REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 giugno 2008 n.96


Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti l’articolo 1, comma 5, l’articolo 2, l’articolo 3, comma 1, l’articolo 6, comma 1, l’articolo 8, l’articolo 10, comma 1, l’articolo 15, comma 1, l’articolo 25 e l’articolo 27, comma 1, della Legge 30 novembre 2004 n.164; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 12 giugno 2008 Visti l’ articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:


MODIFICHE AL DECRETO 8 AGOSTO 2005 N.119 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE DA DIPORTO E DISPOSIZIONI CONNESSE


Art. 1

L’articolo 2 del Decreto 8 agosto 2005 n.119 è così modificato :


“Art.2 (Funzioni)


L’Autorità è l’organo preposto alla disciplina degli accertamenti tecnici nonché alla disciplina giuridica ed amministrativa della navigazione marittima ed aerea. L’Autorità esercita oltre alla funzione già attribuita alla Autorità per l’Aviazione Civile anche le funzioni di gestione amministrativa e tecnica della attività in materia di navigazione marittima sotto la giurisdizione della Repubblica di San Marino. Determinate funzioni di carattere tecnico possono essere affidate attraverso apposito atto convenzionale ad organismi certificati, secondo quanto specificato in allegato A.


Le funzioni di carattere tecnico o che comunque richiedono specifici profili professionali possono essere affidate a personale esterno delegato in possesso di titoli idonei nel rispetto delle normative internazionali in materia.


L’Autorità è dotata di autonomia organizzativa, contabile e regolamentare. In particolare:


- emana i regolamenti applicativi nelle materie di propria competenza,


- predispone i progetti normativi in materia,


- svolge attività di supporto e consulenza alle Segreterie di Stato interessate,


- supervisiona la gestione e la programmazione delle infrastrutture sotto il controllo della Repubblica di San Marino,


- rilascia i titoli e le certificazioni e le abilitazioni in materia,


-cura i rapporti e le convenzioni con gli enti tecnici autorizzati o delegati,


-controlla le modalità di svolgimento delle attività marittima,


-mantiene i rapporti tecnico operativi con le istituzioni internazionali interessate,


-predispone il regolamento per le tariffe,


-applica le sanzioni di propria competenza.”.


Art. 2

All’articolo 5 del Decreto 8 agosto 2005 n.119 è aggiunto il seguente comma:


“3. Ai sensi del punto 2 del precedente articolo 1 il personale che svolge funzioni di carattere tecnico può essere assunto con contratto di lavoro di diritto privato approvato dal Comitato Esecutivo.”.


Art. 3

Il comma 9 dell’articolo 13 del Decreto 8 agosto 2005 n.119 è così sostituito:


“9. Non possono essere registrate unità che risultino iscritte in un registro estero ovvero che non abbiano ottenuto il nulla osta alla cancellazione dal registro di provenienza.”.


Art.4

L’articolo 18 dell’allegato “A” del Decreto 8 agosto 2005 n.119 è così sostituito:


“Art. 18 (Propulsione a motore)


I motori installati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono annotati sulla licenza di navigazione.


A bordo dei natanti è conservata la dichiarazione di potenza dei motori (secondo la norma EN/ISO 8665) rilasciata dal costruttore o legale rappresentante o rivenditore autorizzato. .


Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.


Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni: a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero; b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale; c) sia munito della dichiarazione di potenza.”.


Art.5

L’articolo 20 dell’allegato “A” del Decreto 8 agosto 2005 n.119 è così sostituito:


“Art. 20 (Persone trasportabili su natanti omologati e non omologati)


Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo.


Qualora i natanti trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg. di materiale imbarcato.


Per i natanti non omologati il numero massimo, in assenza di dichiarazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico riconosciuto è determinato come segue:


-

lunghezza fuori tutto fino a 3,50 metri, n.3 persone


-

lunghezza fuori tutto compresa fra 3,51 metri e 4,50 metri, 4 persone


-

lunghezza fuori tutto compresa fra 4,51 metri e 6,00 metri, n.5 persone


-

lunghezza fuori tutto compresa fra 6,00 metri e 7,50 metri, n.6 persone


-

lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50, n.7 persone.”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 giugno 2008/1707 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI


Rosa Zafferani - Federico Pedini Amati


IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI


Valeria Ciavatta