REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 660/2005)

Nel giudizio iscritto al n. 50045 P.C. del registro di segreteria, promosso dalla sig.ra N. Angela, vedova del Prof. O.R., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Del Rosso presso il cui studio, in Firenze, via G. Monaco, 25 è elettivamente domiciliata, contro l'Università degli studi di Firenze e l'I.N.P.D.A.P. ed avverso il diniego della pensione di inabilità ex art. 2 - comma 12 - legge 335/1995.

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente è la vedova del prof. O.R., già associato di neurofisiopatologia nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Il prof. O.R., in data 6.2.1997, mentre era ancora in servizio, presentò domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della grave patologia da cui era affetto e che, tre giorni dopo, il 9.2.1997, ne determinò il decesso.

Gli eredi del Prof. O.R., in data 4 luglio 1997, produssero un'istanza all'Università intesa ad ottenere pensione privilegiata indiretta, inserendo la richiesta nel procedimento avviato con la suddetta istanza del defunto prof. O.R..

La C.M.O. esaminati gli atti nella seduta del 24 novembre 1997, espresse il parere che non ci fosse dipendenza tra infermità e servizio; conseguentemente alla vedova del Prof. O.R. fu attribuito trattamento ordinario indiretto.

La sig.ra N., in data 26.3.1999, sulla base della considerazione che il defunto coniuge a causa dell'infermità che lo condusse al decesso era permanentemente inabile al lavoro, presentò domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 - comma 12 - della legge 335/1995, ossia la pensione di inabilità, ma l'Università ha ritenuto inammissibile l'istanza, atteso che a norma delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, recante le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 2 - comma 12 - della legge 335/1995, la domanda di pensione d'inabilità sarebbe dovuta essere stata presentata personalmente dal dipendente.

Con il ricorso si eccepisce l'illegittimità di tale decisione e si sostiene che il diritto alla reversibilità della pensione di inabilità, contemplato dalla legge 222/1984, la cui disciplina è estesa anche ai dipendenti iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per effetto dell'art. 2 -comma 12- della legge 335/1995, costituisce un diritto proprio dei superstiti aventi titolo, che non può soffrire della presunta limitazione legata alla presentazione della domanda nei termini in cui è stato opposto dall'Amministrazione resistente.

Conclude la ricorrente chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, oltre interessi e rivalutazione.

L'amministrazione universitaria ha prodotto la documentazione relativa al caso in giudizio, ma non ha controdedotto.

DIRITTO

Venendo alla trattazione del merito va subito osservato che la questione da dirimere attiene ad aspetti meramente procedurali e non sostanziali.

Infatti, il diritto alla pensione d'inabilità così come disciplinata dall'art. 2 - comma 12 - legge 335/1995 spetta alle seguenti condizioni: a) possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Le suddette condizioni, come si evince dagli atti, sono tutte presenti nel caso di cui si discute: il Prof O.R. maturò un'anzianità di servizio utile a pensione complessiva di 36 anni con aliquota al 72,80; cessò dal servizio in seguito al decesso per infermità giudicata non dipendente dal servizio; dalla documentazione medica si evince che già da alcuni mesi prima del decesso era permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

La verifica della fondatezza della pretesa è, quindi, positiva sul piano della sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto che danno titolo agli eredi del Prof. O.R. ad ottenere la pensione d'inabilità per effetto della reversibilità della stessa, così come stabilito dall'art. 2 della legge 222/1984, ai cui principi rinvia la legge 335/1995.

L'Amministrazione convenuta ha, tuttavia, opposto la mancanza del requisito della domanda personalmente prodotta dal dipendente, che in base alle disposizioni del decreto ministeriale 187/1997 diventa preclusivo del diritto alla pensione d'inabilità.

Sul punto della fondatezza di tale asserita preclusività, la giurisprudenza di questa Corte non è uniforme: alcune decisioni ammettono che la mancanza della domanda da parte del dipendente prec luda la pronuncia sulla richiesta avanzata dai superstiti (Sezione giur. Sicilia n. 1236/2004; Sez. Giur. Abruzzo n. 200/2004), altre decisioni, invece, ammettono la sussistenza del diritto in capo ai superstiti (Sez. Giur. Sardegna 819/2002).

Questo giudice, muove dalla considerazione che dall'esame della normativa che istituisce il beneficio di cui si discute, ossia la legge 335/1995 e, -  per i principi e, in parte, per la disciplina ivi richiamata, - la legge 222/1984 non si evince alcun limite alla trasmissione del diritto “jure successionis” in capo ai superstiti che, come dispone la legge 222/1984, hanno diritto alla reversibilità della pensione d'inabilità.

Se manca nella legislazione primaria una tale limitazione, la mancata previsione nel decreto ministeriale che detta le modalità applicative sopra ricordate, della possibilità che l'istanza di pensione d'inabilità possa essere presentata dai superstiti del dipendente, va intesa come incompletezza del precetto normativo che deve essere integrato dal giudice con un'interpretazione analogica ex art. 12 delle preleggi (Sez. Giur. Sardegna cit.). La norma da estendere analogicamente è quella di cui all'art. 184 del d.P.R. 1092/1973 in tema di domanda di pensione privilegiata di riversibilità da parte degli eredi del dipendente in caso di decesso in servizio di quest'ultimo.

D'altra parte, spingendo l'analisi oltre il dato letterale e cercando di attingere la più vera “ratio” della legge, deve, innanzitutto, osservarsi che la pensione d'inabilità rappresenta una misura di sicurezza sociale consistente nel garantire al lavoratore, che per motivi di salute deve necessariamente cessare dal servizio e non sia in grado di svolgere alcun'altra attività proficua, la più favorevole determinazione della base pensionabile, aggiungendo al servizio effettivamente svolto gli anni di servizio che avrebbe maturato se fosse rimasto in attività fino al limite di età previsto dal proprio ordinamento pensionistico.

La suddetta finalità sottende l'intento di solidarietà sociale utile a neutralizzare, nei limiti indicati dalla legge, gli effetti pregiudizievoli che un'infermità inabilitante produce sulla capacità di produrre reddito e, correlativamente, di costruirsi una posizione pensionistica adeguata alle normali aspettative, considerate queste  ultime anche nei riflessi nei confronti dei superstiti, ai quali s'intesta l'interesse alla continuità del sostentamento assicurato dal reddito del defunto.

Per le suesposte ragioni il ricorso è accolto e, per l'effetto, ai superstiti aventi diritto del Prof. O.R. è riconosciuto il diritto alla pensione d'inabilità di riversibilità ex art.2 - comma 12 - della legge 335/1995, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8 - comma 3 - del D.M. 187/1997.

P.Q.M.

Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto dalla sig.ra N. Angela e, per l'effetto, riconosce il diritto della medesima e degli altri eredi aventi diritto, alla pensione d'inabilità di riversibilità ex art. 2 - comma 12 - della legge 335/1995, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8 - comma 3 - del D.M. 187/1997.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria quest'ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all'indice annuale ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ciò in applicazione dell'art. 429 - comma 3 - c.p.c., cui rinvia l'art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nell'udienza del 14 luglio 2005.

                                                                                              IL GIUDICE

                                                                                   F.to Rinieri FERONE

Depositata in Segreteria il 02/11/2005

                                                                                  P. IL DIRIGENTE

                                                                       Il Funzionario di Segreteria

                                                                       F.to Paola Altini