R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

(26 luglio 2004 numero 5331)

 

sul ricorso in appello n. 870/95, proposto da

 

M.A.

 

Rappresentato e difeso dall’avv. G.C. ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. D.M.

 

C O N T R O

IL MINISTERO DELL’INTERNO E IL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE,

 

costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa  domiciliati “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L’ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. 1788 del 13 ottobre 1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004, il Consigliere Eugenio Mele;

Uditi l’avv. Gianuario Carta e l’Avvocato dello Stato Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il presente appello è proposto contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna indicata in epigrafe e tende ad ottenere il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità accusata dall’appellante (otite media bilaterale di andamento cronico con ipoacusia mista bilaterale).

Rileva l’appellante che durante il periodo del suo servizio presso la Prefettura di Oristano fu costretto a prestare servizio in locali umidi e fatiscenti, aggravati dal fatto della presenza “in loco” di un’autoclave e di un bruciatore di caldaia fortemente rumoroso.

La richiesta di dipendenza dell’infermità da causa di servizio veniva affermata dalla Commissione medica ospedaliera che la ascriveva, ai fini dell’equo indennizzo, alla quarta categoria della tabella annessa alla legge n. 313 del 1963, ma il suddetto riconoscimento era negato dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, rilevando come le infermità auditive dell’appellante “non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio in quanto erano riferibili a fatti causali e concausali legati ai comuni traumi acustici della vita di relazione e come tali indipendenti dalla sede e dal tipo di servizio prestato”.

Assunto, in conformità a tale ultimo parere, provvedimento negativo da parte dell’Amministrazione dell’interno e rigettato un ricorso gerarchico presentato dal sig. M., è seguita la vicenda giurisdizionale in primo grado presso il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, contro la cui sentenza è ora radicato il presente atto di appello.

Lo stesso è incentrato sui seguenti motivi di diritto:

1) Errore nei presupposti di fatto e difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione ha sposato dei due pareri quello del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, senza peraltro fornire alcuna motivazione della ragione di una tale scelta.

2) Violazione delle norma in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio ed errore nei presupposti di fatto; in quanto il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, recepito dall’Amministrazione, è superficiale e lacunoso e non dà alcuna spiegazione del contrasto con gli altri accertamenti espletati dall’Amministrazione.

L’Amministrazione appellata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2004.

D I R I T T O

Come si è specificato nella superiore narrazione del fatto, l’Amministrazione appellata, di fronte ad un parere medico legale della Commissione medica ospedaliera, che dichiara la sussistenza della causa di servizio dell’infermità dell’appellante, e la contraria manifestazione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che, invece, rilevava come l’infermità stessa non potesse considerarsi discendente da una qualsiasi causa di servizio, essendo la medesima in relazione con i normali traumi acustici della vita di relazione, ha aderito a tale secondo parere e ha denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che aveva colpito l’appellante.

E questa scelta appare corretta, in quanto il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, sia per la sua composizione (tecnica e giuridica) e sia per la competenza specifica che gli è attribuita è indubbiamente l’organo che è più in grado di cogliere se esista un nesso eziologico tra l’insorgenza di una infermità e il tipo di lavoro svolto nell’ambito di una pubblica amministrazione.

Ora, nella specie, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha esaminato l’infermità che ha colpito l’appellante (otite con conseguente ipoacusia) ed ha rilevato, conformemente all’esperienza  e alle osservazioni verificate nella materia, che la stessa non è normalmente in collegamento con ambienti di lavoro e che invece la medesima ha una insorgenza che è, nella generalità dei casi, collegata con i normali traumi acustici della vita di relazione.

E’ naturale, perciò, che l’Amministrazione, nel recepire il parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ha fatto propria la motivazione dello stesso, che si intende quindi relazionalmente recepita nel provvedimento di diniego.

L’appello è, pertanto, infondato e va conseguentemente respinto.

Le spese di giudizio, però, in ragione soprattutto della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Gaetano TROTTA                         - Presidente

Vito POLI                                   - Consigliere

Anna LEONI                               - Consigliere

Carlo SALTELLI                           - Consigliere

         L’ESTENSORE                   

Eugenio Mele          

 

IL PRESIDENTE

Gaetano Trotta

         

          IL SEGRETARIO

         Maria Cecilia Vitolla

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 26 luglio 2004

 

Inizio_Pagina