R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

(Numero 5332/2004)

 

sul ricorso in appello n. 8129/95, proposto da

L.G.,

rappresentato e difeso dall’avv. M.S. ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi, 130, presso l’avv. F.N.;

 

C O N T R O

 

LA REGIONE CALABRIA,

 

non costituitasi in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Reggio Calabria, n. 901 del 17 novembre 1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004, il Consigliere Eugenio Mele;

Udito l’avv. Mario Sanino in sostituzione dell’avv. Michele Salazar.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il presente appello, proposto dal sig. L.G., tende alla demolizione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha rigettato un ricorso dello stesso tendente ad ottenere l’inquadramento nel settimo livello (anziché nel sesto) dei ruoli regionali.

Rileva l’appellante che, sebbene non laureato, ha insegnato nella disciolta C. non materie tecniche, come avrebbe dovuto, ma materie teoriche (come la matematica), per le quali era prevista l’utilizzazione di docenti laureati, per cui gli competeva l’inquadramento nel sesto livello (e successivamente il settimo, in sede di reinquadramento), che peraltro gli era stato in un primo tempo attribuito, salvo poi a conferirgli il quinto livello (sesto, in sede di reinquadramento), per la mancanza del diploma di laurea.

Avverso la suddetta sentenza di primo grado sono proposti i seguenti motivi di appello:

1) Omesso esame dei motivi di ricorso e difetto di motivazione, per non aver esaminato il Tribunale amministrativo regionale i motivi del ricorso, essendo gli stessi già ritenuti infondati con altra precedente sentenza;

2) Erroneità della sentenza appellata, in quanto anche la precedente sentenza (n. 817/94) è stata appellata;

3) Con questo motivo vengono riproposti i motivi di primo grado, e precisamente:

- Illegittimità derivata, violazione della legge regionale n. 14/88 e difetto di motivazione;

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 35 del 1984 e della legge regionale n. 34 del 1984, nonché illogicità, contraddittorietà e diritto del ricorrente all’inquadramento richiesto;

- Illogicità manifesta e contraddittorietà, oltre che difetto di motivazione;

- Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge regionale n. 35 del 1984;

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della legge regionale n. 14 del 1988;

- Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 35 del 1984; per il mancato riconoscimento retroattivo della nomina.

4) Violazione ed errata interpretazione dell’art. 47 della legge regionale n. 14 del 1988; nel senso che la norma in rubrica deve essere intesa come attributiva del sesto livello non solo ai soggetti laureati ma anche a quelli che hanno insegnato materie teoriche.

Non costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2004.

 

D I R I T T O

L’appello non è fondato.

Il “thema decidendum” ruota attorno al fatto che l’appellante, pur non laureato, avendo insegnato nella precedente organizzazione (C.) materie non tecniche, ma teoriche, per l’insegnamento delle quali era necessario il diploma di laurea, dovesse essere inquadrato al settimo livello, livello appunto che competeva al personale laureato transitato nei ruoli regionali.

Ma la tesi è priva di fondamento.

Il fatto di essere stato impiegato nel C.in mansioni diverse e superiori rispetto a quelle che gli competevano per effetto della qualifica posseduta (collegata con il titolo di studio conseguito), determina un normale caso di utilizzazione in mansioni superiori che, di per se stesse, non sono idonee in ogni caso a modificare la qualifica posseduta.

Pertanto, correttamente, la Regione Calabria, in sede di esame della corrispondenza delle qualifiche possedute, ha equiparato l’appellante (non in possesso di diploma di laurea) dapprima al quinto livello e, successivamente, in sede di reinquadramento, al sesto livello retributivo-funzionale (provvedimento contestato), riservato proprio ai soggetti mancanti di diploma di laurea.

Né è rilevante il fatto che in un primo momento l’Amministrazione abbia proceduto per l’inquadramento nella qualifica superiore, in quanto è consentito alla medesima in sede di riscontro del possesso dei requisiti richiesti, operare in autotutela e ripristinare la situazione di legittimità.

La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata e l’appello rigettato.

Nulla per le spese per non essersi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.

         Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

 

Gaetano TROTTA                         - Presidente

Vito POLI                                   - Consigliere

Anna LEONI                                - Consigliere

Carlo SALTELLI                           - Consigliere

Eugenio MELE                              - Consigliere est.

 

L’ESTENSORE                   

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 26 luglio 2004

 

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