carico.
Si costituiva la (.......) che chiedeva il rigetto del gravame, proponendo a sua volta anche appello incidentale in ordine alla misura dell'assegno che chiedeva venisse determinato in L. 2.000.000.
All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza del 24-30.1.2001, rigettava entrambe le impugnazioni, compensando totalmente fra le parti le spese del grado.
Riteneva in primo luogo irrilevanti la Corte d'Appello la rinuncia da parte dell'(.......) in sede di separazione, all'assegno di mantenimento e la mancata sopravvenienza di circostanze nuove, idonee a legittimare l'imposizione dell'assegno, sottolineando al riguardo la natura indisponibile del relativo diritto in considerazione della finalità assistenziale dell'assegno medesimo, così come del pari irrilevanti riteneva ai fini della comparazione delle rispettiveposizioni economiche le unità immobiliari di cui la (.......) è proprietaria, trattandosi di beni riconosciuti infruttiferi dalla stessa controparte.
Evidenziava poi la sensibile differenza di retribuzione fra i due, essendo risultata quella del (.......) nella sua qualità di magistrato, di L. 70.000.000 netti annui con riferimento al 1998 e quella dell'(.......) quale insegnante di inglese, di L. 28.000.000 annui con riferimento allo stesso periodo, differenza peraltro da considerarsi notoria.
Sosteneva quindi che una tale differenza giustificava l'obbligo di pagamento dell'assegno nella misura fissata dal Tribunale, pur tenendo conto, da una parte, degli esborsi che egli deve sostenere per vivere in una casa adeguata e, dall'altra, della circostanza che l'abitazione coniugale era stata a lei assegnata, sia pure con lespese condominiali ed i carichi fiscali che ciò comporta, nonchè del contributo da lei dovuto per il mantenimento dei figli conviventi.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione (.......) deducendo nove motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso (.......)
Con il primo motivo di ricorso (.......) denuncia difetto di motivazione e violazione dell'art. 5 della Legge 898/70, come modificato dalla Legge n. 74/87. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto ininfluenti, ai fini del riconoscimento dell'assegnodivorzile, la mancata previsione in sede di separazione dell'assegno di mantenimento e la nuda proprietà di unità immobiliari in capo alla (.......) diversamente, oltre tutto, da precedenti decisioni della stessa Corte di merito, senza considerare, in relazione al primo punto, che la rinuncia da parte della medesima dell'assegno di mantenimento non avrebbe potuto comportare successivamente il suo riconoscimento in assenza di effettivi mutamenti economici e, con riferimento al secondo punto, che anche i beni di cui si ha solo la nuda proprietà vanno considerati ai fini della valutazione economica dei coniugi, sia pure, tutt'al più, in misura inferiore.
Il presente motivo di ricorso, articolato sostanzialmente su due distinte censure, è infondato.
Quanto alla prima cui viene lamentata la irrilevanza affermata dalla Corte d'Appello della mancata richiesta in sede di separazionedell'assegno di mantenimento ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, devesi ribadire il giudizio espresso dalla sentenza impugnata, attesa l'indisponibilità del relativo diritto in considerazione della sua natura assistenziale.
Del resto detto assegno, che presuppone lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuga separato, il quale può costituire, nei congrui casi un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione, senza possibilità di discostarsene in assenza di eventuali mutamenti nella situazione economica dei due coniugi.
Del resto, la tesi sostenuta dal ricorrente si risolverebbe sostanzialmente, nell'ipotesi di parità di situazione economica neidue diversi frangenti (separazione e divorzio), in un'inammissibile regolamentazione preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio.
Anche per quanto riguarda la seconda censura circa la mancata considerazione dei cespiti patrimoniali di cui l'(.......) ha la nuda proprietà, ne è evidente l'infondatezza in quanto, pur dovendosi tener conto in linea di principio di tali cespiti, legittimamente la Corte d'Appello ne ha escluso la rilevanza nel caso in esame in base alla considerazione secondo cui, trattandosi di nuda proprietà, essi non sono per lei produttivi di redditi.
Trattasi di valutazione del tutto immune da vizi logici, specie se si tenga altresì conto della loro difficile collocabilità sul mercato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora difetto dimotivazione e violazione dell'art. 5 della Legge 898/70. Dopo aver sostenuto che in ordine alle differenze retributive fra la categoria dei magistrati e quella degli insegnanti non è consentito in linea di principio far riferimento al notorio, deduce il ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello ha basato il riconoscimento dell'assegno divorzile unicamente sulla disparità dei redditi e sottolineato inoltre la differenza di prospettive economiche: per i due, osservando altresì che una sensibile disparità non è ravvisabile se non si considerino solo i rispettivi redditi e si tenga conto che l'(.......) può disporre dell'alloggio gratuito.
Anche tale censura è infondata.
Il riferimento operato dalla Corte d'Appello al "notorio" nel rilevare la notevole differenza fra i redditi dei due coniugi in relazione alla categoria cui rispettivamente appartengono costituisceuna mera accentuazione nell'ambito dell'articolata motivazione, essendo stata basata tale differenza soprattutto su dati documentali attestanti le rispettive retribuzioni. Il suo richiamo pertanto è del tutto ininfluente ai fini della decisione e non richiede, conseguentemente, alcuna valutazione in ordine alla sua correttezza giuridica.
Del pari non rispondente al contenuto della sentenza impugnata è l'assunto secondo cui la Corte d'Appello avrebbe tenuto conto solo della disparità dei redditi, risultando invece che nella determinazione dell'assegno divorzile sono stati altresì considerati gli ulteriori "esborsi" cui il ricorrente deve far fronte per vivere in maniera adeguata alle sue abitudini e le economie che invece l'(.......) può ottenere sia per un'intuibile maggiore propensione alle incombenze domestiche che per la disponibilità dell'abitazione familiare a lei assegnata.
Sotto tale profilo nessuna omissione o a parziale considerazione degli elementi emersi può essere ravvisata nella valutazione della Corte d'Appello che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non si è limitata a comparare i rispettivi redditi, ma ha tenuto conto della complessiva situazione economica dei due in relazione anche alle spese cui sarebbero andati incontro.
Le conclusioni cui è pervenuta, attesa la completezza dell'esame svolto, costituiscono poi espressione di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Nè infine può considerarsi estraneo al presente esame l'ulteriore riferimento alle prospettive economiche dei due coniugi di cui la Corte d'Appello ha tenuto conto considerando i maggiori incrementi retributivi di cui il (.......) godrà, come magistrato, rispetto all'ex moglie, insegnante di lingue, potendosi legittimamente tenerconto di tali incrementi qualora, come nel caso in esame, essi siano legati in gran parte alla progressione per anzianità e costituiscano un prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale in quanto collegati alla sua attività lavorativa in atto e non aventi carattere di eccezionalità, vale a dire non connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (in tal senso Cass. 1379/00).
Con i successivi motivi, dal terzo al nono, il ricorrente denuncia sempre difetto di motivazione e violazione dell'art. 5 della Legge 898/70 come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. a) della Legge 23.12.2000 n. 388 nonchè dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello:
- abbia omesso di valutare che la (.......) realizza con l'assegnazione della casa coniugale un risparmio di spesa di L. 1.040.000, cui devono aggiungersi L. 150.000 per l'assegnazione gratuita anche dell'autorimessa e che egli invece, oltre che dell'assegno di L. 1.100.000 per il mantenimento della prole, è gravato di un ulteriore importo di L. 700.000 mensili per la locazione di un appartamento e di un'autorimessa, mentre abbia considerato i carichi fiscali gravanti sulla casa coniugale che, oltre ad essere irrisori, sono stati aboliti dalla Legge 388/00;
non si sia pronunciata sull'istanza di inammissibilità della richiesta dell'assegno divorzile per essere stata questa prospettata sulla base di circostanze ininfluenti (presunta disparità dei redditi, preteso contributo dato dalla (.......) alla famiglia, durata della convivenza), individuando, l'art. 5 richiamato, ilpresupposto dell'assegno, che ha natura assistenziale, nella insussistenza di mezzi adeguati in capo al coniuge istante, vale a dire di disponibilità adeguate a conservare un tenore di vita analogo a quello fruito durante la convivenza matrimoniale;
- pur avendo egli dimostrato l'inesistenza a seguito del divorzio di un deterioramento delle condizioni economiche dell'(.......) comparandole alle sue, non abbia dato al riguardo alcuna motivazione;
- non abbia dato alcuna risposta in ordine alla prospettata possibilità per gli insegnanti di svolgere attività professionali aggiuntive con maggiorazione del compenso nonchè di impartire lezioni private;
- non abbia fornito alcuna motivazione sulla dedotta mancanza di contributo da parte della (.......) alla conduzione familiare esulle cause della dissoluzione del matrimonio, ignorando la documentazione fotografica ed i referti psicodiagnostici versati in atti;
- abbia taciuto in ordine agli aumenti contrattuali goduti dalla (.......) al momento della pronuncia divorzile. nonostante la circostanza fosse stata prospettata;
- nulla abbia detto in ordine alla doglianza da lui espressa sulla mancanza di spiegazione da parte del Tribunale circa la determinazione dell'assegno divorzile al fine di verificare la fondatezza dell'iter logico seguito.
Anche le esposte censure, da valutare nel loro complesso in quanto svolte, senza una spiccata autonomia nei contenuti, nell'ambito dello stesso tema d'indagine costituito dal riconoscimento e dalla determinazione dell'assegno divorzile, sono infondate.
Trattasi sostanzialmente di questioni che esulano dal sindacato dilegittimità, risolvendosi ancora una volta nella progettazione di una valutazione di merito dive-rsa da quella cui è pervenuta la Corte d'Appello.
Nè la mancata considerazione nella sentenza impugnata di alcune delle circostanze ritenute dal ricorrente - decisive per escludere l'attribuzione dell'assegno può assumere rilievo, sia perchè il giudice di merito può ben basare il suo apprezzamento solo su alcune delle risultanze emerse se le ritenga rilevanti ed assorbenti, e sia perchè l'entità in definitiva modesta dell'importo rispetto alla situazione complessiva patrimoniale dei due coniugi poteva esimere da un'indagine più approfondita nei termini richiesti dal ricorrente, attesa in ogni caso la non lieve differenza riscontrata dalla Corte d'Appello fra i due redditi, sia pure tenendo conto delle maggiori spese di vario ordine cui egli dovrà far fronte.
In tale ambito vanno ricondotte anche le doglianze con cui vienelamentata l'omessa considerazione della mancanza di contributo da parte della (.......) alla conduzione familiare nonchè delle cause di dissoluzione del matrimonio.
Peraltro, non può non prendersi atto dell'estrema genericità del motivo di ricorso che si limita a richiamare sul punto l'atto di appello senza riportarne il contenuto, come sarebbe stato necessario per una valutazione sulla rilevanza e decisività della doglianza. Ad analoghe considerazioni si presta poi anche il riferimento al referto psicodiagnostico le cui risultanze, oltre tutto, qualora evidenziassero uno stato di malattia più o meno latente, non potrebbero certamente assumere rilevanza ai fini in esame.
Per il resto non rimane che ribadire le esposte considerazioni in ordine alla congruità ed alla sufficienza della motivazione ed al contenuto di merito dei motivi, in gran parte ripetitivi fra loro e con il secondo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore della (.......) dell'onorario di avvocato che liquida in euro 2000,00 oltre ad euro 100,00 per spese ed alle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004