REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello
composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudio DE ROSE Presidente
dott. Nicola MASTROPASQUA Consigliere
dott. Antonio VETRO Consigliere
d.ssa Maria Teresa ARGANELLI Consigliere
dott. Rocco
DI PASSIO Consigliere
relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 314/2005)
nel giudizio di appello,
iscritto al n. XX del registro di segreteria, proposto da sig. S.P.,
rappresentato e difeso dagli avv. U.G. e A.M.;
avverso
la sentenza della
Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 1505 del 12.2.2003,
depositata il 21.7.2003 e nei confronti
del Procuratore generale presso la Corte dei conti;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 luglio 2005, il
consigliere relatore, il difensore dell'appellante avv. A.M. e il P.M. di
udienza dott. P.L.;
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza, l'appellante è stato condannato al
risarcimento del danno di € 2.582,28, con interessi legali dal deposito della
sentenza appellata fino al soddisfo, a favore dell'erario.
Secondo il primo
Giudice, egli, nella sua qualità di direttore della direzione di
amministrazione della Xxx, dal 1991 al 1995, in concorso con altri, ha
consentito la liquidazione di fatture per forniture diverse da quelle
fatturate.
Tenuto conto degli
elementi probatori acquisiti in sede penale e dell'inchiesta amministrativa del
10.5.2001, ha proceduto alla quantificazione equitativa del danno.
Per i fatti di cui è causa, qualificati come peculato
militare, l'appellante, con sent. n. X29 del 21.9.2000 del tribunale militare
di Torino, è stato assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo
commesso, per alcune fattispecie, è stato condannato per altri; in sede di
appello - sent. X53 del 14.12.2002 del tribunale militare di appello di Torino
-, è stato assolto perché il fatto non sussiste; avverso tale sent., è stato proposto
ricorso per cassazione da procuratore
militare, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassaz. con sent. n. 710X del
27.6.2003; il tribunale ordinario di Torino - sezione penale, con sent. del
17.4.2003, lo ha assolto per non aver commesso il fatto.
L'appellante, con l'atto di appello e la memoria del
14.6.2005, eccepisce il difetto, insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, in relazione alla sentenza della corte di appello di Torino,
divenuta irrevocabile, e del tribunale ordinario di Torino; l'assenza
dell'elemento soggettivo della colpa grave, quale risulta espressamente
evidenziata dalla sentenza di cui sopra: l'appellante, nella sua qualità di
direttore del servizio, si è limitato a vistare, per presa d'atto, la
documentazione relativa alle fatture da liquidare, da cui risultava, da parte
dei responsabili, l'attestazione della regolarità della fornitura e della presa
in carico, ed a trasmetterle per il seguito di competenza; ripropone
l'eccezione di inammissibilità della pretesa risarcitoria, ai sensi dell'art. 7
della legge 27.3.2001 n. 97, non essendo divenuta irrevocabile la sentenza di
condanna penale. A tale eccezione, con la memoria di cui sopra, sembra
rinunciare, tenuto conto che nel frattempo è intervenuta e divenuta irrevocabile
la sentenza della corte di appello, che, ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p.,
fa stato anche nel presente giudizio.
In conclusione, chiede
l'accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda attrice.
Nelle sue conclusioni, il Procuratore generale evidenzia
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità di cui sopra, tenuto conto
dell'autonomia dei giudizi di responsabilità e penale; per il resto, ribadisce
le argomentazione del primo Giudice, che condivide.
In conclusione, chiede
il rigetto dell'appello.
Nell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito le
argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti.
MOTIVAZIONE
L'appellante è in giudizio, in questa sede, per aver consentito la
liquidazione di fattura relativa all'acquisto di carta per ufficio mentre, in
realtà, si trattava di acquisto di “cornetti spargisale”, regalati agli
intervenuti alla festa del corpo del 1993. Dagli atti, risulta che l'appellante
ha vistato, per l'ulteriore corso, fattura recante l'attestazione di regolarità
della fornitura e di presa in carico della stessa, da parte dei responsabili
dei competenti uffici, condannati, in sede penale, anche per queste
dichiarazioni.
Nella
stessa sede, l'appellante, per la fattispecie in causa, è stato assolto per non
aver commesso il fatto (sent. del tribunale ordinario di Torino).
Nella
specie - in cui non è contestata l'effettuazione di spese, imputate a capitolo
di bilancio, per attività estranea alle funzioni istituzionali
dell'amministrazione militare -, per quanto concerne l'appellante, il fatto
reato (concorso nella liquidazione di fatture per forniture diverse da quelle
fatturate) coincide con il fatto dannoso contestato, per cui, ai sensi degli
artt. 651 e 652 c.p.p., la statuizione penale di non aver commesso il fatto
esplica i propri effetti anche in questa sede.
Pertanto, l'appello merita
accoglimento.
Trattandosi di appello accolto, non si
fa luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio e di quello di primo
grado.
P.Q.M.
la Corte dei conti -
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello accoglie l'appello indicato
in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, assolve
l'appellante dalla domanda attrice.
Nulla per le spese di primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 luglio
2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Rocco DI PASSIO F.to
Claudio DE ROSE
Depositata in Segreteria
il 7/10/2005