R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

(Numero 6246/2006)

sul ricorso N. 377 del 2004, proposto da MORALES Guillermo Ruben, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Antonio Peruzzi e Manilio Franchi, elettivamente domiciliato in Roma, presso il secondo in via Gramsci n. 28;

contro

il Ministero della difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Distretto militare di Firenze;

per l’annullamento

alla sentenza n.5286/2003 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, concernente avvio alle armi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Camera di consiglio del  5 maggio 2006 il cons. Anna Leoni;

Nessuno presente per le parti.

FATTO

  1. Il sig. Morales Guillermo Ruben, figlio di madre italiana e padre argentino, in possesso di doppia cittadinanza, rientrava in Italia il 13/6/2000, prima del compimento del 27^ anno di età e veniva avviato alle armi entro nove mesi a decorrere dal 1/10/2001. Egli provvedeva, quindi, a richiedere la dispensa per avere già adempiuto agli obblighi militari nel paese di provenienza, ma il Ministero della Difesa rispondeva negativamente, ritenendo che il Morales non si trovasse in alcuna delle condizioni previste per fruire di dispensa.
  2. Il ricorrente impugnava avanti al Tribunale amministrativo della Toscana  il provvedimento di avvio alle armi, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 10, co.3, D.lgs. n. 504/97 e, in subordine, l’incostituzionalità della norma.
  3. Il T.A.R. per la Toscana, I sez., con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo che in base all’art. 10, co.3, D. Lgs. N. 504/97 non fosse sufficiente che, come nella fattispecie, l’interessato fosse in regola con gli obblighi militari nel paese di provenienza, anche senza aver prestato effettivamente servizio (nella specie, non era stato avviato alle armi per eccedenza di contingente). La norma prevede, infatti, che il servizio sia stato effettivamente prestato.
  4. Il Morales impugnava la sentenza, sostenendo che gli accordi italo-argentini in materia di cittadinanza (fatti salvi dalla norma di cui al cit. art. 10, co.3, D.Lgs. n. 504/97) consentirebbero di ritenere assolti gli obblighi militari.
  5. Deduceva, quindi,  come motivi di appello:

5.1. Violazione di legge- Eccesso di potere- La norma di cui all’art. 10, co.3 cit. non escluderebbe l’ipotesi dell’aver adempiuto all’estero gli obblighi militari, anche se non effettivamente prestati, dal momento che fa salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.

5.2. Omessa motivazione sugli accordi internazionali Italia- Argentina del 1938 e del 1971, che non richiedono l’effettiva prestazione del servizio militare, bensì considerano adempiuti quelli soddisfatti nel paese di origine.

6. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, rilevando con memoria depositata il 3/4/06 che medio tempore è sopravvenuta la sospensione della leva militare obbligatoria dal 1/1/2005, come previsto dall’art.1 L.n. 226/04, con ciò privando di interesse il ricorso proposto. Rimane, tuttavia, l’interesse della parti alla definizione della controversia nel merito ai fini della regolamentazione delle spese (individuazione della soccombenza virtuale).

7. L’appellante ha depositato memoria difensiva.

  1. Il ricorso è stato inserito nel ruolo di Camera di consiglio del 5 maggio 2006 e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1.      La questione di diritto su cui è incentrato l’appello all’esame del Collegio consiste nel verificare la estensione della disposizione di cui all’art. 10, co.3, del D.Lgs. n. 504/97 (Adeguamento delle norme in materia di rinvii e dispense relativi al servizio di leva ex art. 1, 106^ comma, l.n. 662/96) nell’ipotesi di cittadini italiani residenti all’estero con doppia cittadinanza e in presenza di norme convenzionali fra Stati regolanti la materia de qua.

2.      La disposizione citata prevede che i cittadini dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell’art.9, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l’obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.

3.      L’appellante, figlio di padre italiano e di madre argentina, in possesso di doppia cittadinanza,  essendo rientrato in Italia prima del 27^ anno di età ed essendo stato avviato alle armi entro nove mesi dal 1/10/2001, ha ricevuto da parte del Ministero della Difesa un diniego alla sua richiesta di dispensa per aver già adempiuto agli obblighi militari in Argentina. Ciò in quanto era stato colà esonerato per eccedenza di contingente.

Il T.A.R. della Toscana, con la sentenza impugnata. Ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione, valorizzando la previsione, nella norma, di “un periodo effettivo di servizio alle armi”, ipotesi, secondo il Tribunale non verificabile nella fattispecie, attese le ricordate ragioni della dispensa in Argentina.

La sentenza, così come dedotto dall’appellante, non può essere condivisa. Va, invero, considerato che la stessa norma richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione fa salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.

Nella fattispecie, la l. 18/5/1973 n. 282, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971, all’art. 3, co.2, prevede che “Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sarà regolato lo adempimento degli obblighi militari, considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine”.

Orbene, nella norma pattizia fra Stati non vi è traccia di riferimenti a servizi effettivamente prestati, evidenziandosi semplicemente la necessità che gli obblighi militari siano stati soddisfatti nel Paese di origine.

Che ciò nella fattispecie sia avvenuto, in concreto,  lo dimostra il “Certificado de situacion militar” agli atti, rilasciato dallo Stato Maggiore generale dell’Esercito, che attesta che il sig. Morales ha regolarizzato la sua situazione militare per essere risultato eccedente nella sua classe.

D’altro canto, la tesi esposta trova conferma anche nella considerazione che la sottoposizione agli obblighi militari costituisce un onere personale cui il  cittadino è assoggettato nell’interesse pubblico, ma tale onere non può ritenersi operante anche oltre gli stessi limiti di interesse stabiliti dall’autorità pubblica, come nel caso in cui l’assoggettamento non sia ritenuto utile per eccedenza di contingente. Di talchè deve ritenersi che anche in tale caso gli obblighi militari siano stati soddisfatti, con conseguente diritto del soggetto alla dispensa.

4.      Appaiono, quindi fondate le censure dedotte nell’atto di appello, il che comporta l’accoglimento del medesimo, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti  le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di I grado.

Spese del doppio grado compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  5 maggio 2006,  con l'intervento dei Signori:

Paolo  SALVATORE             - Presidente

Antonino  ANASTASI          - Consigliere

Vito  POLI                                  - Consigliere

Anna  LEONI                     - Consigliere, est.

Bruno  MOLLICA                          - Consigliere

L’ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

Anna Leoni                                 Paolo Salvatore  

                                       IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

19 ottobre 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao