REPUBBLICA ITALIANA   33/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai signori magistrati :

Dott. Ignazio de MARCO

Presidente

Dott. Giorgio CAPONE

Consigliere

Dott. Luciano CALAMARO

Dott. Amedeo ROZERA

Consigliere relatore

Consigliere

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENNZA

sul ricorso in appello iscritto al n.omissi del registro di segreteria proposto dal sig. D. A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Zara n. 13, presso l'avvocato Giulio Guarnacci, che lo rappresenta e difende

nei confronti

del Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare (ora Direzione Generale Pensioni Militari)

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la  Regione Campania - n. omissis del omissis.

Visto l’atto d’appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15 luglio 2009, con l’assistenza del Segretario Signora Elisabetta Barrella, il relatore Consigliere dott. Luciano Calamaro e l’avvocato Guarnacci per l’appellante.

Ritenuto in

FATTO

Con decreto n. omissis del omissis, il Ministero della difesa respingeva - per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell'affezione "asma bronchiale in fase di quiescenza clinica" - la domanda presentata in data omissis. , con la quale il ricorrente - militare di leva in servizio dal 6/12/1993 al 23/11/1994 - aveva chiesto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria diretta per la detta malattia.

Le Commissioni mediche, alle visite collegiali, ritenevano l'affezione di origine costituzionale.

La sentenza impugnata, nel condividere detti giudizi medico – legali, ha riportato, in narrativa, le richieste del ricorrente (in via principale, l'accoglimento del ricorso e, in  via subordinata, l'acquisizione di parere di un consulente di ufficio), ignorandole, peraltro, secondo l’appellante, nella parte in diritto.

Soggiunge la difesa dell’appellante che il militare aveva prestato servizio nell'arma di Artiglieria in un battaglione "a cavallo", ma in atti non esisterebbe un rapporto informativo sul servizio prestato, documento che apparirebbe indispensabile al fine di stabilire le specifiche mansioni alle quali era stato adibito, con i relativi orari e quali fossero le strutture all'interno delle quali il servizio veniva svolto, gli scopi alle quali le stesse erano destinate, le condizioni igieniche e di abitabilità delle stesse.

L'asma sofferta dal militare, con ripetuti episodi nel corso del servizio, sarebbe stata riconosciuta come determinata da particolare sensibilizzazione agli acari (cutipositività agli acari maggiori - +++); quanto alla compromissione bronchiale essa, nel corso delle ripetute visite presso ospedali militari, sarebbe stata talora diagnosticata, talaltra esclusa, ma apparirebbe del tutto evidente come, per la stessa natura dell'affezione, la diretta reattività agli acari faccia parte integrante del quadro clinico e che il mancato accertamento della medesima in alcuni casi non potrebbe essere stato dovuto che a cause occasionali (mancata presenza occasionale degli stessi, diverso ambiente, accertamenti non adeguati, periodi di remissione).

A comprova di quanto esposto militerebbe il foglio matricolare, dal quale si evincerebbe che, non appena il militare riprendeva servizio dopo vari ricoveri in strutture sanitarie militari e licenze di convalescenza, la sintomatologia si riacutizzava; circostanza che lascerebbe presumere che fosse proprio la presenza nelle strutture del reparto a causare le manifestazioni della malattia, tenuto anche conto che prima del servizio non avrebbe dato luogo a episodi significativi, mentre dopo si sarebbe cronicizzata, come appunto accade nelle affezioni allergiche che, pur avendo una prima origine costituzionale, possono rimanere silenti, ma, a seguito di ripetuta esposizione a fattori allergogeni, si aggravano sensibilmente fino a presentare manifestazioni quotidiane.

Conclusivamente l’appellante  chiede che ove questo Giudice non ritenga di poter accogliere il gravame, disponga l'acquisizione di dettagliato rapporto informativo sul servizio prestato dal militare con particolare riferimento alle specifiche mansioni svolte, comprese quelle occasionali,  alla destinazione dei locali in cui i servizi si svolgevano nonché alle condizioni degli stessi dal punto di vista sanitario.

Per la classifica si chiede l'ascrizione all'8A categoria tabella "A", fino al massimo della rinnovabilità e poi a vita.

Conclusivamente invoca, in accoglimento dell’appello, il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di 8A categoria a far tempo dalla data di cessazione dal servizio (23/11/1994), senza declaratoria di alcuna prescrizione, oltre rivalutazione e interessi legali.

In via subordinata chiede la restituzione degli atti al primo giudice affinché sia dato corso all'istruttoria di cui in parte motiva (acquisizione di rapporto informativo sul servizio e parere di C.T.U.).

Con vittoria di spese ed onorari.

Alla pubblica udienza l’avvocato Guarnacci ha insistito nelle rassegnate conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

L’appello è infondato.

Il Giudice di primo grado, con motivazione sufficiente, ha ben puntualizzato che la patologia in relazione alla quale l’odierno appellante ha chiesto il trattamento di pensione privilegiata, non appare dipendente dal servizio militare prestato per la duplice ragione che l’affezione medesima aveva natura costituzionale, ed era insorta sin dalla infanzia, e per il fatto che, la durata effettiva del servizio militare era stata contenuta proprio in ragione degli opportuni provvedimenti sanitari ( ricoveri e licenze di convalescenza) adottati per evitare un aggravamento della situazione nosologica.

Nel delineato contesto, correttamente il Giudice territoriale non ha disposto un supplemento di istruttoria, risultando la vicenda di cui è controversia, sin troppo chiara alla luce delle emergenze processuali.

Per solo debito di completezza, osserva il Collegio che le circostanze fattuali addotte dal ricorrente andavano specificate nel ricorso introduttivo della lite  e, sempre nello stesso atto, andavano indicati i mezzi di prova al fine di accertarne il verificarsi, non potendo le riscontrate carenze essere superate per effetto dell'espletamento di una perizia medico-legale “atteso che la consulenza tecnica, essendo strumento di valutazione - ad opera di persone dotate di particolare conoscenza - di fatti già dimostrati, non può costituire un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti e delle quali il consulente non può essere chiamato a dare notizia neppure in sede di richiesta di chiarimenti” (Cass. 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. 12 dicembre 2000 n. 15630; Cass. 10 gennaio 1996 n. 8395; Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n.11353).

Conclusivamente l’appello va respinto.

Nulla è dovuto per le spese di giudizio.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale di appello conferma la sentenza impugnata e respinge l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2009.

L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

F.to Dr. Luciano Calamaro                  F.to Dr. Ignazio de Marco

Depositata in segreteria il 21 gennaio 2010

Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Michela Petrucci

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del signor D.A.

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Ignazio de Marco

 

Depositato in Segreteria 21 gennaio 2010

IL DIRIGENTE

Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Michela Petrucci

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del signor D.A.

Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Michela Petrucci