REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero 6431/2006)
sul ricorso in appello proposto da R.E., rappresentato e difeso dall’avv. C.G.;
contro
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
e l’Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, 23 luglio 2001, n. 1215;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. Izzo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. R.E., avendo conseguito in data 21.12.1991 il “diploma di diplomiranog eknomiste” presso l’Università di Rijeka (Fiume), ha presentato alla Università degli Studi di Firenze istanza di riconoscimento della equipollenza di detto diploma alla “laurea in economia e commercio”, ai sensi e per gli effetti della legge 13 dicembre 1984, n. 971 che ha ratificato l’Accordo intervenuto tra Italia e Iugoslavia in materia di riconoscimento dei titoli accademici: Accordo che prevedeva la corrispondenza (con riconoscimento automatico) tra la laurea in economia e commercio e il “diploma diplomiranog eknomiste”.
Avverso il provvedimento rettorale dell’8.5.1995 con il quale l’Università gli ha negato il riconoscimento per l’avvenuta sospensione dell’Accordo invocato, e lo ha invitato a integrare la domanda con la documentazione richiesta dall’art. 332 R.D. n. 1592/1933, il sig. R.E. ha proposto impugnativa dinanzi al TAR Toscana.
Con sentenza n. 1215/2001 il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto che nella fattispecie in esame non potesse applicarsi la richiamata legge n. 971/1984: ciò in quanto al momento della dissoluzione dello Stato iugoslavo è venuto a cessare ogni effetto dei trattati stipulati con la Iugoslavia, con la conseguente impossibilità di riconoscere la equipollenza del diploma di laurea conseguito dal R.E. in epoca successiva alla estinzione della ex repubblica di Iugoslavia ed alla proclamazione della repubblica di Croazia (nel cui territorio ricade la città di Rijeka) avvenuta il 25.6.1991.
Nei riguardi di detta pronuncia il R.E. ha interposto appello sostenendo che, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 23.5.1969 sul diritto dei trattati, il Trattato tra l’Italia e la repubblica di Iugoslavia di cui alla legge n. 971/1984 non si è estinto automaticamente al momento della dissoluzione dello Stato iugoslavo, ma solo a decorrere dal 31.1.1995 quando il Ministero degli Esteri ha provveduto a comunicare la sospensione dell’Accordo in questione alla repubblica di Croazia.
L’appello è infondato.
Come ha avuto occasione di rilevare la Sezione in fattispecie analoga, oggetto dell’Accordo stipulato con la ex repubblica di Iugoslavia per il riconoscimento dei titoli accademici è esclusivamente un obbligo di <<facere>>, e cioè in particolare, di procedere al riconoscimento della equipollenza dei titoli conseguiti nei rispettivi Paesi, ma non l’attribuzione diretta del valore legale nell’ordinamento interno dei titoli dei quali è ammessa l’equipollenza; ragion per cui non può essere attribuito valore legale a titoli rilasciati da Università della ex repubblica di Iugoslavia, per i quali non sia stata richiesta e rilasciata la dichiarazione di equipollenza (così Cons. St. VI, 15 giugno 1998, n. 958).
Pertanto, poiché la dichiarazione di equipollenza della laurea conseguita dall’odierno appellante presso l’Università di Rijeka non risulta essere stata mai richiesta, né essa ha prodotto effetti nell’ordinamento interno dello Stato italiano in vigenza del Trattato, deve ritenersi esclusa la possibilità della dichiarazione di equipollenza alla laurea in economia e commercio in un momento successivo a quello di estinzione del Trattato, che tale obbligo di <<facere>> prevedeva.
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
LANFRANCO BALUCANI GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...27/10/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria