Corte costituzionale
Sentenza 30 luglio 2008, n. 308
[...] nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice
civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio
2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli), e dell'art. 4 della stessa legge
promossi con ordinanze del 22 febbraio 2007 dalla Corte d'appello
di Bologna, dell'11 gennaio 2007 dal Tribunale di Firenze, del 15
maggio 2007 dal Tribunale di Ragusa e del 9 giugno 2007 dal
Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 569, 573, 787
e 818 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 48, prima serie speciale,
dell'anno 2007 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2008.
udito
nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro.
RITENUTO IN FATTO
1. - La Corte d'appello di Bologna - nel corso del
giudizio originato dal gravame proposto da A.G. avverso la sentenza
con la quale il Tribunale ordinario di Bologna, dichiarata la
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e C.
C., aveva affidato il figlio minore alla madre, assegnandole la
casa familiare, ed aveva posto a carico del padre un contributo per
il mantenimento del figlio, avendo rilevato che era emerso, già
nel giudizio di primo grado, che l'appellata aveva intrapreso una
convivenza, avente carattere di stabilità, con il suo nuovo
partner - con ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 (reg. ord. n.
569 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 30 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto
dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54
(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli), nella parte in cui prevede la revoca, con
carattere di automatismo, dell'assegnazione della casa familiare in
caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio
dell'assegnatario, precludendo qualunque valutazione dell'interesse
del minore.
Il Collegio rimettente richiama, al riguardo, la
giurisprudenza costituzionale, che, osserva, ha costantemente
sottolineato come la predisposizione e conservazione dell'ambiente
domestico, realizzabile mediante l'assegnazione della casa, sia
funzionale allo sviluppo armonico della personalità dei
figli (sentenze n. 454 del 1989, n. 166 del 1998, n. 125 del 1999,
n. 394 del 2005).
La norma censurata non sarebbe, dunque,
coerente col rilievo sistematico centrale che, nell'ordinamento dei
rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 della Costituzione,
assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.
2.
- Il Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento ex
art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), vertente tra S.A. e V.C., ed avente
ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio
relative al regime di affidamento dei figli, alla entità
della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare,
rilevato che la convenuta aveva contratto nuovo matrimonio e
risiedeva col coniuge ed i figli da lui avuti nella casa familiare,
ha sollevato, con ordinanza dell'11 gennaio 2007 (reg. ord. n. 573
del 2007), questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 155-quater, primo comma, cod. civ. in combinato
disposto con l'art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in
cui prevede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio
contratto dal genitore affidatario o "domiciliatario" di
prole minorenne o maggiorenne, ma non economicamente
autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della
casa familiare, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della
Costituzione.
Rileva il giudice a quo che, nel vigore della
normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa
familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni
dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione,
a salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla
crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione
introdotta all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato
dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»
(«in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà
valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della
decisione e favorire il coniuge più debole») in ordine
alla situazione economica del coniuge più debole è
stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come
necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia, i
cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto
di proprietà del genitore proprietario della abitazione (in
comunione legale o in proprietà esclusiva). Pertanto, anche
nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei
coniugi, la concessione del beneficio in questione resta
subordinata, rileva il Collegio rimettente, all'imprescindibile
presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza
con i figli maggiorenni ma economicamente non
autosufficienti.
Tale finalità, si osserva nella
ordinanza di rimessione, permane nella disciplina dell'art.
155-quater, primo comma, cod. civ., il quale dispone che «il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione
il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori considerato l'eventuale titolo di
proprietà».
L'interesse che si persegue è
quindi l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario
habitat familiare: interesse che cede, tuttavia, nella previsione
legislativa, al diritto di proprietà, qualora il genitore
assegnatario conviva more uxorio o celebri nuove nozze. Tale
disposto crea quindi, secondo il giudice a quo, una irragionevole
disparità di trattamento tra figli di genitori separati o
divorziati, a seconda che il rispettivo genitore collocatario
intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner: il
figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo
interesse al mantenimento della propria abitazione familiare, a
prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del
genitore col quale convive. D'altra parte, la limitazione al
diritto di proprietà dell'altro genitore è pienamente
attuata anche nel vigente assetto normativo, là dove è
tutt'ora prevista la assegnazione della casa familiare al genitore
domiciliatario (non convivente o non nuovamente coniugato) in
attuazione della funzione sociale della proprietà privata
(sancita dall'art. 42, secondo comma, Cost.).
Alla luce
delle argomentazioni che precedono, appare al Collegio rimettente
irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del
genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo
matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario (senza
tenere conto della portata pratica di tale disposizione, che
imporrà subprocedimenti all'interno dei procedimenti di
separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuibili
esigenze di certezza dei rapporti familiari), in ulteriore
contrasto con l'art. 29 Cost. che riconosce la libertà di
matrimonio, la quale potrebbe venire compressa da valutazioni
relative alla perdita della abitazione familiare.
Gli abusi,
che sicuramente sono rinvenibili nella pratica, relativi al
mantenimento della assegnazione là dove in concreto non ve
ne sia la necessità per le più varie ragioni,
potrebbero trovare adeguata soluzione - osserva il rimettente -
nella previsione di un potere discrezionale del giudice della
separazione o del divorzio, nel disporre la revoca della
assegnazione, e non nella imposizione, attualmente disposta, di una
automatica revoca conseguente alla oggettività di una
convivenza.
3. - Lo stesso Tribunale ordinario di Firenze,
nel corso del procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del
matrimonio dei coniugi B.N. e A.I., con le conseguenti
determinazioni inerenti l'affidamento della figlia minore E., il
mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne A., non
autonoma dal punto di vista economico, e l'assegnazione della casa
coniugale in comproprietà tra le parti, con ordinanza del 9
giugno 2007 (reg. ord. n. 818 del 2007), emessa nel corso di un
procedimento in cui, con ordinanza presidenziale anteriore
all'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, era stato
stabilito, tra l'altro, l'affidamento della figlia minore E.
(quindicenne) alla madre e l'assegnazione a questa della casa
coniugale, nella sua veste di genitore affidatario di figlio
minore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 155-quater, primo comma, cod. civ., in combinato
disposto con l'art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in
cui prevede, nel caso di divorzio, che la convivenza more uxorio
instaurata nella casa familiare dal genitore affidatario o
domiciliatario di prole minorenne o maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di
godimento della casa familiare, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Il giudice a quo premette di non ritenere
praticabile la via dell'interpretazione costituzionalmente
orientata della norma, a fronte della chiarezza ed inequivocità
della formulazione letterale, che non sembra lasciare spazio a
valutazioni del giudice in ordine all'interesse dei figli; e
reputa, invece, sussistenti i presupposti per sollevare questione
di costituzionalità della predetta norma sulla base di
argomentazioni analoghe a quelle già riferite con riguardo
alla precedente ordinanza di rimessione dello stesso Tribunale
ordinario (con esclusione del richiamo all'art. 29 Cost.).
4.
- Il Tribunale ordinario di Ragusa, nel corso del procedimento di
revisione ex art. 710 del codice di procedura civile, promosso da
C.M. nei confronti della moglie separata per la revoca della
assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima -
questa, prevista dalle condizioni della separazione consensuale di
essi coniugi già omologata - per effetto della sua
convivenza more uxorio con altro uomo ai sensi dell'art. 155-quater
cod. civ., ha sollevato, con ordinanza del 15 maggio 2007 (reg.
ord. n. 787 del 2007), questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo comma,
della Costituzione, della citata norma, nella parte in cui prevede
l'automatica decadenza dall'assegnazione della casa coniugale,
anche in caso di coabitazione di figli maggiorenni non
economicamente autonomi, nel caso in cui il coniuge assegnatario
«conviva more uxorio».
Il giudice a quo,
premesso - analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale ordinario
di Firenze - che la questione non risulta superabile in via di
interpretazione costituzionalmente orientata, perché una
opzione ermeneutica che limiti l'ambito di operatività della
previsione alla sola ipotesi di mancata convivenza di figli non
autosufficienti sotto il profilo economico non sarebbe consentita
né dal tenore testuale della norma né dallo spazio
operativo assegnatole dal diritto vivente, sospetta che tale nuova
previsione si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza
e di parità di trattamento di cui all'art. 3 della
Costituzione, perché la decadenza dall'assegnazione della
casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge
che prenda a convivere in essa more uxorio con altro partner o
passi a nuove nozze, prescinde totalmente dall'interesse del figlio
convivente con detto genitore a continuare ad usufruire
dell'ambiente domestico; vale a dire da quel valore, di rango
costituzionale (art. 30, primo comma, della Costituzione), che il
giudice deve avere presente, secondo lo stesso dettato normativo,
in via prioritaria per l'assegnazione della casa coniugale e che è
stato determinante per la individuazione dell'ascendente
affidatario, o collocatario, della prole stessa (se di minore età)
o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia
liberamente scelto di coabitare.
Inoltre, secondo il giudice
rimettente, la norma censurata introdurrebbe una vistosa disparità
di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario
che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia
instaurato rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un
genitore che abbia invece optato per una nuova unione (de facto o
coniugale), finendo così per penalizzare, senza alcuna
ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle
scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui
hanno scelto di convivere.
Infine, la norma in questione
recherebbe vulnus al diritto inviolabile di libera
autodeterminazione e allo sviluppo della persona umana di cui
all'art. 2 della Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo
alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o intraprendere
una stabile unione, essendo il coniuge assegnatario posto di fronte
all'alternativa di rinunciare all'esercizio di tale fondamentale
diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare
indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più
grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - La Corte d'appello di Bologna (reg. ord. n.
569 del 2007) e i Tribunali di Firenze (reg. ord. nn. 573 e 818 del
2007) e di Ragusa (reg. ord. n. 787 del 2007) dubitano della
legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo
comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della
legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche
in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, nella parte
in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa
familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio, per violazione: a) dell'art. 30 della
Costituzione, per la incoerenza con il rilievo sistematico centrale
che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato su detta
norma costituzionale, assume l'esigenza di protezione
dell'interesse dei minori (questione sollevata dalla Corte
d'appello di Bologna); b) degli artt. 3 e 29 della Costituzione,
per la irragionevole disparità di trattamento tra figli di
genitori separati o divorziati a seconda che il rispettivo
genitore, con il quale convivono, intraprenda una stabile
convivenza con un nuovo partner, ovvero contragga un nuovo
matrimonio, o meno; c) del principio del riconoscimento della
libertà di matrimonio, che potrebbe venire compressa da
valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare
(questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze con
ordinanza dell'11 gennaio 2007, r.o. n. 573 del 2007, e dallo
stesso Tribunale ordinario, in riferimento al solo art. 3 Cost.,
con ordinanza del 9 giugno 2007, r.o. n. 818 del 2007); d) degli
artt. 2, 3, e 30, primo comma, Cost., per la violazione del
principio di parità di trattamento, in quanto la decadenza
dall'assegnazione della casa coniugale, prevista come una sorta di
punizione del coniuge che prenda a convivere in essa more uxorio
con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde totalmente
dall'interesse del figlio convivente con detto genitore a
continuare ad usufruire dell'ambiente domestico, e, cioè, da
quel valore di rango costituzionale (art. 30, primo comma, Cost.)
che, secondo quanto esplicitato dallo stesso legislatore, il
giudice deve avere presente in via prioritaria nell'assegnazione
della casa coniugale, e che è stato determinante per la
individuazione dell'ascendente affidatario, o collocatario, della
prole (se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non
autosufficiente abbia liberamente scelto di coabitare; e) per la
introduzione di una ingiustificata disparità di trattamento
tra la prole convivente con un genitore assegnatario che non abbia
contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia instaurato
rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un genitore
che abbia invece optato per una nuova unione (de facto o
coniugale), finendo così per penalizzare, senza alcuna
ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle
scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui
hanno scelto di convivere; e, infine, f) per contrasto con il
diritto inviolabile di libera autodeterminazione e con lo sviluppo
della persona umana di cui all'art. 2 della Costituzione, in quanto
costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo
matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge
assegnatario posto di fronte all'alternativa di rinunciare
all'esercizio di tale fondamentale diritto oppure di perdere la
casa coniugale e di arrecare indirettamente al figlio convivente un
pregiudizio ancor più grave (questione sollevata dal
Tribunale ordinario di Ragusa con ordinanza del 15 maggio 2007,
r.o. n. 787 del 2007).
2. - Poiché le varie ordinanze
prospettano, sotto diversi aspetti, la incostituzionalità
della medesima norma, va disposta la riunione dei giudizi perché
gli stessi siano decisi con unica pronuncia.
3. - La
questione non è fondata, nei sensi di cui in
motivazione.
3.1. - In sede di scrutinio di
costituzionalità, la dichiarazione di illegittimità
di una norma è giustificata dalla constatazione che non ne è
possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non
dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato
che contrasti con parametri costituzionali (ex plurimis: sentenze
n. 379 del 2007 e n. 356 del 1996, ordinanza n. 87 del
2007).
L'art. 155-quater cod. civ., introdotto dall'art. 1,
comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, esordisce con
l'affermazione solenne secondo la quale «il godimento della
casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli». Prosegue la norma codicistica,
nella nuova formulazione, stabilendo che «dell'assegnazione
il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà».
Quindi, la norma prevede alcune ipotesi di cessazione
dell'assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento
della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non
abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva
more uxorio o contragga nuovo matrimonio».
Il sospetto
di illegittimità costituzionale sottoposto alla Corte
riguarda le ultime due ipotesi di cessazione dell'assegnazione,
quella della convivenza more uxorio dell'assegnatario con altro
soggetto, e quella del nuovo matrimonio contratto
dall'assegnatario. In realtà, mentre i primi due casi di
revoca sono collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno
della esigenza abitativa, non così può dirsi per gli
altri due, sui quali si incentrano le censure dei giudici
remittenti e che si sostanziano, soprattutto, sulla critica alla
operatività automatica della revoca, senza alcuna
possibilità per il giudice di valutare la rispondenza della
revoca all'interesse della prole.
L'esame della questione
deve partire dalla considerazione delle finalità che
governano l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve
rilevarsi che, già secondo il diritto vivente formatosi
nella vigenza dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., quale
sostituito dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151,
l'assegnazione della casa coniugale era strettamente legata
all'affidamento della prole. E tale principio è stato
ribadito da questa Corte, che, con le sentenze n. 166 del 1998 e
394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è
strettamente funzionale all'interesse dei figli, specificando che
gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti
dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30
Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il
concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata
sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il
soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente
alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto
sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume
profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e
conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di
affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in
misura fondamentale alla formazione armonica della personalità
della prole. Sotto tale profilo, l'obbligo di mantenimento si
sostanzia, quindi, nell'assicurare ai figli la idoneità
della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della
personalità psico-fisica degli stessi.
Nel nuovo
regime, scomparso il "criterio preferenziale" per
l'assegnazione della casa familiare costituito dall'affidamento
della prole - una scomparsa coerente con il superamento, in linea
di principio, dell'affidamento monogenitoriale - l'attribuzione
dell'alloggio viene espressamente condizionata all'interesse dei
figli.
È poi da ricordare che la giurisprudenza di
merito e di legittimità è concorde nel ritenere,
sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché
dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 11
della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento di matrimonio), che, anche per l'assegnazione
della casa familiare, vale il principio generale della
modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti
sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non
incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad
esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede
di revisione resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di
figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non
autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché
quello dell'accertamento dell'interesse prioritario della
prole.
Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge
il rilievo che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma
anche la cessazione della stessa, è stata sempre
subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da
parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole.
Ne
deriva che l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla
base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o
il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze
idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione
dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della
prole, per i quale l'istituto è sorto.
La coerenza
della disciplina e la sua costituzionalità possono essere
recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che
l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al
verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una
convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla
stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità
all'interesse del minore.
Tale lettura non fa altro che
evidenziare un principio in realtà già presente
nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un
contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto,
già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente
dottrina.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Ragusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.