Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 1° giugno 2006, n. 13025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Industrie Ceramiche C.C. ha convenuto in giudizio l'INAIL
chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa dell'Istituto assicuratore,
che aveva contestato alla società il mancato computo, ai fini del calcolo dei
premio supplementare per il rischio silicosi, afferente al periodo dal 1°
gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
esposti al rischio silicotigeno per i periodi di ferie, assenza per malattia e
congedo straordinario.
Il giudice adito
ha accolto la domanda della società ricorrente, con decisione confermata dal
Tribunale di Modena con la sentenza oggi impugnata. Ad avviso del giudice dell'appello,
la norma dettata dall'art. 1 del d.m. 20 giugno 1988 per la determinazione, ai
sensi dell'art. 154 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, del premio
supplemEntare per la silicosi, contiene una regolamentazione particolare che
esclude, dato il nesso tra premio e rischio concreto di lavorazione, il calcolo
dello stesso anche sulla parte di retribuzione dovuta per i periodi di assenza.
Avverso tale
sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al
quale la s.p.a. Gruppo C.R. (nella quale si è fusa per incorporazione la
società Industrie Ceramiche C.C.) resiste con controricorso.
La causa è stata
assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in relazione al contrasto
di giurisprudenza registrato in ordine a questo specifico profilo dei criteri
di calcolo del premio in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia i vizi di violazione e
falsa applicazione degli artt. 29, 153, 154 d.P.R. 1124/1965 e del d.m. 20
giugno 1988, nonché difetto di motivazione, sostenendo che - contrariamente a
quanto ritenuto dai giudici di merito - il calcolo del premio supplementare per
la silicosi è svincolato dalla durata dell'attività lavorativa nel periodo in
cui il dipendente è stato addetto alla lavorazione morbigena.
Il motivo è
fondato. La disciplina in materia, dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilisce (art. 153, primo comma) che «i datori di lavoro, che svolgono
lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere
un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari
specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di
amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle
mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio,
cantiere ecc.»; il calcolo deve essere così compiuto sulla frazione del monte
retributivo complessivo pari al rapporto tra i salari dei soli lavoratori
esposti al rischio silicotigeno e il complesso delle retribuzIoni erogate a
tutti i lavoratori addetti allo stabilimento.
Come previsto
dal successivo art. 154, «i criteri per la determinazione dei premio
supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità
della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro».
Il d.m. 20
giugno 1988 contiene la tabella in base alla quale è fissato il tasso medio per
la determinazione del premio, in base al criterio di calcolo del rapporto di
incidenza considerato dal citato art. 153 del t.u. L'art. 1 del medesimo d.m.
stabilisce che «sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle
giornate di paga dei dipendenti addetti alle lavorazioni morbigene, anche nel
caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse»: con
una precisazione che non era contenuta nel precedente d.m. 14 novembre 1978,
ove veniva solo richiamato il criterio del suddetto rapporto tra salari
specifici e retribuzioni complessive di tutti gli addetti.
Secondo
l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze 23
ottobre 2003, n. 15865 e 29 marzo 2005, n. 6602, il calcolo del premio
supplementare deve intendersi svincolato dall'effettività dell'esposizione e
dalla durata dell'attività lavorativa, nell'ambito del periodo in cui il
dipendente è stato addetto alla lavorazione morbigena, e pertanto deve tenere
in considerazione l'intero salario, inclusi in esso anche gli emolumenti
afferenti ai periodi di ferie, congedo e malattia.
Questo indirizzo
riferisce il criterio di calcolo al principio posto dall'art. 41 del t.u. di
cui al d.P.R. 1124/1965, a norma del quale il premio dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali si calcola sull'ammontare
complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o,
comunque da assUmersi ai sensi di legge, ai prestatori d'opera compresi
nell'obbligo di assicurazione; principio che opera in base alla regola posta
dall'art. 29 del medesimo t.u. (nel testo sostituito dall'art. 12 della l. 30
aprile 1969, n. 153), secondo cui ai fini della determinazione della base
imponibile per il calcolo dei contributi si considera retribuzione tutto ciò
che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo
di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Da tale
impostazione dissente Cass. 21 dicembre 2004, n. 23674, secondo cui invece la
retribuzione per ferie, congedi e malattie va esclusa dal calcolo del premio
supplementare. Tale decisione, fondata sul rilievo che il rischio silicotigeno
presuppone una esposizione effettiva, trae argomenti dalla commisurazione del
premio supplementare alla giornata lavorativa, nonché dal significato del
termine «salario» usata nel citato art. 153 del t.u. del 1965.
La Corte ritiene
di condividere la soluzione indicata dalle due prime pronunce ricordate, che si
basa su rilievi sistematici attinenti alla regola generale enunciata dal
ricordato art. 41 di tale testo normativo per il calcolo del premio
assicurativo, rilievi non contraddetti dalle disposizioni specifiche dettate
per la determinazione dei premio supplementare di cui all'art. 153 dei medesimo
t.u.
Nella specie non
rilevano, ratione temporis, le innovazioni introdotte in tema di base
imponibile previdenziale dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che
ha sostituito l'art. 29 del t.u., e, per quanto riguarda il sistema tariffario,
dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (che non modifica peraltro le disposizioni
attinenti al calcolo del premio supplementare).
D'altro canto,
come rileva correttamente Cass. n. 23674/2004, i decreti ministeriali emanati
hanno la natura di regolamenti delegati, sicché le norme ivi contenute sono
oggetto di diretta interpretazione della Corte di Cassazione.
Ciò premesso, si
deve osservare che nell'assetto normativo sopra indicato la regola di cui agli
artt. 29 e 41 del t.u. del 1965 impone di considerare, ai fini del calcolo del
contributo, l'ammontare complessivo delle attribuzioni patrimoniali
riconosciute a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro,
indipendentemente dal riferimento del corrispettivo ad una data frazione
temporale del rapporto di lavoro.
Il criterio di
calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 non comporta una deroga a
questa regola generale, posto che uno dei termini del rapporto di incidenza,
considerato a tal fine, è rappresentato dal complesso delle mercedi di tutti
gli addetti (determinato in base a questa regola), sicché la frazione della
retribuzione complessiva costituita dai salari specifici dei lavoratori esposti
al rischio silicotigeno deve ripeterne il carattere in modo omogeneo. Una
conferma si trae dal rilievo che le retribuzioni specifiche coincidono con il
complesso delle retribuzioni generali quando tutti i lavoratori di uno
stabilimento siano esposti (per tutto l'arco dell'anno) al rischio, perché in
questo caso la percentuale di incidenza fissata dalla tabella arriva al 100%.
Secondo
l'orientamento qui disatteso, la citata disposizione dell'art. 1 del d.m. 20
giugno 1988 confermerebbe, mediante il riferimento del rapporto di incidenza
all'intera giornata di paga dei lavoratori esposti al rischio, l'esclusione dal
calcolo dei giorni non lavorati. In proposito Cass. 23674/2004 cit. ricorda che
nella vigenza dei precedenti decreti ministeriali (in cui mancava la
precisazione contenuta nell'ultima parte della norma sopra riportata) si era
soStenuta la limitazione dei computo del salario specifico in relazione
all'esposizione a rischio solo per una parte della giornata; limitazione
peraltro esclusa dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento (cfr. Cass.
8 giugno 1985 n. 3488, 6 febbraio 1986 n. 764, 22 luglio 1987 n. 6388; v. anche
Cass. 9 gennaio 1991 n. 105). Da ciò si desume che il d.m. del 1988 avrebbe
precisato una nozione di salario specifico ancorata alla unità temporale della
«giornata di paga».
In realtà,
questo dato non fornisce alcun valido argomento, dal momento che i precedenti
da ultimo richiamati confermano invece - con l'affermazione del principio
secondo cui il premio supplementare non subisce una decurtazione proporzionale
con riferimento al tempo di concreta esposizione - l'irrilevanza della
dimensione temporale dei rischio ambientale considerato dalla legge, che
sussiste indipendentemente dalla durata dell'esposizione (salva la possibilità,
prevista dall'art. 2 del d.m. del 1988, di applicazione in misura inferiore del
tasso previsto dalla tabella in rapporto alla effettiva entità intrinseca del
rischio).
A sostegno
dell'interpretazione proposta da Cass. 23674/2004 non possono del resto trarsi
argomenti dalla utilizzazione, rispettivamente nell'art. 153 del t.u. e
nell'art. 1 del d.m. del 1988, dei termini «salario» e «giornata di paga». Né
l'uno né l'altro, data la varietà dei termini usati in questa materia dal
legislatore per indicare l'obbligazione retributiva, valgono a designare
univocamente erogazioni correlate ad effettive, singole prestazioni lavorative
nell'unità di tempo, piuttosto che la retribuzione riferita, in base al
principio di corrispettività, alla permanenza del rapporto di lavoro.
Conclusivamente,
va quindi riaffermato il principio secondo cui il premio supplementare di cui
all'art. 153 del t.u. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al
rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi va calcolato sull'intera
retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi
e malattie.
In accoglimento
del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con il rinvio della
causa ad altro giudice, designato come in dispositivo, che si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese alla Corte di Appello di Bologna.