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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

 

composta dai seguenti magistrati:

dott. Claudio DE ROSE                                   Presidente

dott. Nicola MASTROPASQUA                        Consigliere

dott. Antonio VETRO                                      Consigliere

d.ssa Maria Teresa ARGANELLI                       Consigliere

dott.  Rocco DI PASSIO                                 Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 314/2005)

nel giudizio di appello, iscritto al n. XX del registro di segreteria, proposto da sig. S.P., rappresentato e difeso dagli avv. U.G. e A.M.;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 1505 del 12.2.2003, depositata il 21.7.2003  e nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei conti;

         Visti gli atti di causa;

         Uditi, nella pubblica udienza del 12 luglio 2005, il consigliere relatore, il difensore dell'appellante avv. A.M. e il P.M. di udienza dott. P.L.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

         Con l'impugnata sentenza, l'appellante è stato condannato al risarcimento del danno di € 2.582,28, con interessi legali dal deposito della sentenza appellata fino al soddisfo, a favore dell'erario.

Secondo il primo Giudice, egli, nella sua qualità di direttore della direzione di amministrazione della Xxx, dal 1991 al 1995, in concorso con altri, ha consentito la liquidazione di fatture per forniture diverse da quelle fatturate.

Tenuto conto degli elementi probatori acquisiti in sede penale e dell'inchiesta amministrativa del 10.5.2001, ha proceduto alla quantificazione equitativa del danno.

         Per i fatti di cui è causa, qualificati come peculato militare, l'appellante, con sent. n. X29 del 21.9.2000 del tribunale militare di Torino, è stato assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, per alcune fattispecie, è stato condannato per altri; in sede di appello - sent. X53 del 14.12.2002 del tribunale militare di appello di Torino -, è stato assolto perché il fatto non sussiste; avverso tale sent., è stato proposto ricorso per  cassazione da procuratore militare, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassaz. con sent. n. 710X del 27.6.2003; il tribunale ordinario di Torino - sezione penale, con sent. del 17.4.2003, lo ha assolto per non aver commesso il fatto.

         L'appellante, con l'atto di appello e la memoria del 14.6.2005, eccepisce il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla sentenza della corte di appello di Torino, divenuta irrevocabile, e del tribunale ordinario di Torino; l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, quale risulta espressamente evidenziata dalla sentenza di cui sopra: l'appellante, nella sua qualità di direttore del servizio, si è limitato a vistare, per presa d'atto, la documentazione relativa alle fatture da liquidare, da cui risultava, da parte dei responsabili, l'attestazione della regolarità della fornitura e della presa in carico, ed a trasmetterle per il seguito di competenza; ripropone l'eccezione di inammissibilità della pretesa risarcitoria, ai sensi dell'art. 7 della legge 27.3.2001 n. 97, non essendo divenuta irrevocabile la sentenza di condanna penale. A tale eccezione, con la memoria di cui sopra, sembra rinunciare, tenuto conto che nel frattempo è intervenuta e divenuta irrevocabile la sentenza della corte di appello, che, ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., fa stato anche nel presente giudizio.

In conclusione, chiede l'accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda attrice.

         Nelle sue conclusioni, il Procuratore generale evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità di cui sopra, tenuto conto dell'autonomia dei giudizi di responsabilità e penale; per il resto, ribadisce le argomentazione del primo Giudice, che condivide.

In conclusione, chiede il rigetto dell'appello.

         Nell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti.

 

MOTIVAZIONE

L'appellante è in giudizio, in questa sede, per aver consentito la liquidazione di fattura relativa all'acquisto di carta per ufficio mentre, in realtà, si trattava di acquisto di “cornetti spargisale”, regalati agli intervenuti alla festa del corpo del 1993. Dagli atti, risulta che l'appellante ha vistato, per l'ulteriore corso, fattura recante l'attestazione di regolarità della fornitura e di presa in carico della stessa, da parte dei responsabili dei competenti uffici, condannati, in sede penale, anche per queste dichiarazioni.

Nella stessa sede, l'appellante, per la fattispecie in causa, è stato assolto per non aver commesso il fatto (sent. del tribunale ordinario di Torino).

Nella specie - in cui non è contestata l'effettuazione di spese, imputate a capitolo di bilancio, per attività estranea alle funzioni istituzionali dell'amministrazione militare -, per quanto concerne l'appellante, il fatto reato (concorso nella liquidazione di fatture per forniture diverse da quelle fatturate) coincide con il fatto dannoso contestato, per cui, ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., la statuizione penale di non aver commesso il fatto esplica i propri effetti anche in questa sede.          

         Pertanto, l'appello merita accoglimento.  

         Trattandosi di appello accolto, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio e di quello di primo grado.

 

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello accoglie l'appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, assolve l'appellante dalla domanda attrice.

 

         Nulla per le spese di primo e secondo grado di giudizio.

         Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 luglio 2005.

 

L'ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE

F.to Rocco DI PASSIO                  F.to Claudio DE ROSE

 

Depositata in Segreteria il 7/10/2005

 

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