REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 maggio 2008 n.84


TESTO UNICO IN MATERIA DI ORIGINE DELLE MERCI


Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’art.1, primo e secondo comma, della legge 17 marzo 1993 n.41 Visti il Decreto 3 marzo 1993 n.34 ed il Decreto 24 marzo 1993 n.50 Visto il regolamento (C.E.E.) n.802/68 del 27 giugno 1968 relativo alla definizione comune della nozione d’origine delle merci;Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 28 aprile 2008 Visti l’ articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:


Art.1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, di seguito denominata Camera di Commercio, rilascia la certificazione di origine delle merci conformemente alle norme contenute nel presente decreto e alle disposizioni comunitarie in materia recepite dalla Repubblica.


I funzionari della Camera di Commercio, nell’attività di certificazione dell’origine delle merci, assumono la qualifica di pubblici ufficiali.


Art.2

1. Il presente decreto definisce la nozione di origine delle merci ai fini del rilascio dei certificati d'origine.


Art.3

1. Le disposizioni del presente decreto non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili agli scambi commerciali con l’Unione Europea (U.E.) o gli Stati membri ed i Paesi con i quali l’Unione o gli Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita o, in particolare, di accordi che comportano l'attuazione di un’unione doganale o di una zona di libero scambio.


Art.4

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti petroliferi.


Art.5

Sono originarie della Repubblica di San Marino le merci interamente ottenute nel territorio dello Stato.


In particolare, per merci interamente ottenute nella Repubblica di San Marino si intendono:


a.

i prodotti minerali estratti dal proprio territorio;


b.

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;


c.

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;


d.

i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;


e.

i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;


f.

gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;


g.

quelle ivi ottenute esclusivamente a partire dalle merci di cui alle lettere da a) a f) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.


Art.6

1. Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più Paesi è originaria della Repubblica di San Marino quando ivi è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.


Art.7

1. Le trasformazioni o lavorazioni per le quali è accertato o per le quali i fatti costatati giustificano la presunzione che abbiano il solo scopo di eludere le disposizioni del presente decreto, non possono in alcun caso essere considerate, a norma dell’articolo 6, come conferenti l'origine sammarinese alle merci che ne risultano.


Art.8

1. Sono inoltre originari della Repubblica di San Marino:


a.

gli accessori, i pezzi di ricambio e l'attrezzatura forniti insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo di origine sammarinese e di cui fanno parte in quanto dotazione normale, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerato;


b.

i pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo di cui sopra spediti in precedenza.


Art.9


1. Quando l'origine delle merci deve essere attestata all’importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle seguenti condizioni:


a.

essere emesso o da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato per tale funzione dallo Stato di rilascio;


b.

contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, ed in particolare:


la qualità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,


la qualità, i pesi lordo e netto delle merci,


il nominativo dello speditore;


c.

attestare in maniera precisa che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato Stato, fatta eccezione per la merce di origine comunitaria per la quale è sufficiente l’attestazione dell’origine “Unione Europea” senza indicazione dello specifico Stato di provenienza.


Art.10

I certificati di origine relativi alle merci originarie della Repubblica di San Marino e da essa esportate devono rispondere alle condizioni previste all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).


Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Repubblica di San Marino.


Art.11

Il certificato d'origine, soggetto ad imposta di bollo di Euro 10,00=, è rilasciato, su domanda scritta dell'interessato, su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio.


Il certificato d'origine dovrà essere compilato a cura del richiedente conformemente alle istruzioni riportate nell'apposito modulo.


Il richiedente, infine, sotto la propria responsabilità civile e penale, è tenuto a sottoscrivere alternativamente una delle seguenti dichiarazioni:


a.

la merce è totalmente di origine della Repubblica di San Marino essendo stata fabbricata o prodotta presso l’impresa ……….(indicare la ditta);


b.

la merce ha subito nella Repubblica di San Marino l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo..........(indicare la ditta);


c.

la merce è di origine estera .......... (indicare il nome dello Stato) come lo prova la documentazione allegata.


Art.12

I moduli dei certificati di origine sono provvisti di un numero di serie e sono stampati a cura della Camera di Commercio.


La Camera di Commercio tiene un Registro di carico e scarico ove sono annotati i numeri di serie dei moduli ceduti, i nominativi delle persone e le denominazioni delle imprese che li hanno ritirati.


Eventuali moduli inutilizzati dovranno essere restituiti alla Camera di Commercio ed in caso di smarrimento dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio medesima copia della denuncia presentata alla Gendarmeria.


La Camera di Commercio può emanare apposito regolamento per disciplinare le modalità operative di rilascio della certificazione di origine.


Art.13


Il rilascio del certificato di origine è vietato se le merci alle quali si riferisce non sono in via di spedizione al momento in cui è presentata la domanda.


Tuttavia, in deroga al comma 1, nel caso di spedizione avvenuta è consentito il rilascio di certificato di origine, su presentazione di documenti giustificativi della spedizione fuori dalla Repubblica di San Marino. Le predette giustificazioni sono annotate sulla domanda di certificato.


La Camera di Commercio ha facoltà di rilasciare certificati di origine a posteriori anche per merci spedite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità civile e penale ed a seconda dell’applicabilità al caso concreto delle disposizioni di cui al comma 1 o di cui al comma 2


o di cui al comma 3, una delle seguenti dichiarazioni:


la merce è in via di spedizione;


la merce è già stata spedita come lo prova la documentazione allegata.


5. Qualora le autorità dello Stato di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di Commercio può rilasciarlo dietro presentazione della fattura “pro forma” ferma restando, per le modalità di rilascio, l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e



La Camera di Commercio può negare il rilascio del certificato di origine solo nel caso in cui nutra seri e fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dal richiedente o sull’autenticità del certificato di origine prodotto quale prova.


Art.14

1. Sono fatte salve le certificazioni di origine emesse dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e dalla Camera di Commercio in conformità alla normativa vigente antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.


Art.15


1. Il Decreto 25 novembre 1993 n. 128 è abrogato.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 maggio 2008/1707 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI


Rosa Zafferani - Federico Pedini Amati


IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI


Valeria Ciavatta