REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
(Sentenza n° 502/2003)
composta dai signori
magistrati :
Dott. Gaetano PELLEGRINO Presidente
Dott. Silvio AULISI Consigliere
Dott. Enzo ROTOLO Consigliere
Dott. Amedeo ROZERA Consigliere Rel.
Dott Salvatore NICOLELLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto
al n.16678 del registro di segreteria proposto da C. Maria Giuseppa avverso la
sentenza n.1850 del 29 novembre 2001 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale
per la regione Campania;
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri
documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza
del giorno 17 ottobre 2003, con l'assistenza del Segretario Anna Maria Guidi,
il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera e l'Avv. Domenico Bonaiuti,
Ritenuto in
FATTO
Con l'impugnata sentenza il Giudice
Unico per pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha accolto
il ricorso proposto dalla sig.ra C. Maria Giuseppa volto ad ottenere il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva
provocato il decesso del coniuge MIGNONE Francesco, riconoscendo altresì il
diritto agli interessi ed alla rivalutazione da corrispondersi dalla data del
decreto ministeriale impugnato e con il limite alla loro cumulabilità di cui
all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 quale
autenticamente interpretato dall'art. 45, comma sesto, della legge 23 dicembre
1998 n. 448.
Avverso la sentenza ha proposto
appello, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Bonaiuti, la C. chiedendo che i
predetti benefici accessori vengano riconosciuti senza la limitazione di cui
alla richiamata normativa.
L'Amministrazione non risulta
costituita.
All'odierna pubblica udienza l'Avv.
Bonaiuti ha concluso riportandosi all'atto scritto.
Considerato in
DIRITTO
L'appello è fondato e va accolto alla
luce e nei limiti del più recente indirizzo assunto dalle Sezioni Riunite
(sent. n. 10/QM/2002) in sede di risoluzione di questione di massima in ordine
al problema della cumulabilità di interessi e rivalutazione.
Detta
sentenza, premessa la natura sostanziale e processuale sia dell'art. 5 della
L.n.205/2000 che dell'art. 429 cpc, ha stabilito che il comma terzo di
quest'ultima norma ( il quale introduce il generale diritto del titolare del
trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso,
a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria) si applica a tutti i giudizi
pensionistici innanzi alla Corte dei conti: la disciplina posta dal combinato
disposto degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412/1991 e 45, comma 6 sella L.n.
448/1998 risulta, di conseguenza, travolta per l'espresso richiamo operato
dall'art. 5 cit. all'unitaria disciplina dettata dalla ricordata norma
codicistica, cui soggiacciono anche le pensioni di guerra e quelle militari
“tabellari”.
Peraltro,
hanno chiarito le Sezioni Riunite che il principio del cumulo tra interessi e
rivalutazione non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria
dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato
con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi
legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi: ciò
ad evitare che l'eventuale riconoscimento degli interessi in aggiunta
all'intera rivalutazione possa comportare di fatto un doppio risarcimento, sia
pure per profili e con sistemi diversi, dello stesso danno
Per quanto riguarda il calcolo del cd.
“maggior importo” tra interessi e rivalutazione esso va operato, secondo i
principi posti dalle Sezioni Riunite, ai sensi del richiamato art. 429 cpc,
tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art.
150 disp.att.cod.proc.civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi
pensionistici spettanti alle singole scadenze decorrenti dal momento di
maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti della
prescrizione
Sulla
base degli esposti principi l'appello deve, pertanto, essere accolto e, per
l'effetto, il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione in favore
della C. va operato, a modifica della sentenza impugnata, nei termini dianzi
esposti.
Sussistono
giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M
La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d'Appello,
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da C. Maria Giuseppa
avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, dispone che gli interessi e
rivalutazione ad essa spettanti vanno calcolati secondo i termini di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio del 17 ottobre 2003.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Amedeo Rozera F.to Gaetano
Pellegrino
Depositata nella segreteria
della Sezione il giorno 11 novembre 2003