REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai magistrati

dott. Sergio Maria Pisana           Presidente

dott. Angelo Antonio Parente              Consigliere

dott. Stefano Imperiali                         Consigliere relatore

dott. Mario Pischedda                         Consigliere

dott.ssa Angela Silveri                        Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. 25307 del registro di segreteria, proposto dall'INPDAP, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ravano Marini con domicilio in Roma alla via S. Croce in Gerusalemme 55, contro il sig. Enzo G., residente in XXX alla via Adua 12, e per l'annullamento della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Toscana n. 315 del 6.6.2005.

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

Assenti le parti all'udienza del 31.1.2008;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 315 del 6.6.2005, la Sezione Giurisdizionale per la Toscana ha riconosciuto al sig. Enzo G., vigile urbano del Comune di Viareggio a riposo dal 31.5.1989, il diritto all'integrale applicazione ai fini pensionistici del “trattamento economico accessorio” previsto dall'art. 45 del d.P.R. n. 333 del 1990 sulla contrattazione collettiva per il personale degli enti locali.

La Sezione toscana ha infatti rilevato che l'art. 46 del d.P.R. n. 333 del 1990 stabilisce espressamente, al comma 2, che “in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983 n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 43, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale”.

2. Con l'appello in esame, l'INPDAP ha invece precisato che la controversia concerne “i miglioramenti economici di cui all'art. 45 del d.P.R. in questione, e cioè il trattamento economico accessorio, attribuzione inderogabilmente stabilita con decorrenza 1.10.1990”, laddove l'art. 46 richiamato nella sentenza impugnata si riferisce ai soli aumenti stipendiali.

3. Con memoria depositata il 16.11.2007, il sig. Enzo G. ha sostenuto che l'art. 46 del d.P.R. n. 333 del 1990 introduce “una deroga al principio di correlazione tra retribuzione in attività e retribuzione differita” e si riferisce a tutti “i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento”. Ha pertanto chiesto: “in via pregiudiziale”, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello “per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 325/434 c.p.c., in quanto depositato/notificato oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado”; “nel merito”, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 1 comma 5 bis del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dal d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, stabilisce che l'appello davanti alla Corte dei conti è “proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata”.

Nella fattispecie, la sentenza di primo grado è stata notificata il 12.12.2005, l'appello è stato notificato l'8.2.2006 e depositato il 22.2.2006: l'impugnazione risulta pertanto tempestiva.

2. Ciò posto, si rileva che la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 5/QM del 2003 ha già chiarito che l'art. 46 del d.P.R. n. 333 del 1990 si riferisce (cfr. il comma 2) e si applica solamente alle “nuove misure degli stipendi”, non anche agli altri benefici economici previsti dallo stesso d.P.R.. Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale pronuncia, emessa dall'Organo al quale l'ordinamento commette il compito di risolvere i contrasti di giurisprudenza e di pronunciare in ordine a questioni di massima di particolare importanza.

In mancanza di espressa deroga, al nuovo “trattamento economico accessorio”, attribuito dall'art. 45 del d.P.R. n. 333 del 1990 solo “a decorrere dal 1° ottobre 1990”, si applica consequenzialmente il principio fondamentale dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il quale la base pensionabile si determina sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita, o meglio maturata, al momento della cessazione dal servizio.

Per conseguenza, il trattamento economico accessorio previsto dall'art. 45 del citato d.P.R. non può essere riconosciuto ai fini pensionistici al sig. Enzo G., in quiescenza già dal 31.5.1989.

L'appello in esame risulta in conclusione fondato.

3. Alcune incertezze giurisprudenziali sulla materia inducono a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, accoglie l'appello n. 25307 proposto dall'INPDAP contro il sig. Enzo G. e per l'effetto annulla la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Toscana n. 315 del 6.6.2005. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2008.

Il relatore                               il Presidente

(Stefano Imperiali)                          (Sergio Maria Pisana)

F.to Stefano Imperiali                F.to Sergio Maria Pisana

Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2008

Il Direttore della segreteria

F.to Andreana BASOLI