LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. ADAMO      Mario                            -  Presidente   - 

Dott. MERONE     Antonio                          -  Consigliere  - 

Dott. DIDOMENICO Vincenzo                         -  Consigliere  - 

Dott. FERRARA    Ettore                           -  Consigliere  - 

Dott. POLICHETTI Renato                      -  rel. Consigliere  - 


ha pronunciato la seguente: sentenza

                                       

sul ricorso 19628-2006 proposto da:


XX XX - ricorrenti -


 contro


AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVERSA, in persona del Direttore pro tempore,  elettivamente domiciliato in ROMA  VIA  DEI  PORTOGHESI  12 presso  l'AVVOCATURA  GENERALE DELLO  STATO,  che  lo  rappresenta  e difende ope legis; - resistente con atto di costituzione -

 

avverso  la  sentenza  n.  145/2005 della COMM.TRIB.REG.  di  NAPOLI, depositata il 06/12/2005;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 11/11/2010 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'inammissibilità.

                

FATTO


Quanto segue:

Che B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate di Aversa relativamente ad IRPEF ed ILOR per l'anno 1995;

che la Commissione adita dichiarò inammissibile il ricorso per tardività;

che l'appello proposto dal B. venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza depositata l'11 aprile 2005, osservò che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), il termine per la proposizione del ricorso - avvenuta il 1 aprile 2003 - decorreva dall'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo comunale, cioè, nella fattispecie, dal 27 dicembre 2002, ed era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003;

che avverso tale sentenza B.A. ed il coniuge R.E. propongono ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Che, con i due motivi formulati, con i quali denunciano rispettivamente "violazione dell'art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att." e "falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.", nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti assumono che, ai sensi del citato art. 140, per il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito e spedizione della raccomandata);

che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da R.E., la quale non è stata parte del giudizio di merito;

che il ricorso proposto da B.A. - i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione - è manifestamente infondato e va, pertanto, rigettato;

che, infatti, premesso che il vizio di motivazione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione quando riguarda l'applicazione di principi giuridici (da ult., Cass., sez. un., n. 21712 del 2004), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi -, la notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. e), il quale deroga, in materia, all'art. 140 c.p.c., è ritualmente effettuata quando nel comune nel quale deve eseguirsi non v'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 8363 del 1993, 7120 e 9922 del 2003, 7773 del 2006).


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011