REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 28 aprile 2008 n.69
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4, punto b), della Legge 20 marzo 2008 n.51; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.59 adottata nella seduta del 14 aprile 2008; Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI E PER I TRASPORTI IN CONDIZIONI D’ECCEZIONALITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1985 N. 108 E SUE MODIFICHE
Art. 1
(Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
Il presente decreto emesso a norma dell’articolo 17 della Legge 20 Settembre 1985 n. 108 contiene le normative riguardanti i veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità. E’ eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 15 e 16 della citata Legge 20 settembre 1985 n. 108.
E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 15 della Legge 108/85, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 16 della Legge 108/85; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 15 della Legge 108/85 sempre che non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 16 della Legge 108/85;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 15 e 16 della Legge 108/85, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 16 della Legge 108/85, ma nel rispetto dell'articolo 15 della Legge 108/85, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza di una corretta sistemazione del carico e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
3. E' considerato trasporto in condizioni d’eccezionalità anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati, purchè il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 15 della Legge 108/85;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni stabilite dall'articolo 15 della Legge 108/85 o le masse stabilite nell'articolo 16 della Legge 108/85;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 8, comma 1, lettera 1) della Legge 108/85, quando eccedono i
limiti di massa stabiliti dall'articolo 16 della Legge 108/85; g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti d’animali vivi; h) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; i) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
Per cose indivisibili, ai fini del presente Decreto, s’intendono quelle che non possono essere ridotte né nelle dimensioni né nelle masse previste dagli articoli 15 e 16 della Legge 108/85 senza provocare ad esse un danno, comprometterne la funzionalità o pregiudicare la sicurezza del trasporto.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 15; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno e, soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche idonee alla loro circolazione;
b) di cui all'articolo 1 comma 3, lettere g) h) i), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m. con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 15 o le masse stabilite dall'articolo 16 della Legge 108/85, a condizione che nel percorso siano comprese esclusivamente strade con caratteristiche idonee alla loro circolazione;
c) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 %i limiti stabiliti dall’articolo 15 della Legge 108/85, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 15 e 16 della Legge 108/85, a condizione che nel percorso siano comprese esclusivamente strade con caratteristiche idonee alla loro circolazione.
Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al punto 1 comma 1 dell'articolo 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 15 e 16 della Legge 108/85.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino dei veicoli in avaria effettuato sull'itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni di cui all'articolo 15 della Legge 108/85.
Art. 2
(Autorizzazioni)
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione rilasciata caso per caso dal Comando di Polizia Civile.
Nel provvedimento di autorizzazione può essere prescritto sia il percorso prestabilito sia il servizio di scorta da parte della ditta che effettua il trasporto, secondo modalità stabilite dal Comando di Polizia Civile.
L'autorizzazione può essere concessa solo quando il trasporto non arreca danni alle strutture stradali o non compromette la sicurezza della circolazione e può contenere eventuali prescrizioni.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata, salvo casi eccezionali, almeno 10 giorni prima della data fissata per il trasporto deve essere corredata della documentazione tecnica di cui all’allegato A). Devono essere pagate dal richiedente le spese di sopralluogo e istruzione della pratica fissate in € 50.00= da imputarsi sul capitolo di spesa n. 40 “Tasse porticati e occupazione suolo pubblico”.
Art. 3
(Scorta)
1. E’ prevista la scorta tecnica a cura del trasportatore da effettuarsi con un autoveicolo nei casi di seguito indicati: a) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non
superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purchè la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’articolo 15 della Legge 108/85;
b) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purchè la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’articolo 15 della Legge 108/85, ovvero larghezza non superiore a m 3,20 purchè la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’articolo 15 della Legge 108/85, che circolano su strade, a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;
c) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purchè la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’articolo 15 della Legge 108/85, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia;
2. E’ prevista la scorta tecnica a cura del trasportatore da effettuarsi con due autoveicoli nei casi di seguito indicati: a) sulle strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli
eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4,50 o di lunghezza fino a m 38;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate dal comma1, lettera b per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purchè la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’articolo 15 della Legge 108/85;
3. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l’individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l’eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza. Gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi: a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio
senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80;
b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli in scorta, il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.
Art. 4
(Mezzi d’Opera)
I mezzi d'opera di cui all'articolo 8 lettera 1) della Legge 108/85 così come modificata dal Decreto Reggenziale 24 febbraio 1994 n. 17, che eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 16 della citata Legge , non sono soggetti all'autorizzazione alla circolazione a condizione che: a) non superino i limiti di massa indicati al 3° comma del presente articolo ed i limiti dimensionali
dell'articolo 15 della Legge 108/85; b) percorrano strade idonee alla loro circolazione.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) deve essere richiesta l’autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purchè l'asse più caricato non superi i 130 q.li, non può eccedere: a) veicoli a motore isolati:
due assi: 200 q.li; tre assi: 330 q.li; quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 400 q.li.
b) complessi di veicoli: quattro assi: 440 q.li; cinque o più assi: 560 q.li; cinque o più assi per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 540 q.li.
Art. 5
(Macchine Agricole e Macchine Operatrici)
L'autorizzazione non è inoltre prevista per le macchine agricole eccezionali e per le macchine operatrici eccezionali. Tuttavia le macchine agricole e le macchine operatrici che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste, devono essere munite di appositi pannelli, nonchè di eventuali dispostivi supplementari di segnalazione a luce gialla lampeggiante.
Per le macchine agricole eccezionali e per le macchine operatrici eccezionali aventi una larghezza superiore a mt. 3,20 è richiesta la scorta tecnica da effettuarsi mediante un veicolo a motore che preceda il veicolo eccezionale ad una distanza di almeno 75 metri ma non superiore a 150 metri. Il conducente del veicolo di scorta ha l'obbligo di segnalare con una bandiera rossa il sopraggiungere del veicolo eccezionale.
Art 6
(Imposte)
I veicoli di cui al precedente articolo 4 non ancora iscritti nei registri dell’Ufficio Registro Automezzi sono tenuti, unitamente alle spese previste al comma 4 dell’articolo 2, al pagamento di una tassa annuale pari a € 180 frazionabili mensilmente da imputarsi sul capitolo di spesa n. 40 “Tasse porticati e occupazione suolo pubblico”.
I veicoli eccezionali non iscritti nei registri dell’Ufficio Registro Automezzi sono tenuti al pagamento di una tassa annuale pari a € 120 frazionabili mensilmente da imputarsi sul capitolo di spesa n. 40 “Tasse porticati e occupazione suolo pubblico”.
Art. 7
(Disposizioni generali)
1. Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, dei mezzi d'opera, dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione di cui devono essere muniti, nonchè per le caratteristiche e i dispositivi degli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione dei veicoli, l’Ufficio Registro Automezzi ed il Corpo di Polizia Civile, per gli aspetti di rispettiva competenza, fanno riferimento alle definizioni e normative internazionali.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto delle superiori norme implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2008/1707 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
ALLEGATO A
Al Comandante della Polizia Civile Via delle Carrare, 50 47890 San Marino di Rep. San Marino
Oggetto: richiesta di autorizzazione trasporto eccezionale.
Il sottoscritto
chiede l’autorizzazione al trasporto eccezionale da effettuarsi dal al
sui percorsi
con il veicolo
Allegati:
Carta di circolazione Assicurazione
>>>
Schema di carico:
Caratteristiche Motr./Tratt. Rim./Semirim.
Tara t
Peso carico t
Portata utile t
Peso totale effettivo t
Peso max potenz. t
Lungh. Largh. Alt. Peso.
Conv. carico
Eccedenze