Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 4362 del 2002, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Romano, con domicilio eletto presso Giovanni Romano in Roma, via Valadier, 43;
contro
Comune di M.A., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Campana, con
domicilio eletto presso Antonio Cavacece in Roma, piazza Gondar,11;
nei confronti di
Frulli Giacomo;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n.
00270/2001, resa tra le parti, concernente DIMISSIONI DAL SERVIZIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons.
Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati V., su delega dell'
avv. Romano, e Campana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
In data 03.12.1996 V. G. presentava al Comune di M.A. istanza di aspettativa senza stipendio per motivi di famiglia, condizionando la mancata concessione alla presentazione delle proprie dimissioni con decorrenza dall’ 01.01.1997.
In data 13.12.1996. la Giunta Comunale, con delibera 1090, stabiliva
“di non accogliere la richiesta di concessione di aspettativa per
motivi di famiglia avanzata dal dipendente; di prendere atto delle
dimissioni del predetto dipendente V. G.; di dare atto che il
dipendente predetto terminerà il lavoro presso questo ente il
31.12.1996; di trasmettere copia del presente atto al geom. V.”.
In data 20.12.1996 V. G. revocava le proprie dimissioni e,
successivamente, il 30.12.1996. il Sindaco del Comune di M.A. con
telegramma comunicava al medesimo la deliberazione assunta dalla Giunta
il 13.12.1996., già resa nota allo stesso con precedente lettera prot.
n. 21815 del 27.12.1996.
Il 07.01.1997. perveniva al ricorrente la nota del Sindaco prot. n.
22065 del 30.12.1996,. con cui si ribadiva l’impossibilità di
accoglimento della revoca delle dimissioni , sottolineando che il
rapporto di lavoro era già cessato in conseguenza della delibera n.
1090 del 13.12.1996.
Contro i provvedimenti sopra detti il V. ricorreva al Tar Emilia
Romagna il quale, con sentenza n. 270/2001, respingeva il gravame.
Avverso la predetta sentenza il Sig. V. ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata, chiedendo la reiezione dell’appello.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
1. Il ricorso è infondato.
2. Deduce il ricorrente l’erroneità della gravata sentenza del TAR per
l’Emilia – Romagna, laddove ha ritenuto inammissibile la richiesta di
revoca delle dimissioni avanzata in data 20 dicembre1996, atteso che la
stessa è stata presentata prima ancora che l’interessato conoscesse le
decisioni assunte in proposito dell’amministrazione comunale.
L’assunto, peraltro, sarebbe avvalorato dal fatto che trattandosi di
dimissioni condizionate, la volontà del V. di dimettersi risultava
necessariamente subordinata alla comunicazione del diniego della
richiesta aspettativa per motivi di famiglia.
3. La censura non può essere condivisa.
3.1. Come correttamente rilevato dal primo giudice, le dimissioni
volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle
stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate
quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non
ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non
ricettizia dell’accettazione medesima.
Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al
quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha
carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto
di pubblico impiego al momento della sua adozione (cfr. sul punto Corte
Cost. n. 417/1996; n. 92/1997).
Pertanto, come esattamente osservato dal primo giudice, la volontà del
dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella
domanda di revoca presentata successivamente all’accettazione delle
dimissioni, è irrilevante per l’Amministrazione che non ha alcun
obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto
intervenuta quando si è già prodotto l’effetto estintivo del rapporto
di impiego (cfr. C.G.A.R.S., sez. consult., 11.6.1996 n. 334).
Inoltre, sempre come correttamente rilevato dal TAR, nel caso di specie
l’anzidetto effetto estintivo si è prodotto indipendentemente dal fatto
che le dimissioni volontarie fossero subordinate alla mancata
concessione di un periodo di aspettativa per motivi familiari, atteso
che il ricorrente aveva subordinato l’efficacia delle dimissioni
incondizionatamente al diniego di aspettativa.
4. Per ciò che attiene poi alla asserita illegittimità del diniego di
aspettativa, il Collegio rileva in primo luogo come le relative
doglianze risultino tardive.
La delibera della Giunta n. 1090/1996, infatti, è stata comunicata
all’interessato con telegramma pervenuto il 31.12.1996 (nonché con
lettera pervenuta il 2.01.1997), mentre le censure dedotte avverso la
stessa sono state proposte solo con il ricorso notificato il 4.03.1997
e, quindi, oltre il termine decadenziale fissato dalla legge .
Invero, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui la
nota pervenuta alla sua residenza in data 2.1.97 non sarebbe stata
“immediatamente conosciuta, come provato dalla diversa firma apposta
sulla ricevuta di ritorno della raccomandata”, va osservato come nulla
viene contro dedotto dal ricorrente stesso in ordine al telegramma
ricevuto il giorno 31.12.1996.
E rispetto a tale data, come già rilevato, le censure dedotte con il ricorso proposte solo il 4.03.97 risultano tardive.
In ogni caso, le censure il questione sono prive di fondamento, come
esattamente rilevato dal primo giudice (che ha per questa dirimente
ragione soprasseduto dall’esaminare la eccepita tardività delle censure
stesse).
Infatti l’istituto dell’aspettativa per motivi di famiglia – in quanto
diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente attraverso
l’interruzione delle prestazioni del servizio – è subordinato tanto
alle esigenze generali dell’amministrazione, quanto a quelle specifiche
del servizio, sicché il dipendente non vanta alcun diritto alla
concessione dell’aspettativa, ma soltanto un interesse da valutarsi
discrezionalmente dall’amministrazione.
Pertanto, atteso che l’Amministrazione ha giustificato la propria
determinazione negativa proprio con riferimento a specifiche esigenze
del servizio e a ragioni organizzative del tutto ragionevoli e quindi
non sindacabili in questa sede, devono senz’altro essere respinte le
censure dedotte avverso il diniego di aspettativa, che va quindi
ritenuto legittimo.
Né, al riguardo, può assumere rilievo il fatto che con successive
delibere l’amministrazione abbia concesso taluni periodi di aspettativa
al dipendente assunto in sostituzione del ricorrente.
Infatti, in ragione della spiccata discrezionalità dei provvedimenti in
questione, della non contemporaneità degli stessi, nonché della
oggettiva diversità dei presupposti, non può di certo ravvisarsi quella
asserita disparità di trattamento idonea ad inficiare la determinazione
per cui è causa.
5. Le considerazioni che precedono, danno poi ragione della
infondatezza della ultima censura dedotta (punto n. IV) in quanto, come
correttamente rilevato dal primo giudice, risultano inammissibili le
impugnative e le censure dedotte avverso quegli atti adottati
dall’amministrazione successivamente alla deliberazione 1090/1996,
trattandosi di provvedimenti privi di diretta incidenza sulla
condizione lavorativa del ricorrente.
6. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e come tale da respingere.
Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)