Protocollo d'intesa tra
l' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro
e
il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro
Premessa
-
Considerato che l’INAIL pratica una sistematica
politica di confronto attivo con le Associazioni di categoria dei datori di
lavoro e con gli Ordini professionali, al fine di valutarne in modo organico i
bisogni;
-
Considerato che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, ha inteso privilegiare il rapporto organico con l’INAIL
costituendo un’apposita Commissione di Studio e Lavoro per il confronto con
l’Istituto;
-
Considerato il ruolo preminente che i Consulenti del lavoro ricoprono nella
gestione delle posizioni assicurative aziendali;
-
Considerato che l’INAIL ed i Consulenti del Lavoro,
nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, hanno sempre perseguito
l’obiettivo della qualità del servizio reso al cliente;
-
Ritenuto che l’attuazione delle rispettive politiche di attenzione
al cliente non può prescindere dall’impianto di un efficace sistema di
confronto tra l’INAIL ed i Consulenti del Lavoro;
-
Considerato che il protocollo d’intesa sottoscritto
tra le parti il 15 luglio 1993 richiede una rivisitazione per adeguarne
contenuti e modalità attuative rispetto al mutamento
del quadro normativo, alla evoluzione tecnologica, alle maggiori aspettative
del cliente;
- Vista la legge n.
12 dell’11 novembre 1979, istitutiva dell’Ordinamento dei Consulenti del
lavoro,
-
Visti la direttiva CEE n. 253 del
1984 e il decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992 che riconoscono ai
professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, la titolarità di un
ruolo sociale e dinamico nell’adempimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali;
tra
l’INAIL e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulla
base della pari dignità e nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si conviene e
si stipula quanto segue:
1. Parte generale
La presente convenzione sostituisce il
precedente protocollo d’intesa sottoscritto dall’INAIL e dal Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 15 luglio 1993.
Le parti convengono sulla necessità e opportunità di ampliare i temi e
le occasioni di confronto per sviluppare ed adottare ogni utile iniziativa
intesa a migliorare, nel rispetto dei reciproci ruoli, il servizio reso al
cliente.
In
linea generale formeranno oggetto di confronto le problematiche connesse alle
disposizioni legislative, alla introduzione di
innovazioni operative da parte dell’Istituto e agli altri argomenti per i quali
se ne ravvisi la necessità.
Più in particolare vengono individuate le seguenti
aree tematiche di confronto:
2. Consultazioni a livello centrale
L’INAIL ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, allo
scopo di determinare organiche ed efficaci condizioni di confronto, deliberano
l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per esaminare gli argomenti
indicati nella parte generale del presente protocollo di intesa.
Le
consultazioni saranno effettuate in modo da prevenire quanto più possibile situazioni che possano produrre effetti negativi
sulla funzionalità dei servizi reciprocamente resi al cliente e sulla ottimale
operatività delle parti contraenti.
Il
tavolo tecnico si riunirà con periodicità mensile ed in tutte le occasioni in
cui ciascuna delle parti ne ravviserà l’opportunità a
fronte di problematiche contingenti ed urgenti.
Fanno parte del tavolo tecnico permanente i Funzionari appositamente designati
dell’Istituto, eventualmente integrati di volta in volta da esperti sulle
problematiche in discussione, ed i Rappresentanti del Consiglio Nazionale dei
Consulenti del lavoro, previamente designati ed
accreditati.
Ove ritenuto necessario, a fronte di aspetti di
particolare complessità, potranno essere istituiti, comitati tecnici di
approfondimento che riferiranno sugli esiti della attività svolta al tavolo
tecnico.
Le modalità operative di funzionamento del tavolo
tecnico verranno definite nell’ambito del tavolo stesso.
3. Consultazioni a livello locale
Presso le Direzioni regionali e le Sedi territoriali dell’INAIL, anche senza la
stipula di appositi protocolli d’intesa ma quale
derivazione del presente accordo, verranno attivati incontri periodici e
sistematici fra funzionari dell’INAIL e rappresentanti dei Consulenti del
lavoro designati dai Consigli provinciali.
Gli
incontri a livello regionale saranno finalizzati a:
-
promuovere l’avvio dei confronti a livello di sedi territoriali;
- monitorare l’andamento delle attività e riportarne i
risultati al tavolo tecnico;
- affrontare le problematiche non risolvibili a livello provinciale;
-
segnalare al tavolo tecnico le criticità che non possono trovare soluzione a
livello regionale.
Gli incontri a livello provinciale saranno finalizzati a:
- attuare le iniziative definite dal tavolo tecnico a livello
centrale assicurandone l’adattabilità e l’efficacia rispetto alle specifiche esigenze
del territorio;
- esaminare e definire, a livello locale, ipotesi di lavoro o
soluzioni operative sulle problematiche di comune interesse;
-
riportare al livello regionale gli esiti dell’attività svolta e le eventuali
problematiche non risolvibili direttamente a livello locale.
Le
parti si riuniranno con periodicità almeno trimestrale ed in tutte le occasioni
in cui se ne ravvisi la necessità a fronte di
problematiche contingenti ed urgenti.
Le
modalità operative per lo svolgimento dei confronti
verranno definite congiuntamente in sede locale.
4. Repressione dell’abusivismo professionale
Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce interesse per l’Istituto
e per il cliente l’esercizio della professione unicamente da parte di soggetti
legittimati ai sensi della legge n. 12 dell’11 gennaio
1979. Da qui la necessità di predisporre ed attuare ogni mezzo utile per
reprimere fenomeni di abusivismo.
In
tale ottica, è autorizzata la trattazione delle pratiche
INAIL unicamente da parte dei soggetti autorizzati dalla citata legge 12/1979,
provvisti del tesserino professionale, e dei loro collaboratori di volta in
volta designati con specifica delega.
L’INAIL
si impegna, compatibilmente con le esigenze
organizzative ed operative delle singole Sedi, a promuovere l’istituzione di
sportelli riservati ai Consulenti del lavoro ed agli altri soggetti abilitati
ai sensi di legge.
Il
Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e l’INAIL promuovono
l’acquisizione dei dati anagrafici dei Consulenti del lavoro e delle relative
aziende rappresentate, per il completamento di un archivio informatico
finalizzato alla lotta all’abusivismo e alla erogazione di servizi INAIL
riservati ai soggetti registrati nella base dati, garantendo la riservatezza
dei dati acquisiti.
5. Lotta all’evasione contributiva
Le
parti si danno atto del reciproco interesse alla regolarità contributiva da
parte delle aziende. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro si impegna a collaborare con l’INAIL nello studio e
nell’attuazione di iniziative finalizzate alla lotta all’evasione contributiva.
6. Compilazione della modulistica
Le
consultazioni preventive a livello nazionale e locale dovranno prestare
particolare attenzione alla modulistica di comune interesse, sia per quanto
riguarda la struttura, la veste tecnico-grafica ed il contenuto della medesima,
sia per ciò che riguarda la sua distribuzione.
In tali sedi dovranno essere raggiunte intese finalizzate ad ottenere una
corretta e chiara compilazione dei moduli in uso, al fine di agevolare
l’operatività delle parti, ridurre i tempi di elaborazione
e ricezione dei moduli, incrementare la qualità dei dati.
7. Utilizzazione
dei mezzi informatici
Le
parti riconoscono nell’utilizzo sempre maggiore delle procedure automatizzate,
che consentono lo sfruttamento delle potenzialità fornite dallo sviluppo delle
tecnologie informatiche, uno strumento essenziale per la razionalizzazione
delle procedure gestionali del rapporto assicurativo.
Ad
esse, sia l’INAIL che i Consulenti del lavoro puntano
per la massima efficienza delle rispettive operatività e funzioni: tale comune
obiettivo porterà all’intensificazione dei contatti tra l’Istituto e
rappresentanti dell’Ordine dei consulenti del lavoro per l’approfondimento e lo
studio delle varie problematiche concernenti la realizzazione dei collegamenti telematici. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del
lavoro si impegna a promuovere tra i propri iscritti
l’utilizzo esclusivo dei canali telematici per gli
adempimenti connessi all’autoliquidazione e alla
denuncia nominativa assicurati. Ulteriori accordi, in
sede di tavolo tecnico permanente, saranno raggiunti per l’attivazione di altri
servizi on line compatibili con le specifiche esigenze dei Consulenti del
lavoro, con riferimento a: denuncia di esercizio, denuncia di variazione,
denuncia di cessazione, denuncia di infortunio, simulatore per il calcolo dei
premi, visualizzazione dello stato della pratica, ecc.. L’INAIL assicurerà, in
ogni caso, il rilascio di ricevute individuali per ciascun studio e/o azienda
al fine di certificare l’avvenuto adempimento.
L’INAIL si impegna a individuare soluzioni tecniche
per informare i Consulenti del lavoro registrati nella banca dati di cui al
punto 4 della presente convenzione – con congruo anticipo rispetto alla rituale
notifica al cliente interessato – della emissione di avvisi bonari o altre note
di rettifica.
La individuazione
delle modalità di effettuazione delle comunicazioni sono demandate al tavolo
tecnico permanente nazionale.
8. Contenimento e gestione del contenzioso
L’INAIL
ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano a contenere al massimo il contenzioso
giudiziario in materia assicurativa, attivando a tal fine ogni opportuno
strumento.
In
particolare le parti effettueranno specifici confronti
sulle materie oggetto di contenzioso in modo da prevenire situazioni di
incertezza normativa, interpretativa e operativa.
9. Attività di formazione
Le
parti riconoscono un ruolo essenziale alla formazione ed informazione degli
attori nel mondo del lavoro per la corretta osservanza delle norme e dei
relativi adempimenti attuativi.
In tale prospettiva si impegnano a valutare la
realizzazione di iniziative comuni rivolte alla crescita culturale e
professionale delle aziende, dei consulenti del lavoro e dei funzionari
dell’Istituto, allo scopo di:
-
sviluppare la conoscenza delle norme e delle prassi che regolano la materia;
-
affrontare le problematiche emergenti e contingenti;
-
valorizzare i rispettivi ruoli e funzioni.
Potranno
pertanto essere assunte iniziative congiunte per la effettuazione
di corsi di formazione, seminari, convegni e per la realizzazione di strumenti
editoriali, anche avvalendosi di tecnologie informatiche.
10. Politiche di prevenzione e protezione
Le
parti riconoscono l’opportunità di esercitare incisive e comuni azioni per lo
sviluppo di iniziative miranti al miglioramento delle
condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tale ambito
l’esercizio di un ruolo più attivo da parte dei Consulenti del lavoro
nell’organizzazione della prevenzione, deve essere considerato un fondamentale
strumento per il raggiungimento dei comuni obiettivi.
L’INAIL
ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano a attivare azioni comuni per diffondere la
conoscenza e l’applicazione dei meccanismi premiali previsti dal sistema
tariffario per gli interventi di prevenzione e protezione.
Le
parti, riconoscendo l’importanza dell’analisi del fenomeno infortunistico per
l’attuazione di efficaci politiche di prevenzione, si
impegnano a promuovere iniziative finalizzate a garantire la qualità delle
informazioni contenute nella denunce di infortunio e di malattia professionale.
In sede di tavolo tecnico permanente nazionale verranno
individuati gli ambiti di intervento e gli strumenti per la realizzazione delle
azioni congiunte previste al punto 1 della presente convenzione.
11. Azioni sugli Organi legislativi
Considerato
il reciproco interesse a svolgere le proprie funzioni in un contesto
normativo chiaro ed opportunamente funzionale, l’INAIL ed i Consulenti del
Lavoro effettueranno scambio di informazioni e valutazioni al fine di
preventivare i possibili effetti derivanti da norme in corso di approvazione.
In caso di identità di vedute le conseguenti
valutazioni potranno essere rappresentate, anche congiuntamente, ai competenti
organi di governo e legislativi.
Roma, 1 agosto 2003
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