REPUBBLICA ITALIANA 33/10
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai signori
magistrati :
|
Dott. Ignazio de MARCO |
Presidente |
|
Dott. Giorgio CAPONE |
Consigliere |
|
Dott. Luciano CALAMARO Dott. Amedeo ROZERA |
Consigliere relatore Consigliere |
|
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA |
Consigliere |
ha pronunciato la seguente
SENTENNZA
sul ricorso in appello
iscritto al n.omissi del registro di segreteria proposto dal sig. D. A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Zara n.
13, presso l'avvocato Giulio Guarnacci, che lo rappresenta e difende
nei confronti
del Ministero della Difesa
- Direzione Generale Personale Militare (ora Direzione Generale Pensioni
Militari)
avverso
la sentenza della Corte
dei conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Campania - n. omissis del omissis.
Visto
l’atto d’appello;
Esaminati
tutti gli altri documenti di causa;
Uditi,
alla pubblica udienza del giorno 15 luglio 2009, con l’assistenza del
Segretario Signora Elisabetta Barrella, il relatore Consigliere dott. Luciano
Calamaro e l’avvocato Guarnacci per l’appellante.
Ritenuto in
FATTO
Con decreto n. omissis del omissis, il
Ministero della difesa respingeva - per non riconosciuta dipendenza da causa di
servizio dell'affezione "asma bronchiale in
fase di quiescenza clinica" - la
domanda presentata in data omissis. , con la quale il ricorrente - militare di
leva in servizio dal 6/12/1993 al 23/11/1994 - aveva chiesto il riconoscimento
del diritto a pensione privilegiata ordinaria diretta per la detta malattia.
Le Commissioni mediche, alle visite
collegiali, ritenevano l'affezione di origine costituzionale.
La sentenza impugnata, nel condividere
detti giudizi medico – legali, ha riportato, in narrativa, le richieste del
ricorrente (in via principale, l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, l'acquisizione di parere di
un consulente di ufficio), ignorandole, peraltro, secondo l’appellante, nella
parte in diritto.
Soggiunge la difesa dell’appellante che
il militare aveva prestato servizio nell'arma di Artiglieria in un battaglione
"a cavallo", ma in atti non esisterebbe un rapporto informativo sul
servizio prestato, documento che apparirebbe indispensabile al fine di
stabilire le specifiche mansioni alle quali era stato adibito, con i relativi
orari e quali fossero le strutture all'interno delle quali il servizio veniva
svolto, gli scopi alle quali le stesse erano destinate, le condizioni igieniche
e di abitabilità delle stesse.
L'asma sofferta
dal militare, con ripetuti episodi nel corso del servizio, sarebbe stata
riconosciuta come determinata da particolare sensibilizzazione agli acari
(cutipositività agli acari maggiori - +++); quanto alla compromissione
bronchiale essa, nel corso delle ripetute visite presso ospedali militari,
sarebbe stata talora diagnosticata, talaltra esclusa, ma apparirebbe del tutto
evidente come, per la stessa natura dell'affezione, la diretta reattività agli
acari faccia parte integrante del quadro clinico e che il mancato accertamento
della medesima in alcuni casi non potrebbe essere stato dovuto che a cause
occasionali (mancata presenza occasionale degli stessi, diverso ambiente,
accertamenti non adeguati, periodi di remissione).
A comprova di quanto esposto militerebbe
il foglio matricolare, dal quale si evincerebbe che, non appena il militare
riprendeva servizio dopo vari ricoveri in strutture sanitarie militari e
licenze di convalescenza, la sintomatologia si riacutizzava; circostanza che
lascerebbe presumere che fosse proprio la presenza nelle strutture del reparto
a causare le manifestazioni della malattia, tenuto anche conto che prima del
servizio non avrebbe dato luogo a episodi significativi, mentre dopo si sarebbe
cronicizzata, come appunto accade nelle affezioni allergiche che, pur avendo
una prima origine costituzionale, possono rimanere silenti, ma, a seguito di
ripetuta esposizione a fattori allergogeni, si aggravano sensibilmente fino a
presentare manifestazioni quotidiane.
Conclusivamente l’appellante chiede che ove questo Giudice non ritenga di
poter accogliere il gravame, disponga l'acquisizione di dettagliato rapporto
informativo sul servizio prestato dal militare con particolare riferimento alle
specifiche mansioni svolte, comprese quelle occasionali, alla destinazione dei locali in cui i
servizi si svolgevano nonché alle condizioni degli stessi dal punto di vista
sanitario.
Per la classifica si chiede l'ascrizione
all'8A categoria tabella "A", fino al massimo della
rinnovabilità e poi a vita.
Conclusivamente invoca, in accoglimento
dell’appello, il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di 8A
categoria a far tempo dalla data di cessazione dal servizio (23/11/1994), senza
declaratoria di alcuna prescrizione, oltre rivalutazione e interessi legali.
In via subordinata chiede la
restituzione degli atti al primo giudice affinché sia dato corso
all'istruttoria di cui in parte motiva (acquisizione di rapporto informativo
sul servizio e parere di C.T.U.).
Con vittoria di spese ed onorari.
Alla pubblica udienza l’avvocato Guarnacci
ha insistito nelle rassegnate conclusioni.
Considerato in
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il Giudice di primo grado, con motivazione sufficiente, ha
ben puntualizzato che la patologia in relazione alla quale l’odierno appellante
ha chiesto il trattamento di pensione privilegiata, non appare dipendente dal
servizio militare prestato per la duplice ragione che l’affezione medesima
aveva natura costituzionale, ed era insorta sin dalla infanzia, e per il fatto
che, la durata effettiva del servizio militare era stata contenuta proprio in
ragione degli opportuni provvedimenti sanitari ( ricoveri e licenze di
convalescenza) adottati per evitare un aggravamento della situazione
nosologica.
Nel delineato contesto, correttamente il Giudice territoriale
non ha disposto un supplemento di istruttoria, risultando la vicenda di cui è
controversia, sin troppo chiara alla luce delle emergenze processuali.
Per
solo debito di completezza, osserva il Collegio che le circostanze fattuali
addotte dal ricorrente andavano specificate nel ricorso introduttivo della
lite e, sempre nello stesso atto,
andavano indicati i mezzi di prova al fine di accertarne il verificarsi, non
potendo le riscontrate carenze essere superate per effetto dell'espletamento di
una perizia medico-legale “atteso che la consulenza tecnica, essendo strumento
di valutazione - ad opera di persone dotate di particolare conoscenza - di
fatti già dimostrati, non può costituire un mezzo di prova o di ricerca di
fatti che devono essere provati dalle parti e delle quali il consulente non può
essere chiamato a dare notizia neppure in sede di richiesta di chiarimenti”
(Cass. 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. 12 dicembre 2000 n. 15630; Cass. 10
gennaio 1996 n. 8395; Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n.11353).
Conclusivamente
l’appello va respinto.
Nulla
è dovuto per le spese di giudizio.
PQM
La
Corte dei conti, Sezione Terza Centrale di appello conferma la sentenza
impugnata e respinge l’appello in epigrafe.
Nulla
per le spese.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2009.
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to
Dr. Luciano Calamaro F.to Dr. Ignazio de Marco
Depositata
in segreteria il 21 gennaio 2010
Il
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to
Dott.ssa Michela Petrucci
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
dispone
che a cura della Segreteria venga
apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del
signor D.A.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Ignazio de Marco
Depositato
in Segreteria 21 gennaio 2010
IL DIRIGENTE
Il DIRETTORE DELLA
SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Michela
Petrucci
In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del signor D.A.
Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Michela Petrucci