Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 18 luglio 2008, n. 19809
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 dicembre 2002, la Corte
d'appello di Trieste ha rigettato la domanda di Giuseppe D.,
proposta con citazione notificata il 3 aprile 2001 a Cristina P.,
di riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza del
Tribunale ecclesiastico del Triveneto del 10 marzo 2000, confermata
da decreto del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo del 26
ottobre 2000, di nullità del matrimonio contratto dalle
parti il 27 settembre 1997. La sentenza ecclesiastica, su ricorso
del D., aveva dichiarato nullo il matrimonio, ai sensi del canone
1098, per dolo della P., per cui il ricorrente "matrimonium
init deceptus dolo, ad obtinendum consensum parato, circa aliquam
alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae
coniugalis graviter perturbare potest" e "invalide
contrahit".
La Corte d'appello ha ritenuto la sentenza
non delibabile per "contrarietà all'ordine pubblico dei
suoi effetti", ai sensi dell'art. 8 della l. 21 marzo 1985, n.
121, di ratifica dell'accordo di modifica del concordato tra Stato
italiano e Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e
dell'art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218, sostitutivo degli
abrogati artt. 796 e 797 c.p.c., di cui all'art. 4 del protocollo
addizionale a detto accordo.
Infatti l'errore in cui era
incorso il D. per il dolo della moglie, che aveva negato una
relazione con altro uomo prima del matrimonio, era soggettivo e non
poteva avere nell'ordinamento interno l'incidenza riconosciuta
dalla sentenza ecclesiastica di cui doveva negarsi la delibazione,
per essere i suoi effetti contrari all'ordine pubblico.
Il
potere della Corte territoriale di accertare il contrasto della
decisione ecclesiastica con i principi cogenti e inderogabili del
diritto matrimoniale italiano consentiva di dare una diversa
qualificazione alla fattispecie non costituente vizio del consenso
per il nostro ordinamento, anche se definibile in quello canonico
come dolo determinante.
Il fatto che la P., su domanda del
futuro marito e in prossimità delle nozze, aveva negato di
avere una relazione e la qualifica di "dolo" ai sensi del
canone 1098 per tale condotta, nel nostro ordinamento matrimoniale
non poteva dar luogo a nullità o ad annullamento del
matrimonio, perché aveva provocato un errore non incidente
su una qualità oggettiva dell'altro nubendo.
La
descritta falsa rappresentazione della realtà non era un
errore "essenziale" nel senso di cui all'art. 122 c.c.,
che elenca i casi oggettivi e tassativi in cui tale vizio del
consenso rileva nell'ordinamento interno per l'annullamento del
matrimonio, casi ai quali non può assimilarsi la fattispecie
in concreto ricostruita dai giudici ecclesiastici.
Nella
vicenda si è avuta, per la Corte triestina, una condotta
anteriore al matrimonio di uno dei nubendi espressione della
libertà nei rapporti interpersonali, e l'errore indotto
dalla menzogna della futura sposa non può essere definito
"essenziale", mancando della oggettività
indispensabile a qualificarlo rilevante nel sistema interno per
l'annullamento del matrimonio. Una domanda di nullità o
invalidità del matrimonio per la causa a fondamento della
sentenza da delibare, non poteva che avere esito negativo dinanzi a
un giudice italiano e, non essendo la chiesta esecutività
atto dovuto dal giudice italiano, tenuto a valutare l'osservanza
dei principi del giusto processo in sede ecclesiastica e la
conformità del contenuto della pronuncia all'ordine
pubblico, nel caso questa non poteva avere effetto in Italia, per
contrasto con gli "essenziali e irrinunciabili valori
dell'ordinamento, espliciti o anche imminenti [recte: immanenti -
n.d.r.] al sistema".
Hanno rilevato i giudici del
merito che "non si tratta di valutare la compatibilità
astratta di un istituto canonico rispetto all'ordinamento italiano,
ma di valutare la eventuale contrarietà all'ordine pubblico
italiano degli effetti di una concreta pronuncia che di
quell'istituto abbia fatto applicazione" (pag. 10 della
sentenza oggetto di ricorso) .
In conclusione, la
tassatività e oggettività dei casi di vizi del
consenso rilevanti nel nostro ordinamento per la formazione del
volere e la validità del matrimonio, pur nel rilievo
dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra nubendi, nella
fattispecie comportava il superamento dei limiti, oltre i quali non
poteva avere rilevanza l'errore indotto da dolo. Non ogni falsa
rappresentazione della realtà di uno degli sposi può
assurgere a vizio del consenso matrimoniale, ma solo quella che ha
riguardo a fatti oggettivi, incidenti su qualità o connotati
stabili e permanenti della persona dell'altro coniuge e non a meri
comportamenti di questo, non rapportabili a suoi caratteri
qualificanti o essenziali.
Per la cassazione di questa
sentenza il D. ha proposto ricorso di quattro motivi, notificato il
16 gennaio 2004 alla P. e al P.G. presso la Corte territoriale e
gli intimati non si sono difesi.
Con ordinanza n. 17767 del
21 agosto 2007, la 1a sezione di questa Corte, dato che il
riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica di
nullità matrimoniale non presuppone una identità di
disciplina delle norme canoniche con quelle italiane e che non ogni
errore determinato da dolo dell'altro nubendo dà luogo in
Italia a tale invalidità, afferma che a tal fine deve
considerarsi la sola falsa rappresentazione della realtà che
ricada su circostanze oggettive, gravi, e costituenti un serio
impedimento allo svolgimento della vita comune dei coniugi, come
individuate dalla legge (art. 122 c.c.).
Pur essendo la
sentenza impugnata coerente con i principi ora delineati, negando
che la menzogna sulla infedeltà preconiugale possa dar luogo
a un errore di tipo oggettivo, la 1a sezione civile ha rilevato un
precedente di questa Corte (Cass. 26 maggio 1987, n. 4707), che ha
riconosciuto in Italia l'efficacia di una sentenza ecclesiastica,
nella quale l'errore indotto aveva riguardo alla laurea dell'altro
nubendo e in sede canonica era stato ritenuto essenziale.
La
sezione semplice ha quindi rimesso la causa al Primo Presidente,
che ha disposto la pronuncia a sezioni unite, per la particolare
importanza della questione di massima e al fine di evitare
preventivamente contrasti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia
violazione dell'art. 8, comma 2, lett. c), dell'accordo del 18
febbraio 1984 di revisione del concordato lateranense e del
protocollo addizionale, ratificati con l. 25 marzo 1985, n. 121, e
degli artt. 796 e 797 c.p.c. ora abrogati dalla l. 31 maggio 1995,
n. 218.
La norma citata dell'accordo e il punto 4 del
protocollo addizionale prevedono le condizioni necessarie per la
delibazione nello Stato italiano delle sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio, richiamando espressamente il
previgente art. 797 c.p.c., abrogato dall'art. 72 della l. n. 218
del 1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato
italiano.
Il rinvio a norme abrogate del codice di rito di
cui sopra, è inteso o come recettizio o come formale, cioè
o alla normativa testualmente richiamata o alla stessa nel suo
divenire nel tempo, con riferimento alle disposizioni di legge che
l'hanno sostituita.
Nella decisione oggetto di ricorso si
applica erroneamente il novellato art. 64 della l. n. 218 del 1995,
sostitutivo dell'art. 797 c.p.c. di cui al protocollo addizionale,
anche se con sentenza 30 maggio 2003, n. 8764, la Cassazione ha
chiarito che l'abrogazione con legge ordinaria degli artt. 796 e
797 c.p.c. non rileva a fronte di un accordo internazionale, che le
richiama espressamente.
Le indicate norme del codice di rito
vanno ritenute ultraattive dopo la loro abrogazione, almeno in
riferimento alle delibazioni delle sentenze ecclesiastiche di
nullità matrimoniale e, pur essendo in parte sovrapponibili
gli artt. 796 e 797 c.p.c. da un canto e l'art. 64 della l. 218 del
1995 dall'altro, sussistono significative differenze tra le due
norme.
La Corte d'appello di Trieste, che s'è rifatta
alla sola novella normativa ed ha rilevato una contrarietà
all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica, negandone la
efficacia in Italia, è giunta a tale errata conclusione,
solo perché mancherebbero le condizioni previste dalla legge
interna per l'annullamento del matrimonio.
Ad avviso del
ricorrente, la Corte d'appello, in caso di cassazione con rinvio
della sentenza per un nuovo vaglio della delibazione, dovrà
individuare la normativa interna di riferimento, alla quale rifarsi
per la decisione, date le rilevanti differenze della l. n. 218/1995
rispetto alle norme di rito oggi abrogate e richiamate nel
protocollo citato, dovendo il giudice italiano, nel valutare la
contrarietà all'ordine pubblico, tener conto delle
"disposizioni" della sentenza ecclesiastica (art. 797
c.p.c.) e non pure degli effetti di questa, cui si riferisce l'art.
64 l. n. 218/1995, oltre che della "specificità
dell'ordinamento canonico da cui è regolato il vincolo
coniugale" (art. 4 b Prot. add. cit.).
Per tale
"specificità", l'Italia s'è imposta una
maggiore disponibilità all'esecutività delle sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio (S.U. 1°
ottobre 1982, n. 5026), che doveva dare luogo alla delibazione,
come è accaduto in casi analoghi successivi alla riforma del
diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151), richiamati in
ricorso, nei quali si è riconosciuta la efficacia di
sentenze ecclesiastiche che danno rilievo ad errori non sussumibili
tra quelli di cui all'art. 122 c.c.
In tali precedenti la
Corte di cassazione afferma che è riservata al giudice
ecclesiastico la valutazione della "essenzialità"
degli errori e nel caso, la domanda di delibazione doveva
accogliersi, perché il ricorrente è il soggetto
ingannato, a tutela della cui buona fede doveva dichiararsi
efficace in Italia la sentenza erroneamente ritenuta non
delibabile, per il rilievo riconosciuto a tale stato soggettivo,
come principio d'ordine pubblico interno rilevante nella materia
matrimoniale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si
lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia perché, pur avendo la
Corte di merito rinviato all'art. 64 del sistema di diritto
internazionale privato, che richiama gli effetti della pronuncia
ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico, la sentenza di
merito dà rilievo alla disciplina dei vizi del consenso
diversa nei due ordinamenti, circostanza che non preclude
l'esecutività della sentenza dell'altro ordinamento, ai
sensi dell'art. 797, n. 7, c.p.c.
Non emergono dalla
decisione impugnata le ragioni a sostegno della decisione per
negare efficacia alla sentenza ecclesiastica di nullità e le
statuizioni o disposizioni di quest'ultima, in contrasto con
l'ordine pubblico italiano.
1.3. Il terzo motivo
d'impugnazione lamenta infine violazione dell'art. 8, n. 2, lett. c
dell'accordo del 1984 di cui al primo motivo di ricorso e degli
artt. 796 e 797 c.p.c., oltre che dell'art. 64 della l. n. 218 del
1995, anche per omessa o insufficiente motivazione su fatti
decisivi posti a base della negata delibazione.
Non ha
vagliato la Corte territoriale gli altri requisiti per la
delibazione, come quelli di ordine pubblico processuale, secondo i
criteri di collegamento di cui alle norme citate del codice di
rito, cui rinviano i patti addizionali del 1984, limitandosi a
valutare il mero contrasto con il sistema interno dei contenuti
della pronuncia, con insufficiente motivazione su tale punto
decisivo.
2. I tre motivi di ricorso possono esaminarsi
insieme, denunciando tutti la violazione della l. 25 marzo 1985, n.
121, di ratifica dell'accordo interordinamentale e del protocollo
addizionale del 1984 più volte citati, sostitutivi del
concordato lateranense tra Repubblica italiana e Santa Sede e la
insufficiente motivazione sui presupposti di fatto in base ai quali
si è negato il riconoscimento in Italia degli effetti della
sentenza di nullità matrimoniale nella concreta fattispecie,
per contrasto con l'ordine pubblico.
Il D. lamenta l'erroneo
rilievo dato dai giudici di merito al nuovo sistema di diritto
internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 e alla
diversità di disciplina dei vizi del consenso
nell'ordinamento canonico e in quello civile, negandosi pure la
tutela della sua buona fede (primo motivo di ricorso), non
risultando a suo avviso dalla motivazione la ratio decidendi del
rifiuto del riconoscimento della esecutività della sentenza
ecclesiastica (secondo motivo) e non dandosi rilievo agli altri
profili di cui all'abrogato art. 797 c.p.c. e all'ordine pubblico
processuale (terzo motivo).
2.1. Anche se formalmente
esatta, non coglie nel segno la censura sull'errore della Corte
d'appello nel ritenere formale il rinvio agli artt. 796 e 797
c.p.c. di cui all'art. 4, lett. b, del protocollo addizionale del
1984 e nell'applicare il diritto internazionale privato novellato e
non le indicate norme di rito.
L'abrogazione di tali norme
del codice non ha comportato la loro inapplicabilità nel
giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale, essendo divenuto il previgente art. 797 c.p.c. parte
della convenzione interordinamentale che lo richiama, con l'effetto
che, ai sensi dell'art. 2 della l. 218 del 1995, tale accordo
prevale, come regola speciale, sul generale criterio di
collegamento dell'art. 64 del sistema di diritto internazionale
privato (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796; 1° dicembre 2004, n.
22514, e la n. 8764/2003 citata in ricorso). Il giudice della
delibazione deve valutare il contrasto delle disposizioni contenute
nella sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico che, per l'art.
797, n. 7, c.p.c., è solo quello "italiano" e non
anche quello "internazionale", al quale implicitamente si
rifà l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che non limita a
quello interno il parametro a cui rapportare le pronunce da
riconoscere (sull'ordine pubblico internazionale, cfr. Cass. 6
dicembre 2002, n. 17349). Nessuna pronuncia di altro ordinamento
può avere efficacia in Italia se le sue statuizioni e i suoi
effetti siano contrari, nella materia in cui decide e in
riferimento agli istituti che applica, a valori irrinunciabili per
lo Stato a cui si chiede il riconoscimento della sentenza.
Tali
valori sono costitutivi della stessa identità
dell'ordinamento interno e il contrasto con essi delle
deliberazioni di pronunce di altri ordinamenti, ne impedisce la
rilevanza nell'ambito dello Stato a cui si chiede di riconoscerne
l'efficacia.
Anche se l'ordine pubblico interno non è
assimilabile alla disciplina delle specifiche norme che regolano i
singoli istituti cui inerisce, esso non è però un
insieme di valori generici e indistinti, identificando "il
sistema interno" che, per ciascun istituto, fa emergere gli
elementi essenziali e irrinunciabili della sua regolamentazione in
Italia il cui superamento è vietato, perché lesivo
dei caratteri qualificanti e della stessa identità giuridica
di ogni fattispecie su cui incide la pronuncia da delibare.
Per
quanto rileva in questa sede, dall'ordine pubblico interno sono
individuati i limiti esterni di tali caratteri qualificanti gli
istituti che rilevano nel matrimonio in una certa fase storica;
assumono rilievo peculiare nel nostro diritto vivente a tal fine i
fatti accertati in sede canonica come causa di invalidità
del matrimonio, non potendosi delibare sentenze che si fondino su
circostanze che nell'ordine interno in nessun caso possono incidere
sul vincolo. Nel caso di specie, in rapporto alla formazione del
consenso, solo se i fatti accertati in sede canonica possono
incidere sulla volontà dei nubendi in base ai principi
cogenti del nostro ordinamento, le decisioni su di essi, anche se
applicative di norme non identiche a quelle interne, possono
produrre in Italia i loro effetti, dovendo ritenersi non
incompatibili con l'ordine pubblico interno.
Venuta meno la
riserva di giurisdizione in materia di nullità di matrimoni
concordatari per i giudici ecclesiastici di cui ai patti
lateranensi del 1929 abrogati dagli accordi del 1984, per le Corti
d'appello la delibazione non è più automatica o
obbligatoria (S.U. 1° marzo 1988, n. 2164), dovendo esse
valutare se i fatti accertati con effetto di giudicato in sede
canonica ovvero risultanti dalle sentenze di cui si chiede il
riconoscimento rivalutate dai giudici italiani nel giudizio di
delibazione (Cass. 1° febbraio 2008, n. 2467), varchino o meno
la soglia-limite, che impone l'ordine pubblico.
Solo se le
fattispecie concrete decise in sede canonica superano il raffronto
con l'ordine pubblico interno che esprime i valori cogenti del
comune sentire, come emergenti dall'insieme delle norme
costituzionali e ordinarie e delle loro modifiche nel tempo, le
sentenze che le riguardano possono produrre i loro effetti in
Italia; in caso di contrasto manifesto con i valori propri del
sistema normativo interno, le sentenze degli altri ordinamenti e i
loro effetti non possono riconoscersi in Italia.
Le
modificazioni normative che intervengono a regolare gli istituti
giuridici nella materia esprimono i mutamenti nel tempo della
coscienza sociale, contribuendo poi esse stesse a cambiare
quest'ultima e concorrendo a formare un sistema, che logicamente
non è fisso e al quale è soggetto il giudice in sede
di delibazione, ai sensi dell'art. 101, 2 comma, Cost. Di tale
ordine pubblico, desumibile dall'insieme delle norme inderogabili
per l'ordinamento interno di cui all'art. 797, n. 7, c.p.c. deve
tenere conto il giudice della delibazione e, pur se erroneamente
richiamando l'art. 64 del nuovo sistema di diritto internazionale
privato, ad esso si è riferita la sentenza oggetto di
ricorso, con conseguente irrilevanza dell'errore di interpretazione
del rinvio alle novelle invece che alle abrogate norme del codice
di rito ritenute superate e infondatezza, per tale profilo, del
ricorso del D.
2.2. La sentenza della Corte Costituzionale 2
febbraio 1982, n. 18, che ha concorso a dar luogo alla modifica
citata del concordato e al protocollo addizionale più volte
richiamati, ha chiarito che, anche in rapporto all'art. 7 della
Cost., l'esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità
non può negarsi solo per la difformità di disciplina
dei due ordinamenti, ma va rifiutata se tale diversità si
traduca nella violazione dei "principi supremi del sistema
costituzionale", desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29,
31, 101 e 102 Cost., ai quali la stessa Corte aveva già
fatto riferimento nella sua sentenza n. 30 del 24 febbraio 1971.
A
tali principi supremi peraltro non può limitarsi l'ordine
pubblico italiano, individuato dalla stessa citata sentenza del
giudice delle leggi nelle "regole fondamentali poste dalla
Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, in cui
si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione
della società".
Tali regole assumono rilievo
ostativo all'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio concordatario per i giudici italiani,
che devono tenere presente, ai sensi del protocollo addizionale
citato, "la specificità" del diritto canonico e
con essa il maggiore favore che lo Stato italiano accorda alla
efficacia interna delle sentenze emesse in base a
quell'ordinamento, rispetto alle pronunce di altri Stati esteri
(così S.U. 1° ottobre 1982, n. 5026, dopo la Corte
costituzionale ora citata). La mera diversità di disciplina
normativa di uno stesso istituto nei due ordinamenti (Cass. 9
dicembre 1993, n. 12144) è presupposto necessario ma non
sufficiente perché possa esservi un'incompatibilità
di una pronuncia interna di uno di tali ordinamenti con l'ordine
pubblico dell'altro.
In rapporto alla formazione del
consenso nel matrimonio, ritenuto viziato dal giudice ecclesiastico
in applicazione dell'ordinamento canonico, vige in Italia, anche
per lo stretto rapporto della formazione alla manifestazione del
volere, il principio della oggettività e della tassatività
dei casi nei quali la volontà dei nubendi può
ritenersi non libera né consapevole e dar luogo a vizi del
volere rilevanti per l'ordinamento interno, che sono: la minaccia
di un male ingiusto e notevole o altra causa esterna che determini
un timore di eccezionale gravità e l’errore essenziale
su qualità personali dell'altro coniuge, riguardante
circostanze specifiche (art. 122 c.c.).
Tali tipi di vizio
incidono in Italia sulla formazione del volere e sulla validità
del matrimonio, con la conseguenza che le sole sentenze
ecclesiastiche che si fondono su vizi con i caratteri oggettivi
almeno analoghi a quelli indicati, non determinano contrasto con
l'ordine pubblico interno ostativo al loro riconoscimento (sul
rilievo dell'ordine pubblico per la delibazione cfr., di recente,
Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; 10 maggio 2006, n. 10796; 6 marzo
2003, n. 3339; 20 luglio 2002, n. 10143; 8 gennaio 2001, n. 198; 27
novembre 1991, n. 12671; 27 novembre 1991, n. 12671 e S.U. 1°
ottobre 1982, n. 5026).
2.3. In rapporto alle sentenze di
annullamento di matrimonio dei giudici degli Stati membri della
U.E., la cui validità e efficacia è di regola
reciprocamente riconosciuta per effetto del Regolamento del
Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1347, questo, all'art. 40, dà
rilievo, "per l'Italia, al concordato con le modifiche del
1984, e all'art. 15, nega tra detti Stati l'esecutività alle
sentenze di invalidità del matrimonio, se questa comporti un
effetto "manifestamente contrario all'ordine pubblico dello
Stato membro richiesto" di riconoscerle.
La normativa
comunitaria, che costituisce nel nostro ordinamento fonte primaria
e inderogabile, precisa che la delibazione della sentenza di
annullamento di altro Stato della U.E. non può essere negata
solo "perché la legge dello Stato membro richiesto non
prevede per i medesimi fatti" lo stesso tipo di annullamento,
così come è previsto anche per le sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio dal protocollo
addizionale citato, che inoltre vieta, come il Regolamento di cui
sopra, al giudice della delibazione, il riesame nel merito delle
pronunce oggetto di riconoscimento (artt. 18 e 19 Reg. cit.),
consentendo di negare la esecutività solo in caso di
contrasto del contenuto o degli effetti di queste ultime con
l'ordine pubblico interno.
Mentre per le sentenze degli
altri Stati della U.E., nonostante la rilevante uniformità
normativa e lo stretto collegamento derivante dal Trattato, il
riconoscimento di efficacia delle sentenze in materia di invalidità
del matrimonio è da negarsi in Italia per ogni contrasto con
l'ordine pubblico interno, per quelle ecclesiastiche, detta
incompatibilità è invece da considerare in rapporto
alla "specificità" dell'ordinamento canonico di
cui al protocollo addizionale, e quindi la delibazione va negata
soltanto se i giudici ecclesiastici abbiano dato rilievo a valori
assolutamente incompatibili con quelli cogenti allo stesso fine,
per la fattispecie cui la pronuncia si riferisce.
2.4. In
sostanza, per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio, non ogni incompatibilità con
l'ordine pubblico italiano rileva a impedire l'efficacia di esse in
Italia, dovendo il giudice della delibazione tenere conto della
specificità dell'ordinamento canonico.
Occorre
distinguere le incompatibilità delle sentenze di cui si
chiede l'esecutività in Italia con l'ordine pubblico interno
in "assolute" e "relative".
Tali
incompatibilità, di regola, ostano all'esecuzione in Italia
delle sentenze di altri ordinamenti in materia matrimoniale, ma
hanno diversa rilevanza per il riconoscimento degli effetti di
quelle canoniche, in base al protocollo addizionale del 1984. La
incompatibilità con l'ordine pubblico interno delle sentenze
di altri ordinamenti è "assoluta", allorché
i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui è
chiesta la esecutività e nelle statuizioni di questa, anche
in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in
alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere
rilievo o effetti analoghi in Italia.
L'incompatibilità
con l'ordine pubblico interno va qualificata invece "relativa",
quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente
con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di
essa ad opera del giudice della delibazione, pure se si tratti di
circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano
fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle
interne con effetti simili.
Impediscono l'esecutività
in Italia della sentenza "ecclesiastica" solo le
incompatibilità assolute, potendosi superare quelle
relative, per il peculiare rilievo che lo Stato italiano si è
impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce.
Il
riesame dai giudici italiani in sede di delibazione delle
valutazioni dei giudici ecclesiastici non può incidere sul
merito delle sentenze da questi pronunciate, ma può
rilevare, per la delibazione, l'accertamento, nella pronuncia
canonica, di fatti non ritenuti significativi per l'altro
ordinamento, ma indispensabili a configurare una causa che possa
incidere sulla formazione e/o manifestazione del consenso nel
matrimonio e non incompatibile con quelle previste in modo cogente
dal diritto interno.
3.1. Nella concreta fattispecie, per
l'individuazione dell'ordine pubblico interno, occorre che il
giudice della delibazione esamini le cause di invalidità
accertate dalla sentenza ecclesiastica, per rilevare se esse non
siano del tutto diverse da quelle con analoga incidenza per il
sistema interno sulla "formazione" e sulla
"manifestazione" del consenso, caratteri dell'istituto
strettamente connessi per il diritto interno, ai fini
dell'accertamento della invalidità del matrimonio.
In
nessuno dei casi tassativi di legge del sistema interno che
incidono nella formazione del consenso, assume rilievo peculiare la
coscienza interna dei nubendi cui invece l'ordinamento canonico dà
priorità, in relazione alle istanze etiche che in esso si
configurano.
L'incidenza inderogabile, nel nostro diritto
vivente, della forma e della "manifestazione" del
consenso da una canto comporta la tipicità con l'oggettività
e il carattere esterno delle cause che incidono sulla formazione di
esso, perché possa considerarsi viziata o mancante la
volontà e d'altro canto giustificano lo speciale rilievo del
"rapporto" coniugale, che, nato dall'atto, incide con la
sua realizzazione tipica costituita dalla convivenza o coabitazione
spesso per un certo periodo di tempo, come fatto convalidante la
volontà espressa all'atto della celebrazione e ostativo, per
l'ordine pubblico italiano, a far rilevare l'invalidità del
consenso del matrimonio in sede giurisdizionale.
La riforma
del diritto di famiglia ha collegato al decorso di un tempo in
genere maggiore di quello in precedenza ritenuto dalla legge
ostativo all'annullamento, il rilievo del matrimonio rapporto,
riconosciuto in precedenza ma assunto ora a valore cogente, per lo
stretto nesso tra esso e il matrimonio atto, sancito nella
Costituzione (art. 29).
Non si tratta quindi di mere
differenze di disciplina tra i due ordinamenti, ma del rilievo
cogente della formazione e manifestazione del consenso per il
nostro ordine pubblico interno, i cui vizi possono risultare solo
da circostanze esterne e oggettive, potendo riconoscersi la
efficacia in Italia della sentenza attuativa dell'ordinamento
canonico, sempre che abbia deliberato in base a circostanze
oggettive, e non solo per aver dato attuazione a valori che, per il
sistema interno, sono metagiuridici, rispettabili e significativi
per il foro interno e la coscienza personale, ma non assumibili
come rilevanti per l'ordine pubblico italiano.
Nel sistema
interno, trovano disciplina fatti oggettivi e circostanze esterne a
fondamento dei vizi del consenso rilevanti per la invalidità
del matrimonio; allorché i giudici ecclesiastici, in
applicazione del diritto canonico, individuino fatti assimilabili,
perché oggettivi, a quelli che per il nostro ordinamento
incidono sulla formazione del consenso, anche se in applicazione di
norme diverse da quelle italiane, va resa esecutiva la pronuncia
ecclesiastica di nullità del matrimonio, attuandosi in tal
modo, con il protocollo addizionale, anche il rispetto del
pluralismo costituente principio fondante di ogni democrazia sia
nel nostro sistema (art. 2 Cost.), che per l'ordine pubblico
internazionale.
La specificità dell'ordinamento
canonico nel protocollo addizionale non può assumere rilievo
a far riconoscere fattispecie alle quali, per i principi cogenti
del nostro ordinamento, è vietato comunque produrre effetti
simili a quelli delle sentenze di cui si chiede il riconoscimento
in Italia.
3.2. In ogni giudizio di riconoscimento degli
effetti di una sentenza di altri ordinamenti di annullamento del
matrimonio, non può non tenersi conto che, nel nostro ordine
anche costituzionale, il matrimonio è finalizzato alla
stabilità del vincolo che si esprime nel rapporto coniugale
e nella famiglia, oltre che alla certezza dello status, per cui le
cause di invalidità costituiscono, per l'ordinamento
interno, "eccezioni" o deroghe alla naturale validità
di esso, confermata anche dal matrimonio rapporto, che si manifesta
nella perdurante coabitazione dei coniugi o nella convivenza dopo
l'atto matrimoniale (sulla tutela c.d. "forte" del
matrimonio cfr. Cass. 5 maggio 1998, n. 4500, e 7 maggio 1986, n.
3057).
L'ordine pubblico italiano impedisce la esecutività
di sentenze di altri ordinamenti che annullino il matrimonio, se
incompatibili con esso, qualsiasi sia il grado di tale
incompatibilità; per le sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale, il regime concordatario comporta una graduazione di
tali contrasti, impedendo la delibazione in ogni caso le
incompatibilità c.d. assolute e potendo invece avere accesso
nel sistema interno gli effetti di sentenze in contrasto relativo
con l'ordine pubblico italiano.
La sentenza impugnata ha
esattamente ritenuto assolutamente incompatibile con il nostro
ordine pubblico interno la pronuncia di nullità del
matrimonio, nel caso di errore soggettivo, e deve quindi negarsi la
violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso, sulla base del
principio di diritto che segue, da enunciare ai sensi dell'art.
384, 1° comma, c.p.c. nella presente questione di particolare
importanza: "può riconoscersi l'efficacia in Italia
delle sentenze di altri ordinamenti solo qualora non siano
incompatibili con l'ordine pubblico interno e, rispetto a quelle di
altri Stati di annullamento del matrimonio, il limite di
riconoscibilità è costituito da ogni tipo di
incompatibilità, assoluta o relativa. Delle sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del
favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è
imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984
modificativo del concordato, è possibile la delibazione
anche in caso di incompatibilità relativa, che sussiste
allorché la divergenza delle statuizioni contenute nella
pronuncia con le norme e i principi inderogabili interne, possa
superarsi, attraverso la individuazione di circostanze o fatti,
desumibili dal riesame non di merito di tali decisioni, ad opera
del giudice della delibazione, che individui elementi di fatto
nella sentenza da riconoscere, pure irrilevanti per il diritto
canonico, indispensabili a conformare le deliberazioni della
pronuncia da riconoscere ai valori o principi essenziali della
coscienza sociale, desunti dalle fonti normative costituzionali e
dalle norme inderogabili, anche ordinarie, nella materia
matrimoniale".
4.1. Il principio enunciato, anche se
non sempre consapevolmente e formalmente, ha trovato applicazione
sostanziale nella giurisprudenza di legittimità,
consolidatasi negli ultimi anni.
Le sentenze richiamate dal
D. a sostegno delle dedotte violazioni di legge, riguardano
pronunce ecclesiastiche riconosciute nei loro effetti, per vizi
nella formazione del consenso costituiti da errori su circostanze
oggettive, assimilabili a quelle di cui all'art. 122 c.c. e
attinenti a connotati stabili o permanenti della persona dell'altro
nubendo, e quindi non incompatibili in via assoluta con l'ordine
pubblico interno, trattandosi di errori incorsi su anomalie
psichiche incidenti sulla vita coniugale ovvero sullo stato libero
dell'altro nubendo (Cass. 6 dicembre 1985, n. 6134; 9 dicembre
1993, n. 12144; 5 maggio 1998, n. 4500, citate a pag. 13 del
ricorso).
La sentenza che ha riconosciuto in Italia gli
effetti di quella canonica che annulla il matrimonio per un errore
relativo alla qualifica di laureato dell'altro nubendo (la citata
Cass. n. 4707/1987), riguarda comunque una falsa rappresentazione
della realtà su una circostanza oggettiva (il diploma di
laurea), che inerisce a una qualificazione permanente dell'altro
coniuge, quella di laureato, oggetto di errore ritenuto essenziale
dal giudice ecclesiastico, ed è quindi solo relativamente e
non assolutamente in contrasto con l'ordine pubblico interno, per
cui il principio enunciato non è stato in essa eluso.
4.2.
La specialità o specificità delle cause di invalidità
del matrimonio nel sistema interno, tutte e ciascuna analiticamente
individuate da norme di diritto in circostanze oggettive ed
esterne, è principio cogente del diritto italiano. La
differenza di disciplina di tali fattispecie con quelle
dell'ordinamento canonico da sola non osta alla delibazione, anche
in rapporto ai vizi del volere, purché la dichiarata
invalidità del matrimonio religioso da parte dei giudici
ecclesiastici sia ancorata a fatti oggettivi analoghi a quelli
rilevanti per gli stessi fini nell'ordinamento interno, ovvero a
circostanze non assolutamente irrilevanti per esso, in rapporto
alla formazione del consenso matrimoniale e all'annullamento del
matrimonio.
Per il nostro sistema, il matrimonio non è
annullabile o nullo per le medesime cause che rendono invalido ogni
altro atto di volontà, stabilendosi, con le cause
d'impugnazione che in questa sede non rilevano e in rapporto a
quelle relative al consenso, una disciplina specifica della
incapacità dei nubendi, compresa quella di intendere e di
volere (artt. 117, 119 e 120), in deroga a quella generale per la
annullabilità del contratto, di cui agli artt. 1425, 427 e
428 c.c. Peraltro, la chiara incidenza che l'incapacità del
nubendo ha sulla formazione del consenso, comporta che di regola
alle sentenze di annullamento del matrimonio concordatario fondate
su di essa, si è riconosciuto accesso nel nostro
ordinamento, per il quale un accertamento della inidoneità o
incapacità di intendere e di volere o di agire, di uno o
entrambi i nubendi, fa presumere un consenso viziato anche secondo
i principi cogenti interni, tanto che si è riconosciuto/ la
sentenza ecclesiastica di nullità fondata sull'errore
essenziale dell'altra parte su tali incapacità, qualificate
come qualità o connotati permanenti dell'altro coniuge (così
con Cass. 25 novembre 1988, n. 6331, due delle sentenze richiamate
in ricorso e già indicate; sull'incapacità di
assumere gli oneri del matrimonio cfr. pure la recente Cass. 10
maggio 2006, n. 10796).
In ordine alla legittimazione ad
agire per far valere tali incapacità, che l'ordinamento
canonico ha esteso nel tempo ad entrambi i nubendi, in ragione del
peculiare rilievo che nel sacramento ha la capacità di chi
ne è ministro, si è ritenuto (Cass. 24 luglio 1987,
n. 6444) di poter riconoscere in Italia gli effetti della sentenza
ecclesiastica di nullità conseguente all'azione anche di
colui che non sarebbe stato legittimato ad agire per le norme
interne (artt. 119 e 120, comma 1, c.c.).
La disciplina
della legittimazione anche sostanziale non incide sul matrimonio
atto o rapporto e quindi la diversità di essa nelle azioni
di annullamento nei due ordinamenti non comporta una
incompatibilità assoluta della sentenza canonica con
l'ordine pubblico interno.
4.3. Vi è in Italia una
regolamentazione restrittiva dei vizi del consenso, rilevando solo
la violenza e l'errore nei limiti dell'art. 122 c.c.; tali vizi
rilevano se risultano da cause esterne e oggettive, non potendo
quelle interne o soggettive avere rilievo per un atto solenne come
il matrimonio.
Non ha rilievo, inoltre, nel sistema interno,
il dolo, previsto come causa di annullamento del matrimonio
nell'ordinamento canonico e come vizio del consenso negli altri
atti di volontà (artt. 1427 e ss. c.c.); in ordine alla
simulazione, la cui disciplina sopravvenuta nel nuovo diritto di
famiglia (art. 123 c.c.), è diversa, nella nozione e negli
effetti, da quella generale del medesimo istituto negli altri atti
volontari, di cui all'art. 1414 e ss. c.c., vi è la
conferma, nel sistema, dell'assoluta importanza del matrimonio
rapporto, potendosi rilevare l'invalidità dell'atto non
voluto nei suoi effetti.
La sentenza ecclesiastica che
annulla un matrimonio religioso per dolo o riserva mentale,
fattispecie irrilevanti e non incidenti sulla validità del
matrimonio in Italia, è stata ritenuta relativamente
incompatibile con l'ordine pubblico e delibabile, se gli artifizi o
raggiri d'una parte abbiano determinato errori con i caratteri
oggettivi, che l'assimilano a quelli rilevanti nel nostro sistema,
sempre che tale natura emerga da fatti accertati dalla pronuncia
ecclesiastica, eventualmente rivalutata nel giudizio di
delibazione.
La mera volontà di uno dei nubendi di
negare gli effetti del matrimonio, rilevante in sede canonica e nel
sistema interno qualificata come riserva mentale, s'è
ritenuta riconoscibile come causa di invalidità del
matrimonio perché non in contrasto assoluto con l'ordine
pubblico interno, qualora possa accertarsi la intervenuta
manifestazione di tale volontà di non volere i frutti del
matrimonio all'altro nubendo ovvero la conoscenza (o almeno la
conoscibilità), da questo, di tale volontà
unilaterale, per assimilare il caso a quello della simulazione,
considerato pure il rilievo dell'affidamento del destinatario della
dichiarazione, contrastante con gli effetti dell'atto. Si è
così dato rilievo di ordine pubblico alla buona fede, stato
soggettivo cui prima la giurisprudenza e poi le stesse norme del
nuovo diritto di famiglia hanno dato ingresso specifico nella
materia matrimoniale (artt. 129 e 129-bis c.c.).
Si sono
riconosciute efficaci in Italia sentenze ecclesiastiche che hanno
annullato il matrimonio per l'esclusione unilaterale dei bona
matrimonii, se manifestata all'altro nubendo, in rapporto alla
natura bilaterale o unilaterale recettizia degli atti cui è
applicabile la simulazione, integrandosi il fatto da solo rilevante
per l'annullamento nel diritto canonico, con la circostanza della
conoscenza della volontà dell'altro nubendo contrastante con
il consenso espresso, da parte del destinatario di questo, così
individuando una incompatibilità solo relativa con l'ordine
pubblico interno della pronuncia canonica (tra altre Cass. 19
ottobre 2007, n. 22011; 7 dicembre 2005, n. 27078; 28 marzo 2001,
n. 4487).
L'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia
un palese "favor" per la validità del matrimonio,
quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e
oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che
i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla
coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico, non hanno di
regola significato per l'annullamento in sede civile. Così
si è giustamente ritenuto assoluto il contrasto con l'ordine
pubblico interno di una sentenza ecclesiastica di nullità,
fondata sull'apposizione di una condizione al vincolo matrimoniale,
relativa alla residenza familiare, se non manifestata o almeno
conosciuta o conoscibile dall'altro nubendo (in tal senso, Cass. 6
marzo 2003, n. 3339), essendo l'elemento accidentale lo strumento
tipico per dare rilievo ai motivi interni di entrambe le
parti.
Tale ultima pronuncia di legittimità
implicitamente dà rilievo anche al matrimonio-rapporto che,
come si è detto, nell'ordine pubblico italiano ha una
incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla costituzione e
dalla riforma del diritto di famiglia e impedisce di annullare il
matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se
questa è durata per un certo periodo di tempo (artt. 120,
cpv., 121, 3 comma, e 123, cpv., c.c.).
Non appare
condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di
incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri
ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come
relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute
dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo
l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera
condizione di azionabilità, da considerare esterna e
irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione.
Dopo
molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei
comportamenti di coabitazione o della convivenza dei coniugi, la
giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se
rilevate, comportino contrasto assoluto con l'ordine pubblico
interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità
matrimoniale canonica (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796; 7 aprile
2000, n. 4387; 7 aprile 1997, n. 3002; 17 giugno 1990, n. 6552 e 17
ottobre 1989, n. 4166, tra molte, e in senso inverso o difforme, le
precedenti Cass. 12 aprile 1987, n. 5354 e 5358; 3 luglio 1987, n.
5823; 13 giugno 1984, n. 3536 e 19 maggio 1984, n. 1220).
Nel
caso, la eccezione della coabitazione tra i coniugi non s'è
esaminata e prospettata in sede di merito ed è quindi
irrilevante nel giudizio di legittimità, ma appare opportuno
il riferimento ad essa per il carattere di massima della presente
pronuncia sulla questione.
5.1. Salvo il rilievo del
matrimonio rapporto che può sanare l'atto invalido,
confermando il consenso viziato o mancante all'atto dell'assunzione
del vincolo, non possono di regola rilevare nel nostro sistema
fatti antecedenti al matrimonio, che non incidano nei modi di legge
sulla formazione o manifestazione del consenso, ai fini
dell'invalidità e, quindi, nessun rilievo può darsi
all'infedeltà prematrimoniale e all'errore eventuale su di
essa.
La causa di nullità su cui si fonda la sentenza
ecclesiastica di cui si è chiesta la delibazione non è
prevista nel nostro ordinamento né è collegabile a
altre circostanze di fatto, che possano configurare un vizio della
formazione del volere del nubendo, che abbia un qualsiasi rilievo
in sede civile per dar luogo ad un matrimonio invalido.
Nel
sistema interno unici vizi sono, come già detto, violenza ed
errore (art. 122 c.c.), e la maggiore gravità della prima
rispetto al secondo emerge nella incidenza di essa sul rapporto
(art. 128 c.c.).
L'errore rilevante per l'annullamento del
matrimonio, non diversamente da quanto previsto per ogni ipotesi in
cui esso incide sulla formazione del consenso, deve essere
"essenziale".
I principi e le norme cogenti non
impongono nel matrimonio, perché l'errore rilevi, che esso
sia anche "riconoscibile" per l'altra parte non incorsa
nella falsa rappresentazione della realtà (art. 1431 c.c.),
perché non vi è la necessità di tutela
dell'affidamento di essa, in ragione degli elementi oggettivi che
la fanno presumere e comunque prevalendo l'esigenza di certezza
dello status di coniugato per l'ordine pubblico interno su tale
affidamento, a differenza di quanto sembra dedurre il ricorrente,
che afferma di essere stato ingannato e chiede tutela pure per tale
profilo.
L'errore è causa di annullamento del
matrimonio se ricade sull'identità o su qualità
significative della persona dell'altro nubendo, da intendersi come
connotati stabili e permanenti di questo, in analogia a quanto
sancito dall'art. 1429 c.c. e sempre che abbia riguardo alle
circostanze oggettive o tipiche, che seguono, elencate nell'art.
122 c.c.: malattia fisica o psichica o anomalia o deviazione
sessuale che impedisca lo svolgimento della vita coniugale,
condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a
cinque anni prima del matrimonio, dichiarazione di delinquenza
abituale o professionale, condanna per delitti concernenti la
prostituzione, stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da
quello caduto in errore (3° comma, n. 1-5).
Sono quindi
riconoscibili in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniali, fondate su errori riguardanti fatti oggettivi, anche
diversi da quelli di cui all'art. 122 c.c., purché incidenti
su connotati o "qualità" ritenute significative in
base ai valori usuali e secondo la coscienza sociale comune, che
abbiano determinato al matrimonio chi è caduto in errore
(Cass. 16 novembre 2005, n. 23073).
In caso di dolo, non
basta accertare che l'errante non avrebbe prestato il suo consenso
senza tale indotta falsa rappresentazione della realtà di
fatto, ma occorre, per la delibazione, che questa riguardi casi
comparabili con quelli oggettivi, permanenti e tassativi di cui
sopra.
Per l'errore essenziale descritto, in base alla
disciplina interna, se è possibile una valutazione del
giudice, in ordine ad es. alla gravità della malattia sulla
quale è caduto l'errore o all'incidenza delle circostanze
ignorate sullo svolgimento della vita coniugale
(matrimonio-rapporto), tali valutazioni di merito del giudice
canonico, sulle quali nessuna verifica o controllo può
effettuare il giudice italiano, ai sensi dell'art. 4-b del
protocollo addizionale del 1984, non rilevano se prima non risulta
che la falsa rappresentazione della realtà ha riguardato
fatti oggettivi e ha inciso sulla ignoranza di caratteristiche o
connotati stabili costituenti qualità permanenti della
persona dell'altro nubendo. Nessuna incidenza può avere per
i principi cogenti del nostro ordinamento l'errore incorso (anche
se indotto) su comportamenti temporanei e occasionali, che nel
nostro sistema danno luogo a un vizio del volere irrilevante in
ogni atto volontario, quale è l'errore sul motivo,
significativo invece in sede canonica e per il matrimonio
religioso.
Appare certo che, anche a non tener conto che la
menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro (art. 1426
c.c.) per carpire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha
dato luogo ad un errore riguardante una condotta temporanea di
infedeltà prematrimoniale dell'altro nubendo, nel rapporto
di fatto precedente l'atto di matrimonio, nel quale la regola è
quella della libertà e non è previsto un obbligo di
fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di
separazione, per un eventuale addebito.
L'errore sulla
fedeltà della fidanzata che, nel caso, la bugia di questa ha
determinato, non può avere la rilevanza oggettiva che lo
rende essenziale ai sensi dell'ordine pubblico interno e, anche se
avesse determinato al matrimonio il ricorrente, non costituisce
vizio del consenso rilevante nel nostro sistema, non riguardando un
fatto assimilabile a quelli oggettivi e tipici sopra
indicati.
Solo se la condotta prematrimoniale avesse indotto
in un errore su connotati stabili e permanenti del nubendo, poteva
riconoscersi il rilievo di esso per l'annullamento del matrimonio
anche in Italia, come è accaduto ad es. nel matrimonio con
errore sulla transessualità o omosessualità
dell'altro nubendo, la cui nullità canonica è stata
esattamente riconosciuta conforme all'ordine pubblico italiano
(Cass. 7 aprile 2000, n. 4387).
L'errore non può
avere rilievo per l'annullamento del matrimonio, in un caso
assolutamente incompatibile con le fattispecie tipiche del nostro
ordinamento, come è stato per quello oggetto della nullità
matrimoniale dichiarata dai giudici ecclesiastici, che sì è
chiesta dal ricorrente di riconoscere in Italia.
In rapporto
alla questione di massima di particolare importanza rimessa a
questa corte a sezioni unite può enunciarsi il seguente
principio di diritto da cui non si è distaccata la sentenza
impugnata dal D., il cui ricorso deve quindi rigettarsi: "Non
ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia
nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come
incidenti sull'iter formativo del volere anche a motivi e al foro
interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico,
per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla
formazione e manifestazione della volontà dei nubendi,
viziandola o facendola mancare. L'errore, se indotto da dolo, che
rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se
accertato come causa di invalidità in una sentenza
ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa
in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione
della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze
oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti,
qualificanti la persona dell'altro nubendo".
Esattamente
la Corte di merito ha ritenuto in contrasto assoluto con l'ordine
pubblico interno la rilevanza, sulla formazione del volere dei
nubendi, data in sede canonica ad un errore soggettivo e ha negato
il riconoscimento della efficacia della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio nel caso, nel quale la rilevanza
della ignoranza da uno dei nubendi sull'infedeltà dell'altro
prima del matrimonio, è certa in attuazione delle istanze
etiche che sottostanno al matrimonio religioso e alla specificità
del diritto canonico, ma non è assolutamente compatibile con
l'ordine pubblico italiano.
Resta assorbita ogni censura
sulle carenze motivazionali della sentenza impugnata come il
dedotto mancato esame dell'ordine pubblico processuale, considerato
il contrasto con quello sostanziale esattamente rilevato dalla
Corte d'appello di Trieste.
6. Il ricorso deve quindi
complessivamente rigettarsi, perché la sentenza impugnata,
anche se con motivazione meno articolata, perviene a un dispositivo
conforme a legge (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), avendo
esattamente negato il riconoscimento in Italia delle disposizioni e
degli effetti di una sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio per vizio del consenso in contrasto assoluto con
l'ordine pubblico italiano.
Nulla deve disporsi per le
spese, che restano a carico del D., non essendosi l'intimata difesa
in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.