REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott.
Michele DE LUCA - Rel. Consigliere -
Dott.
Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott,
Attilio CELENTANO - Consigliere
Dott.
Alessandro DE RENZIS - Consigliere -
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Cassazione , sez. Lavoro, sentenza 01.02.2005 n° 1885
sul
ricorso proposto da :
P.
C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4 SC. E INT.l, presso lo
studio dell'avvocato MAURIZIO MASSIDDA, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PIERO SIGNORELLI, giusta delega in atti;
-
ricorrente -
I.N.P.S.
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato
e difeso dagli avvocati GIUSEPPE
I.N.P.S.
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA I
FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso
dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;
-
resistente con mandato -
avverso
la sentenza n. 342/02 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 31/07/02
R.G.N. 118/02
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/04 dal
Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo.
Con
la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Brescia confermava la
sentenza del Tribunale di Bergamo in data 17/25 gennaio 2002, che aveva
rigettato la domanda proposta da C. P. contro l'INPS, quale gestore del Fondo
di garanzia (di cui al decreto legislativo n. 80 del 1992) - per ottenere il
pagamento delle retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di
lavoro intercorso con la Confezioni Spada di Bettineschi corrente in Dalmine
(BG) - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
l'intervento
del Fondo di garanzia ha, come presupposto, l'apertura di una procedura
concorsuale (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) dell'articolo 2
del decreto legislativo n. 80 del 1992), "essendo previsto in via
sussidiaria l'infruttuoso esito dell'esecuzione forzata solo per i casi in cui
il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, come si
evince dall'articolo 2 della legge n. 297/82, richiamato dall'articolo 1 della
legge (recte: decreto legislativo) n. 80/92";
-
sono "trascorsi ben oltre due anni fra la date di cessazione del
rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale".
Avverso
la sentenza d'appello, C. P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo.
L'intimato
INPS ha depositato procura speciale alle liti.
Motivi
della decisione.
1.
Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; 3, 36
e 38 della costituzione), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5,
c.p.c.) - C. P. censura la sentenza impugnata - per avere rigettato la domanda
proposta contro l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia (di cui
all'articolo 2 delia legge 29 maggio 1982, n. 297, ed al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80), per ottenere il pagamento delle retribuzioni inerenti gli
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con la Confezioni Spada di
Bettineschi corrente in Dalmine (BG) - sebbene si fosse attivata (con ricorso
per ingiunzione), entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (in data
4 novembre 1996), per riscuotere il proprio credito - anche se "il
verbale di pignoramento a carico del datore di lavoro venne redatto il 18
novembre 1997 e, pertanto, stando alla interpretazione letterale della norma,
il termine di un anno sarebbe comunque trascorso" - in quanto la Corte
di giustizia (sentenza 10 luglio 1997, causa C 3783/95) ha interpretato la
direttiva comunitaria in materia (direttiva Cee del Consiglio 20 ottobre 1980,
n. 80/987) nel senso che quel termine deve essere calcolato -a ritroso - con
decorrenza dalla data di qualsiasi iniziativa, volta ad ottenere la soddisfazione
del credito, anziché dalla data di apertura della procedura concorsuale. Il
ricorso è fondato.
2.lnvero
- al dichiarato scopo (ratio) di "incoraggiare il ravvicinamento nel
progresso" (ai sensi dell'articolo 117 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea) delle legislazioni degli stati membri "relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro" - la direttiva comunitaria in materia (direttiva Cee del
Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987) - per quel che qui interessa - prevede,
da un lato, che la direttiva stessa si applica ai "diritti" dei
lavoratori dipendenti da datori di lavoro "in stato di insolvenza"
(articolo 1) - assoggettati, cioè, a "procedimento (.......)
che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare
collettivamente i creditori di quest'ultimo" (articolo 2) - e
stabilisce, dall'altro, che "gli stati membri adottano le misure
necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino (.....) il
pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, (......) relativi
alla retribuzione ("degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del
rapporto di lavoro, nell'ambito di un periodo di sei mesi": articolo
4) del periodo collocato prima di una data determinata", che può
essere - "a scelta degli stati membri"- la data " dell'insorgere
dell'insolvenza del datore di lavoro ", o quella del "preavviso
di licenziamento (......) comunicato a causa dell'insolvenza del datore
di lavoro", oppure -alternativamente - "quella dell'insorgere
dell'insolvenza del datore di lavoro (....) o quella della cessazione del
contratto di lavoro o del rapporto di lavoro (.....), avvenuta a causa
dell'insolvenza del datore di lavoro "(articolo 3).
Ne
risulta, quindi, che l'applicazione della direttiva è subordinata alla
soggezione del datore di lavoro a fallimento oppure ad altra procedura
concorsuale, con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore (in
tal senso, vedi la sentenza della Corte di giustizia 7 febbraio 1985, causa
135/83, anche in motivazione).
Sono
fatte salve, tuttavia, le condizioni di miglior favore per i lavoratori, che
siano previste dagli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva).
È,
proprio, quello che è accaduto nel nostro ordinamento.
3.Nel
dare attuazione alla direttiva (n. 80/987), il legislatore italiano (art. 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), infatti, ha istituito il fondo
di garanzia - per assicurare soddisfazione effettiva al credito dei lavoratori
per il trattamento di fine rapporto - ed ha stabilito (comma 5°) che - qualora
i datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali (di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267) - "il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre
che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione
del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano
risultate in tutto o in parte insufficienti ".
Nell'estendere
la garanzia del Fondo - ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a
titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro - la successiva disciplina nella soggetta materia (decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, Attuazione della direttiva (CEE) n.
987/80, in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro) non solo ribadisce esplicitamente (articolo 1, comma
2) la prospettata deroga in melius - a favore dei lavoratori - ma ne
prevede (articolo 2, comma 1), altresì, una ulteriore, consistente nella
elevazione del periodo di riferimento da sei a dodici mesi.
Resta,
tuttavia, la questione - dalla quale dipende, essenzialmente, la decisione
della presente controversia - concernente la decorrenza (dies a quo) per
il calcolo - a ritroso - dello stesso termine annuale di riferimento.
A
tale proposito, risulta, bensì, esplicitamente stabilito (articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, cit), infatti, che "il
pagamento effettuato dal Fondo di garanzia (...) è relativo ai crediti di
lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto,
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi
che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una
delle procedure indicate nell'ari. 1, comma 1; b ) la data di inizio
dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione
o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla
continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato
a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di
lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività
dell'impresa”.
Resta
da verificare, tuttavia, se le stesse disposizioni - concernenti, appunto, il dies
a quo del termine annuale di riferimento - risultino conformi -per la parte
che qui interessa - alle disposizioni corrispondenti dell'ordinamento
comunitario e, segnatamente, della direttiva comunitaria
nella
soggetta materia (direttiva Cee del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987, cit).
4.
Invero la Corte di giustizia delle Comunità europee (nella sentenza 10 luglio
1997, causa C-373/95) - in sede di rinvio pregiudiziale (ai sensi
dell'ari. 177 del trattato Cee con riferimento a questione, sostanzialmente,
identica a quella, che forma oggetto questo giudizio (vedi infra) - ha
così deciso:
"L'«insorgere
dell'insolvenza del datore di lavoro» di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2, della
direttiva 80/987 corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del
procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la
garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale
procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in
caso di insufficienza dell'attivo".
Né
può essere trascurato il valore di ulteriore fonte del diritto
comunitario (o, comunque, la efficacia erga omnes), che - secondo la
giurisprudenza della stessa Corte di giustizia (vedine, per tutte, le sentenze
13 maggio 1981, causa 66/80; 6 luglio 1995, causa 62/93), della nostra Corte
costituzionale (vedine, per tutte, le sentenze 18 aprile 1991, n. 168; 11
luglio 1989, n. 389; 23 aprile 1985, n. 113) e di questa Corte (vedine, per
tutte, la sentenza 11 novembre 1997, n. 11131 delle sezioni unite) - deve
essere riconosciuto alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità
europee.
Coerentemente,
i principi enunciati dalle decisioni della Corte di giustizia si inseriscono
direttamente nell'ordinamento interno degli stati membri, con il valore di ius
superveniens, e, come tali, condizionano e determinano i limiti -entro i
quali le norme interne conservano efficacia e debbono essere applicate - e, di
conseguenza, impongono la disapplicazione delle stesse norme interne -
che risultino (eventualmente) confliggenti con quei principi — (anche) da parte
del giudice nazionale (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. ordinanza 20
aprile 2004, n. 125; 14 maggio 2003, n. 62; 23 giugno 1999, n. 255; nonché la
sentenza 23 aprile 1985, n. 113, cit).
Va
considerato, altresì, che il giudice nazionale di ultima istanza (quale,
appunto, la Corte di cassazione) deve rimettere alla Corte di giustizia delle
Comunità europee (ai sensi dell'art. 234, 3° comma, del trattato Ce) la
questione di interpretazione delle disposizioni comunitarie rilevanti ai
fini della decisione - secondo la giurisprudenza della stessa Corte di
giustizia (vedine le sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, e 30 settembre
2003, causa C-224/01), della nostra Corte costituzionale (vedine, sia pure
implicitamente, l'ordinanza 1° giugno 2004, n. 165) e di questa Corte (vedine,
per tutte, le sentenze n. 8390/1993 delle sezioni unite, n. 17953/2003,
1804/2000, 10359/96 di sezioni semplici) - tutte le volte che la questione
stessa non sia identica a questione già decisa da sentenza - o, comunque, non
sia risolubile alla stregua della giurisprudenza - della Corte di giustizia
oppure se non emergano ragionevoli dubbi ermeneutici circa il significato della
disposizione comunitaria da interpretare.
Tuttavia
la questione - che forma oggetto di questo giudizio - pare sostanzialmente
identica - come è stato anticipato - alla questione già decisa dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee (nella sentenza 10 luglio 1997, causa
C-373/95, cit.) e, pertanto, si impone l'applicazione - alla dedotta
fattispecie - del principio che, per quanto si è detto, ne risulta enunciato
contestualmente.
5.
La ratio decidendi della sentenza in esame della Corte di giustizia
delle Comunità europee (sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95, cit.),
infatti, si articola - sulla falsariga della questione interpretativa, che era
stata posta dall'ordinanza di rimessione del giudice a quo, (Pret.
Venezia, ordinanza 3 novembre 1995) - nei passaggi essenziali seguenti:
"con
la seconda questione, il giudice a quo si chiede quale sia il significato della
nozione dell' «insorgere dell'insolvenza del datore di
lavoro»
(impiegata agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva)
ed, in particolare, se l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, ai
sensi di tali disposizioni, corrisponda alla data della domanda di apertura del
procedimento di soddisfacimento collettivo oppure a quella della decisione di
apertura del procedimento medesimo, entrambe menzionate all'art. 2, n. 1, della
direttiva";
la
Corte (sentenza 9 novembre 1995, causa C-479/93, Francovich) ha già avuto
occasione di affermare che, "dal tenore dell'art. 2, n. 1, della
direttiva risulta che, perché un datore di lavoro sia considerato in stato di
insolvenza, è necessario, innanzi tutto, che le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato prevedano un
procedimento che riguardi il patrimonio del datore di lavoro e che sia volto a
soddisfare collettivamente i suoi creditori; in secondo luogo, che sia
consentita, nell'ambito di tale procedimento, la presa in considerazione dei
diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da
rapporti di lavoro: in terzo luogo, che l'apertura del procedimento sia stata
chiesta e, in quarto luogo, che l'autorità competente in forza delle citate
disposizioni nazionali abbia deciso l'apertura del procedimento ovvero
constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore
di lavoro, nonché l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare
l'apertura del procedimento";
"emerge
quindi che, perché la direttiva si applichi, debbono essersi verificati due
eventi: in primo luogo, dev'essere stata presentata all'autorità nazionale
competente una domanda diretta ad aprire un procedimento di soddisfacimento
collettivo dei creditori e, in secondo luogo, devono essere stati pronunciati
vuoi una decisione di apertura del procedimento, vuoi un accertamento della
chiusura dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo" ;
tuttavia,
"Il verificarsi di tali due eventi, considerati dall'art. 2, n. 1,
della direttiva, se condiziona l'entrata in azione della garanzia
prevista dalla direttiva, non può però servire a designare i diritti non pagati
oggetto della detta garanzia";
infatti
"tale ultima questione è disciplinata dagli art. 3 e 4 della direttiva,
che si riferiscono a una data necessariamente unica, prima della quale
dovrebbero trascorrere i periodi di riferimento considerati da tali
articoli";
ora
"l'articolo 3 della direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà
di scegliere, tra più possibilità, la data prima della quale le retribuzioni
non corrisposte saranno garantite (e), proprio in considerazione della
scelta cosi operata dagli Stati membri, l'articolo 4, n. 2, della direttiva
determina i diritti non pagati che dovranno comunque formare oggetto
dell'obbligo di garanzia nel caso in cui, come nella fattispecie, uno Stato
membro decida, in applicazione dell'art. 4, n. 1, di limitare la garanzia
stessa nel tempo";
"nella
fattispecie, lo Stato italiano ha optato per la data dell'insorgere
dell'insolvenza del datore di lavoro di cui agli ari. 3, n. 2, primo trattino,
e 4, n. 2, primo trattino, estendendo il periodo di riferimento da sei a dodici
mesi";
"discende
da quanto precede che, se l'applicazione del sistema di tutela dei lavoratori
istituito dalla direttiva richiede nel contempo una domanda di apertura di un
procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, quale predisposto
dalla legge dello Stato membro interessato, ed una formale decisione di
apertura di siffatto procedimento, la determinazione dei diritti non pagati che
debbono essere garantiti dalla direttiva si opera, ai sensi degli ari. 3, n. 2,
primo trattino, e 4, n. 2, con riferimento all'insorgere dell'insolvenza del
datore di lavoro, la quale non coincide necessariamente con la data di tale
decisione ";
"infatti,
come risulta dal resto dalle circostanze del caso di specie, la decisione di
aprire il procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori o, più
precisamente, nella fattispecie, la sentenza dichiarativa di fallimento può
intervenire molto tempo dopo la domanda di apertura del procedimento o, ancora,
la cessazione dei periodi di occupazione a cui si riferiscono le retribuzioni
non corrisposte, così che, se l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro
dovesse dipendere dal ricorrere delle condizioni previste dall'ari. 2, n. 1,
della direttiva, il pagamento di tali retribuzioni, tenuto conto delle
limitazioni temporali di cui all'ari. 4, n. 2, potrebbe non essere mai
garantito dalla direttiva, e ciò per motivi che possono essere indipendenti dal
comportamento dei lavoratori. Quest'ultima conseguenza sarebbe in contrasto con
la finalità della direttiva che, come risulta dal suo primo 'considerando', è
quella di garantire ai lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in
caso di insolvenza del datore di lavoro "; ora "la
nozione dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro non può per questo
essere puramente e semplicemente equiparata (......) all'inizio della
cessazione del pagamento delle retribuzioni, (in quanto), per identificare i
diritti non pagati che devono essere garantiti dalla direttiva, gli ari. 3 e 4,
n. 2, si riferiscono ad un periodo che si colloca prima della data
dell'insorgere dell'insolvenza "; pertanto, "tenuto conto, nel
contempo, della finalità sociale della direttiva e della necessità di fissare
con precisione i periodi di riferimento ai quali la direttiva annette effetti
giuridici, la nozione dell'«insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro» di
cui agli ari. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva deve essere interpretata nel
senso che designa la data della domanda diretta all'apertura del procedimento
di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non
può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o
dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di
insufficienza dell'attivo ".
6.Risulta,
quindi, funzionale - alla effettività della tutela, che la direttiva
intende garantire ai diritti dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza
del datore di lavoro - la sostanziale anticipazione dell'«insorgere
dell'insolvenza del datore di lavoro» (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2
della direttiva) - quale dies a quo del termine di riferimento per
l'identificazione dei diritti tutelati -rispetto all'apertura di una
procedura concorsuale - alla quale è limitato, secondo la direttiva,
l'intervento dell'organismo di garanzia - riportandolo, coerentemente,
alla data della domanda diretta all'apertura di quel procedimento.
La
garanzia di effettività della tutela risulterebbe, infatti, frustrata -
almeno di regola - se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza
del datore di lavoro (ed elevato da sei ad un anno nel nostro ordinamento)
- che é fissato per la "determinazione dei diritti (......)
garantiti dalla direttiva" - restasse ancorato - nonostante la
tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale - alla data
di apertura effettiva della stessa procedura, sebbene questa possa intervenire
molto tempo dopo la domanda - "per motivi che possono essere
indipendenti dal comportamento dei lavoratori " - in palese "contrasto
con la finalità della direttiva che, come risulta dal suo primo
"considerando", è quella di garantire ai lavoratori subordinati una
tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro ".
Pertanto
il Fondo di garanzia (istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 dei decreto legislativo
n. 80 del 1992, cit.) "si sostituisce" a\ datore di lavoro
-inadempiente per insolvenza, appunto - nel pagamento dei "crediti di
lavoro,
(.....),
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi
che precedono" - per quel che qui interessa - "la data del
provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure" concorsuali
elencate contestualmente (art. 1, comma 2) - da intendersi riferita, tuttavia,
alla "data della domanda diretta all'apertura" della stessa procedura
- fermo restando che, in ogni caso, la garanzia non può essere concessa prima
della decisione di apertura di tale procedura - secondo la giurisprudenza di
questa Corte (vedine le sentenze n.6808/2003, 1106/99) - in quanto la norma
interna -che considera, quale arco di tempo in cui collocare le mensilità da
corrispondere da parte del Fondo di garanzia, quello determinato, a ritroso,
dalla data del provvedimento di apertura del fallimento - si pone in palese
contrasto con l'esaminata sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza
10 luglio 1997, causa C-373/95, cit.) - che intende garantire, appunto, la effettività
della tutela ai diritti dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza
del datore di lavoro - e, come tale deve essere disapplicata.
7.La
stessa funzione di garanzia pare destinata ad assolvere, tuttavia,
l'applicazione del medesimo principio - oltre che alla domanda di apertura di
procedura concorsuale - anche a qualsiasi altra iniziativa - parimenti volta ad
ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (.....) garantiti
dalla direttiva" - dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla
data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire -
per quanto si è detto - molto tempo dopo la domanda, "per motivi (.....)
indipendenti dal comportamento dei lavoratori ".
Diversamente
opinando, infatti, la garanzia di effettività della tutela - che la
direttiva intende perseguire - risulterebbe frustrata nella ipotesi in cui il
lavoratore faccia valere i propri diritti - in una sede giurisdizionale diversa
-prima di avviare la procedura concorsuale, fermo restando, tuttavia, che
l'apertura
della stessa procedura risulta, in ogni caso, indispensabile - per quanto si è
detto - al fine dell'accesso alla tutela garantita dalla direttiva.
8.La
conclusione prospettata si impone, vieppiù, ove si consideri che il nostro
ordinamento - derogando in melius, per i lavoratori, le disposizioni
della direttiva - prevede, per quanto si è detto, che - qualora il datore di
lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali (di cui al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267) - "Il lavoratore o i suoi aventi diritto possono
chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a
seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del
credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate
in tutto o in parte insufficienti ".
Risulta
evidente, infatti, che l'applicazione del principio - enunciato dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee (nella sentenza 10 luglio 1997, causa
C-373/95, cit.) - non possa non prescindere, in tale ipotesi, dalla domanda di
apertura della procedura concorsuale, che deve essere, di conseguenza,
necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad
ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (.....) garantiti
dalla direttiva".
La
stessa applicazione del principio enunciato dalla Corte di giustizia (nella
sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95, cit., appunto) - che è stata
prospettata per il caso, che qui interessa, di datore di lavoro soggetto alle
procedure concorsuali - risulta quindi coerente, da un lato, con il principio
medesimo - come si legge, (anche) alla luce della ratio decidendi ad
esso sottesa - e garantisce, dall'altro, parità di trattamento - quanto a
tutela dei diritti, in caso di insolvenza del datore di lavoro - ai lavoratori
subordinati, a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di
lavoro a procedure concorsuali.
9.
La sentenza impugnata - in quanto nega qualsiasi rilievo, al fine della
individuazione dei diritti del lavoratore (ed attuale ricorrente) da tutelare
in caso di insolvenza di datore di lavoro (soggetto, nella specie, a procedura
concorsuale, peraltro effettivamente aperta), ad iniziative del lavoratore
stesso (nella specie, mediante ricorso per ingiunzione) volte a far valere in
giudizio quei diritti (asseritamene entro il prospettato termine annuale di
riferimento, decorrente a ritroso dalla data della medesima iniziativa) - si
discosta dal principio enunciato dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee (nella sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95, cit.) ed applicabile,
per quanto si è detto, alla dedotta fattispecie.
Tanto
basta per accogliere il ricorso
10.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Per
l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice
d'appello - designato in dispositivo - perché proceda al riesame della
controversia - uniformandosi al seguente principio di diritto:
Il
Fondo di garanzìa (istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'ali. 2 del decreto legislativo
n. 80 del 1992) "si sostituisce" ai datore di lavoro nel pagamento
dei "crediti di lavoro, (..,..), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto
di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa
del lavoratore, che - come la domanda di apertura della procedura concorsuale -
sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando,
tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della
decisione di apertura di tale procedura.
Al
giudice di rinvio va demandato, altresì, il regolamento delle spese di questo
giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d'appello di Milano, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di
cassazione.
Cosi
deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Il
Consigliere estensore II Presidente
Depositata in cancelleria il 1 Febbraio 2005