LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 5.10.2010 n. 20715
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza
sul ricorso 20594/2009 proposto da:
M.P., - ricorrente -
contro
I.N.P.S. - controricorrente -
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, - controricorrente – COMUNE DI X;- intimato -
avverso la sentenza n. 1502/2008 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 29/9/2008; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15.07.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo.
Fatto e Diritto
M.P. Si rivolse al giudice del lavoro di Lecce per ottenere l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e della L. 11 febbraio 1980, n. 18.
Accolta la domanda con decorrenza 1.11.05, proponeva appello l’assicurata contestando l’accertamento del c.t.u. E chiedendo il riconoscimento del diritto dalla data della domanda amministrativa.
La Corte di appello di Lecce, disposto il rinnovo della consulenza, con sentenza del pubblicata il 29.9.08 condivideva il giudizio medico- legale espresso dall’ausiliare e, rilevata la corrispondenza del suo giudizio con quello espresso nel giudizio di primo grado, rigettava l’impugnazione.
Con il ricorso ora in esame l’attrice chiedeva la cassazione della sentenza di appello per i seguenti motivi: a) carenza di motivazione a proposito dell’accertamento dello stato patologico dell’assicurata ai fini dello spostamento della decorrenza del diritto alla prestazione; b) violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 508 del 1988, art. 1, circa l’accertamento delle condizioni soggettive richieste per la concessione della prestazione.
L’INPS ed il Ministero dell’Economia e Finanze si difendevano con controricorso. Il Comune di X, cui pure era notificato il ricorso, non svolgeva attività difensiva.
Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.
Il ricorso è infondato.
In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata, v. da ultimo Cass. 29.4.09 n. 9988 e 3.4.08 n. 8654).
Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma sono acriticamente richiamate le osservazioni dedotte nel giudizio di merito, prima a base dell’atto di appello e poi avverso l’accertamento peritale, basate le prime su documentazione poi presa in esame e valutata dal consulente tecnico e le seconde su valutazioni estremamente generiche.
Non contestando validamente la sentenza impugnata, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nulla deve statuirsi in punto di spese, trattandosi di domanda avente ad oggetto prestazione assistenziale proposta prima dell’ottobre 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2010