Protocollo d'intesa tra
l' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

e


il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

 

Premessa

- Considerato che l’INAIL pratica una sistematica politica di confronto attivo con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e con gli Ordini professionali, al fine di valutarne in modo organico i bisogni;

- Considerato che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inteso privilegiare il rapporto organico con l’INAIL costituendo un’apposita Commissione di Studio e Lavoro per il confronto con l’Istituto;

- Considerato il ruolo preminente che i Consulenti del lavoro ricoprono nella gestione delle posizioni assicurative aziendali;

- Considerato che l’INAIL ed i Consulenti del Lavoro, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, hanno sempre perseguito l’obiettivo della qualità del servizio reso al cliente;

- Ritenuto che l’attuazione delle rispettive politiche di attenzione al cliente non può prescindere dall’impianto di un efficace sistema di confronto tra l’INAIL ed i Consulenti del Lavoro;

- Considerato che il protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti il 15 luglio 1993 richiede una rivisitazione per adeguarne contenuti e modalità attuative rispetto al mutamento del quadro normativo, alla evoluzione tecnologica, alle maggiori aspettative del cliente;

- Vista la legge n. 12 dell’11 novembre 1979, istitutiva dell’Ordinamento dei Consulenti del lavoro,

- Visti la direttiva CEE n. 253 del 1984 e il decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992 che riconoscono ai professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, la titolarità di un ruolo sociale e dinamico nell’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali;

tra l’INAIL e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulla base della pari dignità e nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si conviene e si stipula quanto segue:

1.     Parte generale

La presente convenzione sostituisce il precedente protocollo d’intesa sottoscritto dall’INAIL e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 15 luglio 1993.
Le parti convengono
sulla necessità e opportunità di ampliare i temi e le occasioni di confronto per sviluppare ed adottare ogni utile iniziativa intesa a migliorare, nel rispetto dei reciproci ruoli, il servizio reso al cliente.

In linea generale formeranno oggetto di confronto le problematiche connesse alle disposizioni legislative, alla introduzione di innovazioni operative da parte dell’Istituto e agli altri argomenti per i quali se ne ravvisi la necessità.


Più in particolare vengono individuate le seguenti aree tematiche di confronto:

2. Consultazioni a livello centrale
L’INAIL ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, allo scopo di determinare organiche ed efficaci condizioni di confronto, deliberano l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per esaminare gli argomenti indicati nella parte generale del presente protocollo di intesa.

Le consultazioni saranno effettuate in modo da prevenire quanto più possibile situazioni che possano produrre effetti negativi sulla funzionalità dei servizi reciprocamente resi al cliente e sulla ottimale operatività delle parti contraenti.

Il tavolo tecnico si riunirà con periodicità mensile ed in tutte le occasioni in cui ciascuna delle parti ne ravviserà l’opportunità a fronte di problematiche contingenti ed urgenti.
Fanno parte del tavolo tecnico permanente i Funzionari appositamente designati dell’Istituto, eventualmente integrati di volta in volta da esperti sulle problematiche in discussione, ed i Rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, previamente designati ed accreditati.
Ove ritenuto necessario, a fronte di aspetti di particolare complessità, potranno essere istituiti, comitati tecnici di approfondimento che riferiranno sugli esiti della attività svolta al tavolo tecnico.
Le modalità operative di funzionamento del tavolo tecnico verranno definite nell’ambito del tavolo stesso.

3. Consultazioni a livello locale
Presso le Direzioni regionali e le Sedi territoriali dell’INAIL, anche senza la stipula di appositi protocolli d’intesa ma quale derivazione del presente accordo, verranno attivati incontri periodici e sistematici fra funzionari dell’INAIL e rappresentanti dei Consulenti del lavoro designati dai Consigli provinciali.

Gli incontri a livello regionale saranno finalizzati a:

- promuovere l’avvio dei confronti a livello di sedi territoriali;

- monitorare l’andamento delle attività e riportarne i risultati al tavolo tecnico;
- affrontare le problematiche non risolvibili a livello provinciale;

- segnalare al tavolo tecnico le criticità che non possono trovare soluzione a livello regionale.


Gli incontri a livello provinciale saranno finalizzati a:


- attuare le iniziative definite dal tavolo tecnico a livello centrale assicurandone l’adattabilità e l’efficacia rispetto alle specifiche esigenze del territorio;

- esaminare e definire, a livello locale, ipotesi di lavoro o soluzioni operative sulle problematiche di comune interesse;

- riportare al livello regionale gli esiti dell’attività svolta e le eventuali problematiche non risolvibili direttamente a livello locale.

Le parti si riuniranno con periodicità almeno trimestrale ed in tutte le occasioni in cui se ne ravvisi la necessità a fronte di problematiche contingenti ed urgenti.

Le modalità operative per lo svolgimento dei confronti verranno definite congiuntamente in sede locale.

4. Repressione dell’abusivismo professionale
Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce interesse per l’Istituto e per il cliente l’esercizio della professione unicamente da parte di soggetti legittimati ai sensi della legge n. 12 dell’11 gennaio 1979. Da qui la necessità di predisporre ed attuare ogni mezzo utile per reprimere fenomeni di abusivismo.

In tale ottica, è autorizzata la trattazione delle pratiche INAIL unicamente da parte dei soggetti autorizzati dalla citata legge 12/1979, provvisti del tesserino professionale, e dei loro collaboratori di volta in volta designati con specifica delega.

L’INAIL si impegna, compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative delle singole Sedi, a promuovere l’istituzione di sportelli riservati ai Consulenti del lavoro ed agli altri soggetti abilitati ai sensi di legge.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e l’INAIL promuovono l’acquisizione dei dati anagrafici dei Consulenti del lavoro e delle relative aziende rappresentate, per il completamento di un archivio informatico finalizzato alla lotta all’abusivismo e alla erogazione di servizi INAIL riservati ai soggetti registrati nella base dati, garantendo la riservatezza dei dati acquisiti.

5. Lotta all’evasione contributiva

Le parti si danno atto del reciproco interesse alla regolarità contributiva da parte delle aziende. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro si impegna a collaborare con l’INAIL nello studio e nell’attuazione di iniziative finalizzate alla lotta all’evasione contributiva.

6. Compilazione della modulistica

Le consultazioni preventive a livello nazionale e locale dovranno prestare particolare attenzione alla modulistica di comune interesse, sia per quanto riguarda la struttura, la veste tecnico-grafica ed il contenuto della medesima, sia per ciò che riguarda la sua distribuzione.
In tali sedi dovranno essere raggiunte intese finalizzate ad ottenere una corretta e chiara compilazione dei moduli in uso, al fine di agevolare l’operatività delle parti, ridurre i tempi di elaborazione e ricezione dei moduli, incrementare la qualità dei dati.


7. Utilizzazione dei mezzi informatici

Le parti riconoscono nell’utilizzo sempre maggiore delle procedure automatizzate, che consentono lo sfruttamento delle potenzialità fornite dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, uno strumento essenziale per la razionalizzazione delle procedure gestionali del rapporto assicurativo.

Ad esse, sia l’INAIL che i Consulenti del lavoro puntano per la massima efficienza delle rispettive operatività e funzioni: tale comune obiettivo porterà all’intensificazione dei contatti tra l’Istituto e rappresentanti dell’Ordine dei consulenti del lavoro per l’approfondimento e lo studio delle varie problematiche concernenti la realizzazione dei collegamenti telematici. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro si impegna a promuovere tra i propri iscritti l’utilizzo esclusivo dei canali telematici per gli adempimenti connessi all’autoliquidazione e alla denuncia nominativa assicurati. Ulteriori accordi, in sede di tavolo tecnico permanente, saranno raggiunti per l’attivazione di altri servizi on line compatibili con le specifiche esigenze dei Consulenti del lavoro, con riferimento a: denuncia di esercizio, denuncia di variazione, denuncia di cessazione, denuncia di infortunio, simulatore per il calcolo dei premi, visualizzazione dello stato della pratica, ecc.. L’INAIL assicurerà, in ogni caso, il rilascio di ricevute individuali per ciascun studio e/o azienda al fine di certificare l’avvenuto adempimento.
L’INAIL si impegna a individuare soluzioni tecniche per informare i Consulenti del lavoro registrati nella banca dati di cui al punto 4 della presente convenzione – con congruo anticipo rispetto alla rituale notifica al cliente interessato – della emissione di avvisi bonari o altre note di rettifica.

La individuazione delle modalità di effettuazione delle comunicazioni sono demandate al tavolo tecnico permanente nazionale.

8. Contenimento e gestione del contenzioso

L’INAIL ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia assicurativa, attivando a tal fine ogni opportuno strumento.

In particolare le parti effettueranno specifici confronti sulle materie oggetto di contenzioso in modo da prevenire situazioni di incertezza normativa, interpretativa e operativa.

9. Attività di formazione

Le parti riconoscono un ruolo essenziale alla formazione ed informazione degli attori nel mondo del lavoro per la corretta osservanza delle norme e dei relativi adempimenti attuativi.
In tale prospettiva si impegnano a valutare la realizzazione di iniziative comuni rivolte alla crescita culturale e professionale delle aziende, dei consulenti del lavoro e dei funzionari dell’Istituto, allo scopo di:

- sviluppare la conoscenza delle norme e delle prassi che regolano la materia;

- affrontare le problematiche emergenti e contingenti;

- valorizzare i rispettivi ruoli e funzioni.

Potranno pertanto essere assunte iniziative congiunte per la effettuazione di corsi di formazione, seminari, convegni e per la realizzazione di strumenti editoriali, anche avvalendosi di tecnologie informatiche.

10. Politiche di prevenzione e protezione

Le parti riconoscono l’opportunità di esercitare incisive e comuni azioni per lo sviluppo di iniziative miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tale ambito l’esercizio di un ruolo più attivo da parte dei Consulenti del lavoro nell’organizzazione della prevenzione, deve essere considerato un fondamentale strumento per il raggiungimento dei comuni obiettivi.

L’INAIL ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano a attivare azioni comuni per diffondere la conoscenza e l’applicazione dei meccanismi premiali previsti dal sistema tariffario per gli interventi di prevenzione e protezione.

Le parti, riconoscendo l’importanza dell’analisi del fenomeno infortunistico per l’attuazione di efficaci politiche di prevenzione, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate a garantire la qualità delle informazioni contenute nella denunce di infortunio e di malattia professionale.
In sede di tavolo tecnico permanente nazionale verranno individuati gli ambiti di intervento e gli strumenti per la realizzazione delle azioni congiunte previste al punto 1 della presente convenzione.

11. Azioni sugli Organi legislativi

Considerato il reciproco interesse a svolgere le proprie funzioni in un contesto normativo chiaro ed opportunamente funzionale, l’INAIL ed i Consulenti del Lavoro effettueranno scambio di informazioni e valutazioni al fine di preventivare i possibili effetti derivanti da norme in corso di approvazione.
In caso di identità di vedute le conseguenti valutazioni potranno essere rappresentate, anche congiuntamente, ai competenti organi di governo e legislativi.

Roma, 1 agosto 2003

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il Commissario Straordinario
Avv. Prof. Vincenzo Mungari

 

Il Presidente
dr. Alfio Catalano

 

 

 

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