N. 04889/2010 REG.DEC.
N. 08479/2005 REG.RIC.
N. 08480/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8479 del 2005, proposto da: Comune di San Vito dei Normanni in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
contro
xx S.p.A. In persona dei procuratori speciali in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Clarich, presso lo stesso selettivamente domiciliata in Roma, piazza di Montecitorio, 115;
Sul ricorso numero di registro generale 8480 del 2005, proposto da: Comune di San Vito dei Normanni in persona del Sindaco in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
contro
xx S.p.A. In persona dei procuratori speciali in carica, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata per la riforma
quanto al ricorso n. 8479 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Puglia – Sez. Staccata Di Lecce: Sezione II n. 03816/2005, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE UMTS.
Quanto al ricorso n. 8480 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Puglia – Sez. Staccata Di Lecce: Sezione II n. 03818/2005, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE UMTS.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi i ricorsi, della società appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere Roberta Vigotti; uditi per le parti l’avv. Parato per delega dell’avv. Flascassovitti e l’avv. Sartorio per delega dell’avv.to Clarich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con distinti ricorsi in appello il Comune di San Vito dei Normanni chiede la riforma di due sentenze, di identico contenuto, con le quali il Tar della Puglia ha accolto i ricorsi presentati dalla società xx avverso le ordinanze contingibili e urgenti pronunciate dal Sindaco per la temporanea sospensione dei lavori di installazione di impianti di telefonia mobile.
Il Tar, con sentenze rese in forma semplificata, ha rilevato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancanza di congrua motivazione in ordine alle ragioni di grave pericolo che deriverebbe alla salute dei cittadini dall’esecuzione dei lavori di cui è causa, anche in considerazione che, nella materia di emissioni elettromagnetiche la tutela della salute è affidata in via ordinaria alla cura dell’Amministrazione centrale.
Il Comune appellante sottolinea che il principio di precauzione, codificato nell’art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea in materia ambientale e tradotto nella Regione Puglia nella legge reg. n. 5 del 2002, il cui art. 8 prescrive il parere preventivo dell’ARPA al fine del rilascio dell’assenso edilizio, giustifica l’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, posto che gli impianti in discorso non avevano subito alcun controllo da parte degli enti competenti a vigilare sul rispetto dei limiti vigenti in materia.
Si è costituita in entrambi gli appelli la società intimata, chiedendo la conferma della sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene disporre la riunione dei ricorsi in esame, in quanto proposti avverso sentenze del tutto simili e per motivi identici.
Essi sono da respingere.
Come ha osservato il Tar e come il Consiglio di Stato ha ribadito nel respingere l’istanza cautelare avanzata dall’Amministrazione appellante (ordinanze nn. 5651 e 5652 del 2005) nella materia delle emissioni elettromagnetiche la tutela della salute è affidata in via ordinaria alle cure di organi dello Stato, che la esercitano nel rispetto di norme di rango primario (legge n. 36 del 2001 e relativi decreti attuativi); tale competenza non può essere derogata in forza di provvedimenti extra ordinem da parte del Sindaco, provvedimenti che postulano l’impossibilità che si provveda con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione dell’Autorità competente e la cui legittimità è legata all’evidenza di una motivazione particolarmente stringente.
Né il particolare allarme ingenerato dagli impianti in costruzione nella popolazione, evidenziato dall’Amministrazione appellante, né la correlata sensibilità degli organi locali può legittimare i provvedimenti oggetto del ricorso davanti al Tar; e neppure la sottolineata mancanza di pareri o certificazioni presupposti al fine del rilascio del premesso di costruire, mancanza che, in ipotesi, può e deve trovare reazione mediante le sanzioni tipiche apprestate dall’ordinamento.
In conclusione, gli appelli vanno respinti, ma le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge, confermando, per l’effetto, le sentenze impugnate.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione