REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero 6452/2006)
sul ricorso in appello n. 1560 del 2006 proposto da P.M., rappresentato e difeso dagli avv. ti. M.S.M., M.B. e S.P.
contro
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, la Direzione generale regionale della Sardegna ed il Centro Servizi di Nuoro del medesimo Ministero, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
dei signori xx non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione della esecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. 2206 del 5 dicembre 2005, resa tra le parti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la memoria dell’amministrazione scolastica;
Visti gli atti tutti della causa;
All’udienza pubblica dell’11 luglio 2006, relatore il consigliere Domenico Cafini, uditi l’avv. Masini e avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O e D I R I T T O
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna il sig. Marco P.M. impugnava la graduatoria provinciale permanente del Centro servizi amministrativi (C.S.A.) di Nuoro relativa al concorso per titoli per l’accesso ai posti di collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato area/2 ex IV/1Q.F. nella parte in cui era stato collocato al duecentotrentaduesimo invece che al centottantasettesimo, nonché il provvedimento 21.7.2005 n. 10181, con il quale il dirigente del C.S.A. di Nuoro aveva approvato la menzionata graduatoria, e il precedente provvedimento del medesimo dirigente n. 8439 in data 20.7.2005 di rigetto di un suo reclamo.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva, con un unico articolato motivo, la violazione dell’art. 11 e della tabella di valutazione dei titoli, allegato A/4, dell’O.M. 30.12.2004, n. 91, sostenendo, in sintesi, che l’Amministrazione non avrebbe valutato, erroneamente, il precedente servizio da lui prestato presso l’Ente Foreste della Sardegna.
Nel giudizio si costituivano le Amministrazioni intimate che si opponevano all’accoglimento del ricorso.
1.1. L’adito TAR - rilevata la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza semplificata a seguito della discussione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge 6.12.1971, n. 1034 e considerato che le parti erano state avvisate della possibilità di definizione della controversia in tal senso - respingeva il ricorso stesso con la sentenza in epigrafe specificata.
1.2. Contro tale sentenza è interposto l’odierno appello, affidato dal sig. P.M. al seguente articolato motivo di diritto: “violazione del bando di concorso – O.M. 30.12.2004 n.91 – art. 11 e Tabella di valutazione dei titoli Allegato A/4, titoli di servizio; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti”; e ciò in quanto:
a) l’Amministrazione ha errato nel non valutare il servizio prestato dal ricorrente presso l’Azienda Foreste demaniali, poi Ente Foreste della Sardegna (E.F.S.), ai fini dell’attribuzione dei titoli di servizio, sulla considerazione che il lavoro prestato, come nella specie, presso un ente strumentale della Regione non possa ritenersi equiparabile a quello svolto direttamente presso la Regione, essendo in contrasto tale mancato computo con quanto previsto dalla L.R. n.31/1998 e dalla L.R. n.24/1999 e non essendovi, in ogni caso, differenza alcuna tra lo status del personale dell’Amministrazione regionale sarda e quello degli enti strumentali della Regione stessa;
b) nella sentenza impugnata non è stato fatto alcun riferimento alla questione se l’Azienda Foreste demaniali, poi E.F.S., debba essere considerata Amministrazione regionale, come sostenuto nel ricorso introduttivo, ovvero, essendo un ente strumentale della Regione, esuli da tale configurazione, come sostenuto, appunto, dall’’Amministrazione nel provvedimento impugnato n. 8439 del 22.7.2005.
Nelle conclusioni, l’appellante ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso originario e riconoscimento del punteggio relativo al contestato periodo di servizio.
Ricostituitosi il contraddittorio nella presente fase giudiziale, le Amministrazioni appellate hanno controdedotto al ricorso con apposita, articolata memoria, rilevando, nella sostanza, che il servizio prestato dall’interessato presso la detta Azienda, poi Ente Foreste, non rientrerebbe nell’ambito del richiamato allegato A/4 punto B n.5 e non potrebbe essere computato, quindi, ai fini della valutazione dei titoli di servizio proprio perché svolto non “alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali”, bensì alle dipendenze di un ente strumentale dell’Amministrazione regionale sarda.
Alla Camera di consiglio del 14 marzo 2006 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato al merito.
1.3. La causa è stata, infine, assunta in decisione alla pubblica udienza dell’11 luglio 2006, su concorde richiesta delle parti.
2. Il ricorso in appello è fondato nei sensi di seguito precisati.
2.1. Devono essere condivisi, infatti, i rilievi con cui l’appellante, da una parte, deduce che l’Amministrazione scolastica avrebbe errato nel non valutare il servizio da lui prestato presso l’Azienda Foreste demaniali, poi E.F.S., ai fini dell’attribuzione dei titoli di servizio, sul presupposto della non equiparabilità del lavoro svolto alle dipendenze di un ente strumentale della Regione Sardegna a quello svolto direttamente presso la stessa Regione e, dall’altra, che la sentenza appellata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla qualificazione giuridica da attribuire all’Ente Foreste della Sardegna, ai fini della valutazione dei titoli di servizio ex Allegato A74 lett. B nn.3, 4 e 5, come sostenuto appunto, nell’originario gravame, volto a contestare, in particolare, il provvedimento dirigenziale n. 8439 in data 22.7.2005, proprio perché in esso il servizio in questione era stato ritenuto non prestato “alle dirette dipendenze dell’Amministrazione Regionale”.
2.2. Ed invero, deve osservare al riguardo il Collegio che, nel motivare il provvedimento dinanzi citato, l’Amministrazione scolastica è certamente incorsa in errore nel non valutare il sopra menzionato servizio dell’interessato ai fini dell’attribuzione dei relativi titoli di servizio, sulla considerazione che il lavoro prestato presso un ente strumentale della Regione Sardegna non possa ritenersi equiparabile a quello svolto presso la Regione stessa.
E ciò in quanto tale mancato computo non sembra in linea con quanto previsto dalla L.R. n.31/1998, che disciplina (all’art.1) il sistema organizzativo degli uffici dell’Amministrazione regionale e dell’Azienda delle Foreste demaniali della Regione sarda e i rapporti di lavoro del personale dipendente, nonché il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici regionali non aventi natura economica e stabilisce, inoltre, (all’art.2, comma 3), che il rapporto dei dipendenti dell’Amministrazione e degli enti regionali è disciplinato dalla medesima normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato.
D’altra parte - poichè la L.R. n.24/1999, istitutiva dell’E.F.S., nell’inserirlo tra gli enti pubblici regionali c.d. strumentali, dispone che nei confronti di detto ente (dotato di personalità giuridica di diritto pubblico), tra l’altro, si applicano le leggi concernenti gli enti regionali non aventi natura economica e i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell’ente, redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella citata L.R. n.31/1998 - appare chiaro che nella specie, come rilevato da parte appellante, non sussiste in effetti una differenza sostanziale tra il personale dell’Amministrazione regionale e quello degli enti strumentali, anche perché i c.d. enti strumentali sono pur sempre classificabili come enti dipendenti per i quali è richiesta all’atto della costituzione da parte della Regione la determinazione dell’esatto ordinamento, con la conseguenza che la natura del rapporto di lavoro del relativo personale non può che essere quella inerente allo status di pubblico dipendente alle dirette dipendenze di un’Amministrazione regionale.
Alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi, dunque, inficiata dai vizi di legittimità dedotti la mancata valutazione dei titoli per il suddetto periodo di lavoro, svolto dall’interessato presso l’Azienda Foreste demaniali e, successivamente, presso l’E.F.S, rientrante come tale nell’ambito del servizio previsto al n.5 dell’Allegato A74 lett. B sopra indicato, specificamente riferito al “servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali”.
2.3. Sotto altro profilo deve riconoscersi, comunque, che la sentenza impugnata - che ha ritenuto di intravedere, a pag. 4, mediante un’interpretazione sistematica dell’art.2 e dell’Allegato A/4 lett.B dell’O.M. n.91/2004, l’intento normativo di valorizzare soltanto i dipendenti che avessero lavorato presso amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali “in servizi assimilabili a quelli prestati presso istituti d’istruzione o comunque facenti capo alla gestione del sistema scolastico” - risulta fondata su una soluzione interpretativa della vicenda in esame che, in effetti, non è stata oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione scolastica nel provvedimento impugnato n.8439/2005, né da questa è stata prospettata nei successivi atti, vertendo il giudizio di prime cure, sostanzialmente, su una diversa valutazione in diritto, cioè sulla qualificazione giuridica da attribuire all’E.F.S ai fini della valutazione (sulla base del suddetto Allegato A4 lett. B nn.3, 4 e 5) dei titoli di servizio dell’interessato, secondo quanto emerge, appunto, dall’impugnato provvedimento del C.S.A. n. 8439, per il quale “il servizio prestato alle dipendenze dell’Ente Foreste della Sardegna non può essere valutato ai sensi del punto 5 della tabella di valutazione allegata al bando di concorso che prevede l’attribuzione di punti 0,05 per servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali comunali”, trattandosi di servizio prestato “alle dipendenze di un Ente strumentale della Regione Sardegna e non alle dirette dipendenze dell’Amministrazione regionale”.
Deve convenirsi, pertanto, con quanto sostenuto dall’appellante nel denunciare l’erroneità di una ricostruzione da parte dei primi giudici, che viene a porsi al di fuori di quello che in effetti è stato l’oggetto della specifica domanda contenuta nel ricorso introduttivo.
2.4. In relazione ai rilievi esaminati, da ritenersi fondati per le ragioni esposte, deve essere accolto, dunque, il ricorso in appello, con conseguente annullamento della gravata sentenza e degli atti impugnati in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’11 luglio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere Est.
Aldo SCOLA Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Domenico Cafini f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................30/10/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria