Accordo 23 settembre 2004
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
E di Bolzano sul documento recante: “Modifiche ed integrazioni all’
Accordo sancito alla Conferenza Stato – regioni nella seduta del
1° agosto 2002 (repertorio atti n° 1508), recante: “Linee-guida
Per la gestione uniforme delle problematiche applicative della
Legge 25 febbraio 1992, numero 210, in materia di indennizzi per
Danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell’Accordo
Dell’8 agosto 2001” (repertorio atti 1285).
Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 1997
n° 281. (GU n. 246 del 19/10/2004)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004:
Premesso che:
l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida a
questa Conferenza il compito di concludere accordi tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed
integrazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati, che ne facciano richiesta;
l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, i
comuni, le province e le comunita' montane, sancito dalla Conferenza
unificata nella seduta dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 492/CU)
concernente il trasferimento delle risorse alle regioni ed enti
locali in materia di salute umana e sanita' veterinaria aveva sancito
tra l'altro:
l'impegno del Ministro della salute a mantenere nella propria
competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad
esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della richiamata
legge n. 210/1992, relativamente al caso di decesso;
l'impegno delle regioni:
a) a definire tutte le istanze, gia' trasmesse dal Ministero
della salute nel primo invio di pratiche effettuato poco dopo il
trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
b) alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza
Stato-regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra
tutte le Regioni per la gestione uniforme delle problematiche della
legge 25 febbraio 1992, n. 210;
in attuazione dell'anzidetto Accordo, questa Conferenza ha
sancito, nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508),
l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, concernente: «Linee guida per la gestione uniforme
delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di
cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n.
1285)»;
l'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» ha disposto che
l'assegno di reversibilita' si applica solo in presenza delle
condizioni previste dall'art. 2, comma 3 della legge 25 febbraio
1992, n. 210;
Vista la proposta di Accordo in oggetto, trasmessa dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota del
25 giugno 2004, con la quale si propone di apportare modifiche ed
integrazioni al precedente Accordo del 1° agosto 2002, anche sulla
scorta dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Considerato che, in sede tecnica il 20 luglio u.s., sono state
concordate alcune modifiche ed integrazioni al precedente accordo
Stato-regioni gia' sancito in materia da questa Conferenza 1° agosto
2002, che e' stato trasmesso alle regioni e province autonome e alle
Amministrazioni centrali con nota del 13 settembre 2004;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, i presidenti delle regioni hanno espresso avviso
favorevole sull'Accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
Preso atto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio
2000 (Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000) ha trasferito
alle regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, le competenze in
materia di salute umana e sanita' veterinaria, includendo anche le
funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' di vaccinazioni antipoliomielitica non
obbligatoria di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3,
comma 3;
che successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2001) ha
fissato i criteri di ripartizione degli oneri finanziari tra le
Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n.112, in materia di salute umana e
sanita' veterinaria;
che il termine 1° gennaio 2001 e' stato posticipato e correlato
all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2001) che ha previsto il trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alle Regioni e
relativi enti locali;
che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio
2003, nel rideterminare le risorse finanziarie da trasferire alle
regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute
umana e sanita' veterinaria, all'art. 2 ha trasferito ulteriori
risorse agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n.
210/1992;
Si conviene:
Sul documento recante: «Modifiche ed integrazioni all'Accordo
sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002
(repertorio atti n. 1508) recante: «Linee-guida per la gestione
uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio
1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e
vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001»
(repertorio atti n. 1285), che, allegato sub A), costituisce parte
integrante del presente Accordo; il testo coordinato con le modifiche
di cui al presente Accordo e' allegato sub B).
Roma, 23 settembre 2004
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Note: attivando i links sottostanti si accede all’accordo
Allegato alla Gazzetta Ufficiale
----> Vedere allegato da pag. 33 a pag. 36 <----
----> Vedere allegato da pag. 37 a pag. 59 <----
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