REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 giugno 2008 n.90


Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 48 della Legge 21 dicembre 2007 n.129 Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 2 giugno 2008; Visti l’ articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:


MODIFICA ARTICOLI 5 E 9 DEL DECRETO DELEGATO 7 GENNAIO 2008 N. 2 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE FONTI DI INQUINAMENTO - PROVVEDIMENTI PER L’ACQUISTO E O TRASFORMAZIONE DI AUTOVEICOLI, AD USO CIVILE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE”


Art. 1


L’articolo 5 del Decreto Delegato 7 gennaio 2008 n. 2 è sostituito dal seguente:


“La richiesta di contributo dovrà essere formalizzata, dal titolare dell’acquisto dell’autoveicolo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio in forma di autocertificazione allegando contratto d’acquisto o fattura.


Le richieste di contributo presentate entro il 31 luglio 2008 saranno evase a seguito di appurata rottamazione, immatricolazione e/o collaudo.


E’ riconosciuta quale vendita effettuata da operatore sammarinese anche quella avvenuta tramite operatore economico sammarinese abilitato alla vendita di veicoli in qualità di officina autorizzata di uno specifico marchio.


Per dar corso all’erogazione del contributo i dati indicati nel contratto o fattura di acquisto devono essere corrispondenti a quelli risultanti all’immatricolazione e/o collaudo da trasformazione.


In capo al richiedente rimane la responsabilità del perfezionamento delle formalità presso l’Ufficio Registro Automezzi e della corrispondenza della documentazione relativa alla richiesta di contributo con l’effettiva immatricolazione e/o collaudo.


Il contributo sarà liquidato, subordinatamente alla disponibilità di spesa, entro il trimestre successivo al completamento delle formalità presso l’Ufficio Registro Automezzi, secondo le indicazioni (assegno o bonifico bancario) fornite all’atto della presentazione della domanda.”.


Art. 2


L’articolo 9 del Decreto Delegato 7 gennaio 2008 n. 2 è sostituito dal seguente:


“Il presente decreto, con i limiti di cui all’articolo 4, si applica alle domande di rottamazione, immatricolazione e/o collaudo presentate entro il 31 luglio 2008.”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 giugno 2008/1707 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI


Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati


IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI


Valeria Ciavatta


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