REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero 1311 del 13 gennaio 2004)
sul ricorso in appello proposto da
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro in carica e
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI L’AQUILA,in persona del Provveditore in carica,
rappresentati e difesi ope legis
dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in Roma sono legalmente
domiciliati alla via dei Portoghesi n. 12
;
contro
F. C.
rappresentata e difesa dall’avvocato L.C. ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Pietro della Valle
n. 1 presso lo studio dell’avv. F.F.;
per l'annullamento della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – l’Aquila - n. 583 del 1998;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla camera di
consiglio del 13 gennaio 2004 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.
Udito l’avv.
dello Stato Volpe;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso
di primo grado F.B. , docente di scienze matematiche in servizio presso la
scuola media statale di T., ha adito il Tar per l’Abruzzo, chiedendo
l’annullamento, previa sospensiva,
dell’atto nr. 11240 del 4/6/1997 con cui il Provveditore dell’Aquila ha
comunicato l’inaccoglibilità della cessazione dal servizio a decorrere dal
1/9/1997.
A sostegno
della domanda di annullamento ha dedotto svariati profili di illegittimità
dell’impugnata determinazione amministrativa, consistenti, in sintesi, nella
violazione di legge, nell’eccesso di potere, nella contraddizione con
precedenti manifestazioni di volontà, nel difetto di presupposti, nella
motivazione illogica ed incongrua.
Si sostiene che
, avendo la docente presentato le dimissioni dal servizio, accettate in data
19/3/1997 dall’Amministrazione, quest’ultima non avrebbe potuto più incidere
sullo stato giuridico della dipendente, ritenendo non accoglibile la domanda di
cessazione dal servizio.
Con ordinanza
n. 1651 del 1997 il Consiglio di Stato,in accoglimento dell’appello proposto
dall’Amministrazione, negava la tutela cautelare concessa dal Tar in sede
interinale.
Con la sentenza
impugnata il ricorso è stato accolto.
L’appello
ricorda che il diniego di collocamento a riposo era dovuto alla luce della
sopravvenuta normativa di cui al d.l. 19/5/1997 n. 129 (conv. in l. 18/7/1997
n. 229) recante “programmazione delle cessazioni del personale del comparto
scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità”.
Il
provvedimento impugnato – secondo l’amministrazione appellante - costituisce
dunque chiara espressione di attività vincolata, meramente consequenziale alle
norme di cui al citato decreto del 1997 ed alle disposizioni ministeriali
applicative della legge (disposizioni che non risultano essere state impugnate).
Il legislatore,
infatti, al fine di contenere l’esodo dei dipendenti scolastici, ha ritenuto
necessario apportare incisive modificazioni al vigente quadro normativo in
materia, limitando i collocamenti a riposo dal 1/9/1997 alle sole categorie di
personale individuate nell’art.1 e differendo all’anno successivo (art.1 comma
4) il collocamento a riposo dei soggetti la cui domanda non potesse (più)
essere accolta, perché eccedente il contingente di cui 2 comma del medesimo
art. 1.
Tali previsioni
costituiscono inoltre una misura consequenziale a quanto già disposto nel d.l.
28 marzo 1997 n. 79 conv. in l. 28 maggio 1997 n. 140, che ha introdotto “
misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica” il cui art. 3 ha
previsto una disciplina specificamente volta a disincentivare i prepensionamenti.
Né la pretesa
di controparte avrebbe potuto trovare soddisfazione ai sensi di quanto previsto
all’art. 1 comma 3 lettera c) del d.l.n. 129/1997, a norma del quale possono
essere disposte, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta, le cessazioni
dal servizio “del personale che si trova nella situazione prevista e
disciplinata dall’art. 13 comma 5 lett. c) della legge 23 /12/1994 n. 724.”
Quest’ultima
disposizione stabiliva la cessazione dal servizio dei docenti che, alla data
del 28/9/1994, avessero maturato un’anzianità contributiva o di servizio fino a
30 anni, e che avessero presentato, entro la suddetta data del 28/9/1994,
domanda di pensionamento di anzianità.
Tale ipotesi,
si assume dall’amministrazione appellante, non poteva applicarsi alla prof.
Falconi, la quale non risultava aver presentato domanda di pensionamento entro
la data del 28/9/1994, per cui non poteva essere compresa fra il personale
avente titolo al collocamento a riposo.
Né su questo
avrebbe potuto incidere l’intervenuta accettazione delle dimissioni,
trattandosi, in materia di collocamento, di atti organizzativi, da adottarsi in
conformità delle leggi.
Resiste
l’appellante prof. F.
DIRITTO
L’appello è
fondato e merita di essere accolto.
La controversia
è tutta relativa alla legittimità di un
atto di revoca o ritiro, da parte dell’Amministrazione, dell’accettazione delle
dimissioni, in attesa della registrazione o del visto dell’organo di controllo.
Il Tar ha
ritenuto che il potere dell’Amministrazione si fosse esaurito con l’emanazione
del provvedimento nr. prot.5957 del 19 marzo 1997, con il quale è stato
comunicato all’interessata che la domanda è stata accolta, e si è subordinata
l’efficacia di tale accoglimento unitamente all’eventuale presentazione di
domanda di revoca delle dimissioni stesse da presentarsi, peraltro, entro il 31
marzo 1997.
Il d.l. 19
maggio 1997 n. 129 è stato ritenuto irrilevante non potendo intervenire su
situazioni già consolidate.
Rileva il
Collegio che in ordine alla determinazione del limite temporale oltre il quale
il pubblico dipendente che abbia presentato le proprie dimissioni non può
revocarle, l’orientamento dominante in giurisprudenza è nel senso che la
revocabilità delle dimissioni è preclusa dalla loro accettazione ( CdS VI, 27
marzo 1990 n. 411; CdS V, 19/7/1989 n. 426; CdS V 15 gennaio 1987 n. 9; Tar
Toscana 21 dicembre 1988 n. 2104; Tar Lazio,Sez. I, 10 dicembre 1975 n. 777).
Problema
diverso è quello – oggetto della presente causa – relativo alla possibilità che
l’amministrazione revochi a sua volta il proprio provvedimento di accettazione
delle dimissioni del dipendente .
Su questo
problema si rinvengono non molti precedenti giurisprudenziali, relativi a casi
in cui era intervenuta una revoca delle dimissioni ma in modo tardivo: per CdS
V 13 ottobre 1988 n. 578 e Csi 25/2/1994 n. 74 l’amministrazione ha il potere
di revocare l’accettazione delle dimissioni ma non è mai obbligata a farlo; per
CdS Sez. II 14 maggio 1980, n. 353/80,
l’amministrazione, ove, dopo l’accettazione il dipendente chieda di essere
riammesso in servizio avrebbe il potere di annullare l’atto di accettazione
delle dimissioni, ove sussista un pubblico interesse e non vi siano
controinteressati ; per CdS, V, 4 dicembre 1987 n. 756 la revoca dopo
l’accettazione delle dimissioni non sarebbe possibile per l’effetto estintivo
legato all’atto di accettazione delle dimissioni.
Si anche
ritenuta illegittima l’accettazione delle dimissioni di un dipendente da parte
dell’amministrazione con provvedimento che, al momento della revoca delle
dimissioni, era stato emesso ma non aveva ancora acquistato efficacia, perché
tuttora pendente il controllo della Corte dei Conti (CdS VI, 3/8/1989 n. 982);
decisione importante poiché - intervenuta in tema di revoca delle dimissioni -
afferma il principio della loro revocabilità
fino all’atto di acquisizione dell’efficacia dell’accettazione per
l’intervenuto controllo, dando quindi rilevanza alla pendenza del controllo come periodo
durante il quale l’accettazione non è efficace.
Si è anche stabilito
che è legittima la revoca, da parte dell’amministrazione, del collocamento a
riposo di un dipendente in seguito a dimissioni, successivamente alla revoca di
queste dopo la loro accettazione, se sia intervenuta prima della data stabilita
per la cessazione del rapporto di impiego (CdS IV, 29/10/1999 n. 845);
decisione importante perché distingue il ritiro delle dimissioni da parte del
privato, dalla revoca del collocamento a riposo, che vengono lette come vicende
che si collocano su piani diversi perché la prima attiene al provvedimento di
formazione dell’atto (collocamento a riposo) mentre la seconda attiene all’atto
già perfezionato.
Il potere di revoca dell’atto di collocamento a riposo viene
ritenuto esercitabile solo fino al momento in cui il provvedimento acquista
efficacia con l’effettiva cessazione dal servizio (da allora essendovi come rimedio solo la riammissione in
servizio) mentre, in precedenza, l’accettazione delle dimissioni (ed il
conseguente provvedimento di collocamento a riposo) possono essere revocati,
incidendo sull’atto revocato dal momento della revoca, senza necessità di
riammissione in servizio.
Le conclusioni
raggiunte dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV n. 845 del 1999
in ordine alla rilevanza della cessazione dal servizio ai fini della revoca
dell’accettazione delle dimissioni, sono condivisibili e meritano di essere
confermate.
Non ha alcuna
rilevanza la qualificazione della natura giuridica dell’atto di accettazione
delle dimissioni, che, dopo la privatizzazione del pubblico impiego può essere
riguardato come atto prenegoziale di un contratto di mutuo dissenso, di
scioglimento del rapporto di lavoro, e, all’opposto la considerazione della
natura autoritativa dell’atto di collocamento a riposo, che, facendo venir meno
l’incardinamento nell’organizzazione amministrativa può essere visto come un
atto amministrativo unilaterale ed autoritativo.
Infatti sia che
l’atto che pone termine al rapporto sia qualificato in chiave negoziale,avendo
riguardo all’accettazione delle dimissioni, sia che venga qualificato in chiave
provvedimentale, avendo riguardo al decreto di collocamento a riposo, è certo:
1) che la
natura privatistica dell’atto di accettazione delle dimissioni non esclude che
esso determini il conseguenziale collocamento a riposo, atto, che, per i suoi
effetti contabili, viene sottoposto a controllo e deve essere registrato ;
2) che il
controllo si atteggia sempre come condicio iuris di efficacia dell’atto ;
3) che la
revoca può essere predicata in via generale sia con riguardo agli atti
prenegoziali che con riguardo agli atti di autotutela;
4) che la
revoca di tipo privatistico è – per il fatto di essere posta in essere dalla
p.a. – comunque soggetta al principio di legalità , anche se esso non comporta
i requisiti dell’atto di autotutela;
5) che possono
esservi evenienze, come il sopravvenire di leggi che determinano il blocco dei
pensionamenti, che rendono impossibile la realizzazione di assetti di interessi
programmati ma non ancora realizzati, né efficaci.
6) che , in
pendenza del procedimento volto a conferire efficacia alla disposta cessazione
dal servizio, l’amministrazione ben può disvolere il voluto, essendo tale
evenienza impedita solo da quella recisione del rapporto con l’organizzazione
amministrativa che impone la riammissione in servizio.
Va quindi
disatteso l’orientamento che pure traspare da alcune pronunce del Consiglio
Stato e della Corte dei Conti, secondo il quale la mera comunicazione
dell’accettazione delle dimissioni avrebbe effetto estintivo del rapporto di
impiego a prescindere dall’esito del controllo e della registrazione (CdS VI ,
7/4/1992 n. 228; Corte dei Conti, Sez. contr.reg. Trentino Alto Adige 10/3/1990
n. 69) ed anche a prescindere dalla continuazione del servizio fino alla data prefissata
per l’efficacia del collocamento a riposo.
Sembra consona
all’indirizzo qui accolto la recente pronuncia C. Stato, sez. V, 05-03-2002, n.
1299 che – parallelamente alle conclusioni qui raggiunte – ha ritenuto che in
materia di revoca delle dimissioni volontarie dal servizio da parte del
pubblico dipendente, la eventuale accettazione da parte della amministrazione
non si pone come causa preclusiva al ritiro delle stesse da parte
dell’interessato purché in costanza del
rapporto di impiego.
Nella specie l’accettazione delle dimissioni era
intervenuta ma l’efficacia della stessa era fissata a partire dal 1/9/1997, il provvedimento che non accoglie la
cessazione dal servizio è del 4/6/1997 ed è quindi reso nel corso del rapporto,
prima dell’adozione dell’atto di collocamento a riposo e della sua
registrazione e, quindi, prima della cessazione dell’appellata dal servizio.
Ne consegue che
non era necessario alcun atto di autotutela non essendovi alcun formale
provvedimento di collocamento a riposo e che l’accettazione delle dimissioni,
pure comunicata, ma non efficace, ben poteva essere posta nel nulla, stante la
doverosità del blocco dei pensionamenti di cui al d.l. n. 129/1997, con la
semplice manifestazione di una volontà di ritirare l’atto esternato , di
disvolere il voluto.
Alla
fattispecie non sembra applicabile quanto sancito in via generale dalla
giurisprudenza civile che ha chiarito che mentre la proposta può essere
revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte (e quindi prima che l’accettazione giunga al suo indirizzo: art. 1326 e
1335), la revoca dell’accettazione non ha effetto se non giunge a conoscenza (e
cioè all’indirizzo) del proponente prima che vi giunga l’accettazione; la
revoca parziale costituisce una revoca accompagnata da una diversa proposta che
la controparte è libera di accettare (A. Milano, 21-03-1995); infatti il
rapporto di impiego pubblico non si esaurisce in una mera vicenda contrattuale,
allo scioglimento del rapporto, segue l’adozione di un atto che ha importanti
riflessi organizzativi e contabili come il collocamento a riposo.
Lo stesso atto
di accettazione delle dimissioni, nel presupposto della propria mancanza di
attitudine estintiva del rapporto di impiego, ammetteva la revocabilità delle
dimissioni da parte del privato in pendenza del controllo e prima della
registrazione; ciò significa che tale termine diviene rilevante anche per la
facoltà dell’amministrazione di revocare l’accettazione delle dimissioni, atto
recettizio, ma inefficace – come già detto - fino al momento della
registrazione del decreto di collocamento a riposo, momento che deve essere
riguardato come quello di effettiva cessazione dal servizio.
Ne consegue
l’annullamento della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso di primo
grado.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicati in epigrafe,
annulla la sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le
parti le spese di giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, il 13-1-2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -,
riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio
GIOVANNINI - Presidente
Giuseppe ROMEO
- Consigliere
Giuseppe
MINICONE - Consigliere
Rosanna DE
NICTOLIS - Consigliere
Giancarlo
MONTEDORO - Consigliere Est.