LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Sentenza 28.4.2011 n. 19105
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. Presidente - del 28/04/2011 -
Dott. TADDEI Margherita Consigliere - SENTENZA -
Dott. BRONZINI Giuseppe Consigliere - N. 942/ -
Dott. CHINDEMI Domenico rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE -
Dott. VERGA Giovanna Consigliere - N. 50004/2010 -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A. - E.E.
avverso l'ordinanza n. 1652/2010 TRIB. Libertà di NAPOLI, del 16/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 16/9/2010, confermava il decreto di sequestro preventivo del conto corrente intestato a I.G., destinato, in base alla prospettiva accusatorie, a far confluire somme indebitamente erogate dall'INPS nell'ambito di un procedimento penale per truffa derivante dalla accredito di fittizi contributi previdenziali e indebite liquidazione dell'indennità di disoccupazione, molte delle quali mediante accredito su diversi conti correnti. Proponeva ricorso per cassazione I.G. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in mancanza di indizi sulla titolarità solo formale del conto corrente in capo allo stesso e alla strumentalità del conto corrente ai fini della commissione di reati, trattandosi di conto corrente appartenente a terzo estraneo al reato.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 4, Sentenza n. 32964 del 01/07/2009 Cc. (dep. 12/08/2009) Rv. 244797; Sez. 5, Sentenza n. 11287 del 22/01/2010 Cc. (dep. 24/03/2010) Rv. 246358).
Il ricorrente risulta intestatario di uno dei conti correnti sequestrati, indicato nel decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal PM in data 11 giugno 2010, in quanto destinato a ricevere somme indebitamente erogate dall'INPS. Il difensore ha contestato il nesso di pertinenzialità tra il conto corrente intestato al proprio assistito e i reati per i quali si procede. Per legittimare il sequestro preventivo, invero, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e una persona, giacché a norma dell'art. 321 c.p.p.: a) non è indispensabile per adottare la misura che sia individuato il responsabile del reato stesso; b) la misura può colpire anche cose di proprietari di terzi estranei al reato, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato.
Nella fattispecie non vi motivazione, nel provvedimento impugnato, delle modalità con cui importi di denaro di provenienza illecita siano confluiti sul conto corrente del ricorrente e della necessità di sequestrare l'intero conto corrente del terzo e non solo le somme di provenienza illecita confluite sul predetto conto.
Anche se in sede cautelare, l'esigenza di prevenire la commissione dei reati prevale sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole, occorre che il diritto del terzo non venga sacrificato oltremisura, ove siano possibili misure gradate e diverse che, salvaguardando le esigenze cautelari, consentano un minor sacrificio del diritto del terzo.
Va, conseguentemente, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011