Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 8.8.2006 n° 17)
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OGGETTO: |
Decreto legislativo 10.9.2003,
n. 276, articoli da 33 a 40. Contratto di lavoro intermittente. |
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SOMMARIO: |
Disciplina previdenziale del rapporto di lavoro
intermittente. |
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Ai
sensi degli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, di attuazione
dell’articolo 4 della legge 14.2.2003, n. 30 (recante deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro), il contratto di lavoro intermittente è il
contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore
di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui
al successivo articolo 34 della stessa fonte. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 4 del 3
febbraio 2005 (in G.U. Serie Generale n. 33 del 10.2.2005) (All. 1), ha
dettato chiarimenti in merito al corretto inquadramento di tale nuova
fattispecie contrattuale, precisando altresì che la finalità alla quale essa
risponde è quella di dare adeguata veste giuridica a prestazioni di lavoro
discontinue e intermittenti, anche al fine di regolarizzare prassi esistenti,
e quantitativamente rilevanti, di lavoro non dichiarato o comunque non
regolare. Il predetto dicastero ha inoltre precisato che: - il contratto di lavoro
intermittente è una speciale tipologia di contratto di lavoro subordinato; - al contratto di lavoro
intermittente si applica, per quanto compatibile, il complesso delle
discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato; - esso può essere stipulato a
tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003; - in caso di contratto di lavoro
intermittente a tempo determinato, le ragioni che legittimano la stipula del
contratto sono indicate dal D.Lgs. n. 276/2003 e/o dalla contrattazione
collettiva, e non trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n.
368/2001; - in quanto speciale tipologia di
rapporto di lavoro subordinato, non trova ad esso applicazione, neanche per
analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale; - possono essere conclusi dallo
stesso lavoratore più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di
lavoro; il contratto di lavoro intermittente può altresì coesistere con
altre tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie di
rapporti non sussistano incompatibilità. Tipologie di contratto di lavoro intermittente. Lo
schema negoziale del lavoro intermittente prevede: 1) Lavoro
intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità: il lavoratore si obbliga a
restare a disposizione del datore di lavoro, a tempo indeterminato o a
termine, per effettuare prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè
quando il datore stesso le richieda; egli riceve, in cambio del vincolo di
disponibilità assunto, una indennità di disponibilità; 2) Lavoro
intermittente senza obbligo di disponibilità: in questa fattispecie il prestatore non si
impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e
dunque non matura il diritto all’indennità correlata all’impegno di
disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente
prestato. Come
indicato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con circolare n.
4/2005 il datore di lavoro può utilizzare la prestazione lavorativa dei
lavoratori intermittenti nei limiti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n.
276/2003 e cioè: 1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; 2) per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 276/2003 (1); 3) in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno
di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni di età, anche
pensionati (2). La prima tipologia è
individuata dal legislatore con riferimento alle oggettive caratteristiche delle
prestazioni, che devono essere di carattere discontinuo o intermittente,
secondo le esigenze indicate in via preventiva dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. In assenza di
previsioni autorizzatorie da parte della contrattazione collettiva, è stato
previsto dall’articolo 40 del D.Lgs. n. 276 del 2003 l’intervento, in via
provvisoriamente sostitutiva, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. In attuazione di tale
previsione è stato quindi adottato il D.M. 23.10.2004, pubblicato il G.U.
4.11.2004, n. 259 (All. 2), che ha fatto rinvio alle tipologie di attività
indicate nella tabella allegata al R.D. 06.12.1923, n. 2657(3). Il Ministero
ha precisato nella circolare richiamata che le attività indicate nella
predetta tabella devono essere considerate unicamente come parametro di
riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte
delle fonti contrattuali delle esigenze di carattere discontinuo o
intermittente specifiche di ogni settore, cosicché non devono ritenersi
operanti, ai fini dell’individuazione della tipologia di attività lavorativa
oggetto del contratto di lavoro intermittente, i requisiti dimensionali e le
altre limitazioni alle quali il decreto fa riferimento. La seconda
tipologia di contratto è individuata dalle norme con riferimento ai periodi
temporali di possibile esecuzione delle prestazioni di lavoro, e si
caratterizza inoltre per il fatto che l’indennità di disponibilità, pur
pattuita tra le parti, spetta al lavoratore solo in caso di effettiva
chiamata nel periodo di riferimento. La terza tipologia di
casi è individuata dall’art. 34, comma 2, con riferimento alle condizioni soggettive dei prestatori di lavoro.
Ai sensi di questa norma il contratto di lavoro intermittente può in ogni
caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno
di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche
pensionati. Secondo le precisazioni
contenute nella richiamata circolare, al contratto di lavoro intermittente si
applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per il rapporto di
lavoro subordinato, limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore si trova
a svolgere effettivamente la prestazione di lavoro che è oggetto del
contratto. Diversamente, per i periodi di disponibilità concordata tra le
parti, tali discipline non risultano applicabili. Divieti. É
vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero; b)
salva
diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle
quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente; c)
da parte delle
imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni. Forma L’articolo 35 prevede
che il contratto di lavoro intermittente debba essere stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) indicazione della
durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che
consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e la modalità
della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere
inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento
economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e
la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al
successivo articolo 36; d) indicazione delle
forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di
rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di
pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
Trattamento previdenziale a)Periodi di lavoro. Come sopra precisato,
al contratto di lavoro intermittente si applica, per quanto compatibile, la
disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato, limitatamente ai
periodi nei quali il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la
prestazione di lavoro che è oggetto del contratto. Sussiste inoltre, come
indicato nella circolare ministeriale, un principio di non discriminazione
del lavoratore intermittente rispetto al lavoratore ordinario. Da ciò
consegue che ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione le
ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del settore di
attività nel quale il lavoratore intermittente viene impiegato e, in
particolare, le disposizioni in materia di minimale contrattuale e
giornaliero di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989 e
all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 638/1983, a parità di
orario di lavoro svolto (4). Qualora la durata
dell’attività svolta sia stata inferiore a quella contrattualmente prevista
per la generalità dei lavoratori della stessa qualifica dipendenti dall’azienda,
troverà applicazione il criterio dettato dall’articolo 38, comma 2, del
D.Lgs. n. 276 del 2003, in base al quale il trattamento economico, normativo
e previdenziale del lavoratore intermittente, da individuarsi, come sopra
detto sulla base delle ordinarie previsioni vigenti per i lavoratori ad
orario pieno, deve essere riproporzionato in relazione alla durata della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita dal lavoratore. Per quanto
attiene al trattamento previdenziale, il proporzionamento in questione si
deve effettuare dividendo l’importo della retribuzione da prendere a
riferimento ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989 e/o
dell’articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 638 del 1983 (che
determinano rispettivamente il minimale contrattuale e giornaliero di
retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per le ore di lavoro
corrispondenti nello stesso periodo. Ne deriverà l’individuazione di un
valore retributivo orario, costituente un mero parametro di calcolo, che dovrà
essere poi moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente svolte dal
lavoratore nello stesso periodo, al fine di individuare la retribuzione da
prendere in riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi
previdenziali. Occorre inoltre tenere
in considerazione l’eventualità che la chiamata del lavoratore avvenga negli
ultimi giorni del mese, con la conseguente difficoltà per i datori di lavoro
di rispettare i termini ordinariamente previsti per la presentazione della
denuncia mensile DM/10 e per il versamento dei contributi. A tale proposito
si ritiene possibile avvalersi delle previsioni contenute nella delibera n. 5
del 26.03.1993, punto 2), trattandosi in sostanza di dover tenere conto di
una variabile della retribuzione legata alla particolarità della
tipologia contrattuale prescelta dalle parti del rapporto di lavoro, che
rende fisiologicamente incerta la retribuzione da prendere in considerazione
nel mese (5). b)Periodi di disponibilità Ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 per tutto il periodo in cui il lavoratore
intermittente è in disponibilità, in carenza di una prestazione di lavoro,
non è titolare di alcun diritto tra quelli riconosciuti ai lavoratori
subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo, salva
l’indennità di disponibilità che gli é dovuta quale corrispettivo della
espressa pattuizione contenuta nel contratto di lavoro intermittente. La
misura della predetta indennità è stabilita dai contratti collettivi e
comunque non può essere inferiore a quella prevista, ovvero periodicamente
aggiornata, con decreto del Ministero del lavoro. Il D.M. 10.3.2004,
pubblicato in G.U. 22.3.2004, n. 68 (All. 3), ha stabilito in proposito un
importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato, precisando gli elementi che a tale fine devono essere presi a
riferimento, ossia minimo tabellare, indennità di contingenza, Edr, ratei di
mensilità aggiuntive. L’indennità è divisibile in quote orarie. Il Ministero
ha precisato che l’indennità ha natura di reddito da lavoro dipendente ai
sensi dell’art. 51 del TUIR, in quanto somma dovuta in relazione ad un
rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che sussiste l’obbligo
contributivo previdenziale ed assistenziale con riferimento all’importo di
indennità pattuito tra le parti nel contratto individuale, senza il rispetto
delle ordinarie disposizioni in materia di minimale giornaliero e/o
contrattuale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Infatti, anche
sel’articolo 38, comma 3, sancisce che per tutto il periodo in cui il
lavoratore intermittente resta disponibile a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori
subordinati, poiché ai sensi dell’articolo 36, comma 2, le somme corrisposte
a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione
obbligatoria sia ai fini IVS che ai fini delle prestazioni di malattia e
maternità, è da ritenere che tali eventi debbano essere assicurati anche in
tali periodi. Al di fuori di tale previsione, l’art. 36, co. 3 dispone che
l’indennità è espressamente esclusa dal computo di ogni istituto di legge o
di contratto collettivo. Casi particolari: -l’art.
36, comma 4, prevede che in caso di malattia o altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto
ad informare tempestivamente il datore di lavoro; in tale periodo di
temporanea indisponibilità egli non matura il diritto all’indennità di
disponibilità; se invece non ottempera all’obbligo di comunicazione predetto,
perde il diritto all’indennità stessa per un periodo pari a 15 giorni; -l’art.
36, comma 6, prevede che se il lavoratore che a ciò si è obbligato
contrattualmente, rifiuta senza giustificazione di rispondere alla
chiamata da parte del lavoratore, può aversi, tra l’altro, la
restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo
all’ingiustificato rifiuto. In
entrambi i casi che precedono, pertanto, si avrà una riduzione dell’indennità
pattuita nel contratto accompagnata da una correlativa riduzione del
versamento contributivo. Ulteriore
fattispecie particolare è quella in cui il contratto di lavoro intermittente
preveda lo svolgimento delle prestazioni intermittenti solo in periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; in tal caso
il diritto alla indennità sussiste solo se il lavoratore, che si è obbligato
a rispondere alla chiamata, sia poi effettivamente chiamato; in tal caso
l’indennità deve essere corrisposta, e quindi è dovuta, per tutto il periodo
di inattività precedente e successivo alla chiamata, nell’arco del periodo di
disponibilità pattuito. Retribuzione convenzionale L’articolo 36, comma 7,
del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha previsto l’adozione di un decreto ministeriale
per la definizione di una misura di retribuzione convenzionale in relazione
alla quale i lavoratori intermittenti potranno versare l’eventuale differenza
contributiva con riferimento ai periodi di lavoro nei quali hanno percepito
una retribuzione di importo inferiore rispetto alla stessa retribuzione
convenzionale ovvero abbiano usufruito dell’indennità di disponibilità, fino
a concorrenza della medesima misura. Con
D.M. 30.12.2004, pubblicato in G.U. Serie Generale del 18.2.2005, n. 40 (All.
4), è stata determinata la retribuzione convenzionale in relazione alla quale
i lavoratori intermittenti possono versare la differenza contributiva per i
periodi in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito
dell’indennità di disponibilità in misura inferiore a quella corrispondente
alla predetta retribuzione convenzionale. Il
parametro retributivo convenzionale individuato è quello disciplinato
dall’art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito in
legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo
periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, e
successive modificazioni (limite per l’accredito dei contributi obbligatori e
figurativi). Pertanto, qualora dalla riparametrazione come sopra
effettuata derivi l’individuazione di un valore retributivo di riferimento
inferiore a quello corrispondente alla retribuzione convenzionale individuata
ai sensi del suddetto decreto, il lavoratore intermittente potrà versare la
contribuzione sulla differenza. Qualora,
invece, dalla riparametrazione consegua l’individuazione di un valore
retributivo superiore a quello corrispondente alla retribuzione
convenzionale, l’obbligo assicurativo dovrà essere assolto in relazione al
predetto valore. Lavoro intermittente ed
agevolazioni contributive Con
riferimento all’applicabilità di agevolazioni contributive (es: legge
407/1990, legge n. 223/1991) in caso di instaurazione di rapporti di lavoro
intermittente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
recentemente precisato (6) che ogni ipotesi agevolativa, rivestendo carattere
di eccezionalità e derogando alla normale disciplina sugli obblighi di
carattere contributivo, in linea di massima, sembra applicabile nei soli casi
in cui sia espressamente richiamata. Poiché
il D.Lgs. n. 276/2003, relativamente al contratto di lavoro intermittente,
non ha operato alcun riferimento all’applicabilità di specifiche agevolazioni
contributive già vigenti nel nostro ordinamento, ne consegue che per detta
tipologia contrattuale non è possibile accedere ad alcuna misura agevolativa. ISTRUZIONI PROCEDURALI. Modalità di compilazione della
denuncia DM10. Ai fini del corretto
assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai lavoratori in questione,
le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità: Nel quadro “A” del modello
DM10/2 i lavoratori intermittenti vanno ricompresi nel computo dei lavoratori
in forza all’azienda, indipendentemente dall’orario di lavoro svolto. Ai fini del calcolo della forza
aziendale “FZ”, il prestatore di lavoro intermittente è computato
nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente
svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’art. 39 L.276/2003; non
vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in
disponibilità. Esempio n.1 Numero dipendenti retribuiti
tempo pieno: 12 Numero dipendenti non
retribuiti: 1 Numero dipendenti a chiamata: 2 Orario di lavoro contrattuale
mensile a tempo pieno:160 ore. Ore di lavoro svolte dai
lavoratori a chiamata nel semestre: 1° lavoratore 80 2° lavoratore 80 Totale delle ore di lavoro
svolte dai lavoratori a chiamata = 160 (160/160 = 1) . Numero dei dipendenti da
indicare nel quadro A:15. Numero dei dipendenti da
indicare con il codice FZ:14. Esempio n.2 Numero dipendenti retribuiti
tempo pieno: 12 Numero dipendenti a chiamata: 4 Orario di lavoro contrattuale
mensile a tempo pieno:160 ore. Ore di lavoro svolte dai
lavoratori a chiamata nel semestre: 1° lavoratore 90 2° / 50 3° / 85 4° / 15 Totale delle ore di lavoro
svolte dai lavoratori a chiamata = 240 (240/160 = 1,5),
arrotondato a 1 Numero dei dipendenti da
indicare nel quadro A:16. Numero dei dipendenti da
indicare con il codice FZ:13. I lavoratori intermittenti
devono essere esposti nel quadro B-C del modello DM10/2, utilizzando i codici
di nuova istituzione che seguono: § nel caso di lavoratore con contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato “1G00” (operaio), “2G00” (impiegato). § nel caso di lavoratore con contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato per i periodi in cui percepisce
l’indennità di disponibilità “1G0T” (operaio), “2G0T” (impiegato). § nel caso di lavoratore con contratto di lavoro
intermittente a tempo determinato “1H00” (operaio), “2H00” (impiegato). § nel caso di lavoratore con contratto di lavoro
intermittente a tempo determinato per i periodi in cui percepisce l’indennità
di disponibilità “1H0T” (operaio), “2H0T” (impiegato). In corrispondenza dei codici
sopra esposti, le aziende indicheranno nelle caselle: § “N. dipendenti” il numero dei lavoratori; § “N.
giornate”, le ore
retribuite nel caso di lavoratore chiamato a svolgere la prestazione ovvero
le ore per le quali ha percepito l’indennità di disponibilità; § “Retribuzioni”,
l’ammontare delle retribuzioni imponibili erogate al lavoratore per la prestazione
eseguita ovvero l’ammontare dell’indennità di disponibilità corrisposta al
lavoratore nel mese di riferimento; § “Somme a debito”,
la contribuzione dovuta. 8.3.
Modalità di compilazione del mod. EMens Ai fini della compilazione della denuncia EMens sono
istituiti i nuovi codici tipo contribuzione, con il seguente significato:
Nel
ribadire che la contribuzione obbligatoria verrà accreditata tanto ai periodi
di effettiva prestazione lavorativa, quanto a quelli in cui è stata
corrisposta l’indennità di disponibilità, i datori di lavoro, ai fini della
composizione del flusso EMens, dovranno indicare: ·
nell’elemento <TipoContribuzione> i particolari
codici tipo contribuzione sopra elencati; ·
nell’elemento <Imponibile> l’intero imponibile
esposto nel DM10/2 (sommatoria di retribuzione effettiva e indennità di
disponibilità) ·
nell’elemento <Settimana> le informazioni
relative alle settimane e/o frazioni di settimana del mese denunciato, per le
quali è stata corrisposta retribuzione e/o indennità di disponibilità; ·
nell’elemento <SettimaneUtili> il numero -
espresso in centesimi - delle settimane ottenute dividendo il totale delle
ore retribuite nel mese per l’orario contrattuale settimanale del
corrispettivo lavoratore a tempo pieno (ad esempio, nel caso di 98 ore retribuite nel mese e di
40 ore contrattuali settimanali si indicherà il valore 245, esprimendo in
centesimi il risultato così ottenuto 98 : 40 = 2,45). Qualora nel
mese sia stata corrisposta anche l’indennità di disponibilità, nella sezione
<DatiParticolari> dovrà
essere compilato l’elemento <DispIntermittenti>,
di nuova istituzione, valorizzando gli elementi: ·
<ImportoDisp>, con l’ammontare
della sola indennità di disponibilità, già totalizzato nell’imponibile
mensile, ·
<NumSettimaneDisp> con il numero
delle settimane in cui l’indennità è stata pagata ·
<SettimaneUtiliDisp> con il numero
- espresso in centesimi - delle settimane ottenute dividendo il numero delle
sole ore indennizzate nel mese per l’orario contrattuale settimanale del
corrispettivo lavoratore a tempo pieno. Qualora
l’assunzione del lavoratore sia avvenuta negli ultimi giorni del mese, con
conseguente denuncia dei contributi nel mese successivo a quello di
riferimento, dovrà essere comunque compilata la denuncia EMens, nella quale -
oltre agli elementi identificativi del lavoratore - verranno valorizzati
anche gli elementi <Assunzione>,
<Settimana>. Analogamente
si dovrà operare nel caso di chiamata del lavoratore negli ultimi giorni del
mese, tenuto conto della particolare tipologia contrattuale in esame, che può
rendere difficile per l’azienda il rispetto dei termini ordinari di
presentazione della denuncia mensile DM/10 e versamento dei contributi.
Il Direttore Generale
Crecco NOTE (1) Detti periodi sono stati individuati nella
richiamata circolare ministeriale come segue: -
week-end: dalle 13
del venerdi pomeriggio alle 06.00 del lunedì mattina; -
festività
natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio; -
festività pasquali:
dalla domenica delle Palme al martedì successivo al Lunedì dell’Angelo; -
ferie estive: dal
1° giugno al 30 settembre. Ulteriori periodi possono essere
previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni di datori e
prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale, ovvero, in via suppletiva, dal decreto ministeriale previsto
all’articolo 40. (2)La
disposizione contenuta nel testo originario dell’art. 34, co. 2, è stata così
modificata dall’art. 1bis della legge 14.05.2005, n. 80, di
conversione del D.L. 2005, n. 35. Pertanto, a decorrere dall’entrata in
vigore di questa norma, non si richiede più per la conclusione del contratto
in questione il requisito della disoccupazione o in occupazione per i
soggetti con meno di 25 anni di età, e non è
più previsto per i lavoratori con più di 45 anni di età l’avvenuta espulsione
dal ciclo produttivo ovvero l’iscrizione nelle liste di mobilità e di
collocamento. (3)La
tabella contiene, come noto, l’elenco delle occupazioni che richiedono un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non si
applicano le limitazioni dell’orario di lavoro sancite dall'art. 1 del R.D.L.
15 marzo 1923, n. 692(art. 3, R.D.L. 15.03.1923, n. 692, e art. 6 del
regolamento 10.09.1923, n. 1955). (4) Cfr. Circolare n. 21 del 4 febbraio 2005. (5) Cfr. circolare n. 292 del 3.12.1993 e circolare n. 117 del
7.12.2005, punto 1. (6)
Cfr. la risposta ad istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 del
22 dicembre 2005, allegato 5. All. 2 Decreto ministeriale 23.10.2004 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTO
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione
agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 2003, dispone all'articolo 40
che il ricorso al lavoro intermittente è ammesso in presenza di esigenze
anche individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in via provvisoriamente sostitutiva delle relative determinazioni
assumibili dalla contrattazione collettiva; SENTITE
le Organizzazione e Associazioni sindacali e preso atto della carenza di
puntuali indicazioni delle stesse in ordine all'individuazione di specifiche
esigenze che possano legittimare nei diversi settori produttivi e di servizi,
il ricorso al lavoro intermittente; RITENUTO,
pertanto, di dover provvedere a una prima indicazione delle predette esigenze
al fine di dare immediata effettività alla disposizione di riferimento,
riequilibrandone l'utilizzo rispetto alle sperimentazioni già ammesse ai
sensi dell'articolo 34, comma 2, caratterizzate dall'elemento giustificativo
della soggettività, per l'effetto a-causali; RILEVATO
che il Regio decreto 6dicembre 1923, n. 2657, contempla un elenco di
occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, che possono ora essere
prese, in via transitoria e in attesa delle regolamentazioni contenute nei
contratti collettivi, come parametro di riferimento oggettivo per la messa a
regime dell'istituto del lavoro intermittente, che appunto prevede l'esecuzione
di prestazioni di carattere discontinuo,
Art.
1 1.
É ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con
riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al
Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. 2.
Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle
determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente
di cui agli articoli 33 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, non pregiudica l'applicazione delle clausole contenute nei
contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già
disciplinavano l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a
chiamata.
Regio decreto 06.12.1923, n.
2657
Tabella - Tabella
indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario
sancita dall'art. 1, R.D.L. 15.03.1923, n. 692 (art. 3, R.D.L. 15.03.1923, n.
692, e art. 6 del regolamento 10.09.1923, n. 1955) In vigore dal 5 gennaio
1923
1. Custodi. 2. Guardiani diurni e
notturni, guardie daziarie. 3. Portinai. 4. Fattorini (esclusi
quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e
continuativa) uscieri e inservienti (1). L'accertamento che le
mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere
continuativo e` fatta dall'Ispettorato del lavoro. 5. Camerieri, personale
di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in
genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle
particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del
lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre
1923, n. 1955 (2). 6. Pesatori,
magazzinieri, dispensieri ed aiuti. 7. Personale addetto
all'estinzione degli incendi. 8. Personale addetto ai
trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e
di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che
a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere
di discontinuità (3). 9. Cavallanti,
stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle
aziende commerciali e industriali. 10. Personale di treno
e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere
delle ferrovie interne degli stabilimenti. 11. Sorveglianti che
non partecipano materialmente al lavoro. 12. Addetti ai
centralini telefonici privati. 13. Personale degli
ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta
eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli
ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di
isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni
specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per
tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle
particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta
necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del
medico provinciale (2). 14. Commessi di negozio
nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste
città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non
discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle
organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio (4). 15. Personale addetto
alla sorveglianza degli essiccatoi. 16. Personale addetto
alla sorveglianza degli impianti frigoriferi. 17. Personale addetto
alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di
acqua potabile. 18. Personale addetto
agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici
pubblici e privati. 19. Personale addetto
agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto
all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione. 20. Personale addetto
ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali. 21. Personale addetto
servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti
di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo,
manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del
Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice
attesa o custodia) (4), (5). 22. Barbieri,
parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a
meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da
uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del
prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie
interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro
competente per territorio (2). 23. Personale addetto
alla toeletta (manicure, pettinatrici). 24. Personale addetto
ai gazometri per uso privato. 25. Personale addetto
alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche. 26. Personale addetto
alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici. 27. Personale addetto
all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria
della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere
gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco
nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie. 28. Personale addetto
nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di
trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee
e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato
dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso,
non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923,
n. 1955 (2). 29. Personale addetto
alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di
concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di
filtrazione; c) degli apparecchi di
distillazione; d) dei forni di
ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si
tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del
lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10
settembre 1923, n. 1955 (2); e) degli impianti di
acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per
l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per
la compressione e liquefazione dei gas. 30. Personale addetto
alle gru. 31. Capistazione di
fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli
zuccheri. 32. Personale addetto
alla manutenzione stradale. 33. Personale addetto
esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza
degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla
produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico. 34. Personale addetto
all'industria della pesca (6). 35. Impiegati di
albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano
carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi
addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non
abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso,
a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi
di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni
discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (7). 36. Operai addetti alle
pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti
pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui
all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni
discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (8). 37. Operai addetti al
funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno
che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo
manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.
1955 (4), (9). 38. Interpreti alle
dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che
hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui
prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella
particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa
(2), (10). 39. Operai addetti alle
presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato
corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del
lavoro (2), (11). 40. Personale addetto
al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento
e di allenamento dei cavalli da corsa (12). 41. Personale addetto
esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per
prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti
che fabbricano sieri (13). 42. Personale addetto
ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio
dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del
regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice
attesa o custodia). (14) 43. Artisti dipendenti
da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli
spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen
recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in
imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini
didattici. (15) 44. Operai addetti
esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non
superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia
carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro. (16) 45.
Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle
autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da
trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro
accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità. (17) 46.
Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove
dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere
discontinuo del lavoro. (18) (1)
Voce N. 4 - così modificata dal D.P.R. 30.07.51, n. 760 (G.U. n. 208 del
1951). (2)
L'Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente,
l'Ispettorato provinciale del lavoro. (3)
Voce n. 8 - così modificata dal R.D. 17.06.29, n. 1133 (G.U. n. 162 del
1929). (4)
L'Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente,
sostituito dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro. (5)
Voce n. 21 - così modificata dal R.D. 11.07.41, n. 933 (G.U. n. 216 del
1941). (6)
Voce n. 34 - aggiunta dal R.D. 05.02.28, n. 288 (G.U. n. 57 del 1928). (7)
Voce n. 35 - aggiunta dal R.D. 14.02.29, n. 221 (G.U. n. 59 del 1929). (8)
Voce n. 36 - aggiunta dal R.D. 25.04.29, n. 883 (G.U. n. 135 del 1929). (9)
Voce n. 37 - aggiunta dal R.D. 31.03.30, n. 357 (G.U. n. 93 del 1930). (10)
Voce n. 38 - aggiunta dal R.D. 15.10.31, n. 1469 (G.U. n. 283 del 1931). (11)
Voce n. 39 - aggiunta dal R.D. 31.12.31, n. 1833 (G.U. n. 56 del 1932). (12)
Voce n. 40 - aggiunta dal R.D. 24.03.32, n. 441 (G.U. n. 108 del 1932). (13)
Voce n. 41 - aggiunta dal R.D. 22.06.33, n. 1408 (G.U. n. 260 del 1933). (14)
Voce n. 42 - aggiunta dal R.D. 31.08.33, n. 1311 (G.U. n. 244 del 1933). (15)
La presente voce n. 43, prima aggiunta dall'articolo unico, R.D. 28.04.1938,
n. 784 (G.U. 22.06.1938 n. 140) è stata poi così modificata dal D.P.R.
30.04.76, n. 517. (16)
Voce n. 44 - aggiunta dal D.P.R. 02.12.51, n. 1556 (G.U. n. 11 del 1952). (17)
Voce n. 45 - aggiunta dal D.P.R. 16.08.52, n. 1238 (G.U. n. 229 del 1952). (18) Voce n. 46 - aggiunta da D.P.R. 07.01.56, n.
86 (G.U. n. 59 del 1956). All.3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI Indennità mensile di
disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di
lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI Art.1. Art.2. Art.3. All.
4 D.M.
30 dicembre 2004. Determinazione della retribuzione convenzionale
per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori
assunti con contratto di lavoro intermittente. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 36 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante disposizioni in
materia di indennità di disponibilità nell'àmbito del contratto di lavoro
intermittente; Visto, in particolare,
il comma 7 del citato art. 36 che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la determinazione di una retribuzione convenzionale in
relazione alla quale i lavoratori assunti con contratto di lavoro
intermittente ai sensi dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di
disponibilità di cui al citato art. 36, in misura inferiore rispetto alla
predetta retribuzione convenzionale; Visto il decreto
ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 marzo 2004, n. 68; Ritenuto di assumere,
quale parametro di riferimento per la determinazione della menzionata
retribuzione convenzionale, l'art. 7, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni; Rilevata la necessità
di determinare, in attuazione del citato art. 36, comma 7, del decreto
legislativo n. 276 del 2003, la retribuzione convenzionale cui rapportare,
nei casi ivi previsti, il versamento volontario da parte dei lavoratori
assunti ai sensi dell'art. 33 del citato decreto legislativo, della
differenza contributiva ai fini delle prestazioni per l'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; Decreta: 1. 1. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art.
33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per i periodi coperti
da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione
ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 36
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, in misura inferiore a quella
che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto del parametro introdotto
dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni, possono, a domanda, versare la
contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennità
di disponibilità percepite, fino a concorrenza del predetto parametro. 2. Le modalità del
predetto versamento sono rimesse alle determinazioni dell'ente impositore. Il presente decreto
sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All. 5 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER
L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. n° 3147 Roma, 22 dicembre 2005 AllaAssociazione
Industriali di Bari Via Amendola 172/5 70126 – Bari Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata alla
Associazione Industriali di Bari – Lavoro intermittente – Applicazione
delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990
– Diritto alla indennità di disoccupazione. L’Associazione Industriali di
Bari ha avanzato richiesta di interpello in ordine ad alcune problematiche
connesse al contratto di lavoro intermittente introdotto dal D.Lgs. n.
276/2003. In particolare si chiede: - se, in caso di stipula di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato con prestazioni intermittenti ai
sensi dell’art. 33 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro ha
diritto a godere, in presenza dei requisiti previsti dalla L. n. 407/1990,
delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della predetta
legge; - se, in riferimento al
penultimo periodo del paragrafo “Trattamento economico, normativo e
previdenziale” della circolare Ministeriale n. 4/2005, in cui è
evidenziato il diritto da parte del lavoratore intermittente, in presenza dei
requisiti previsti, a godere dell’indennità di disoccupazione ordinaria o
ridotta limitatamente ai periodi non lavorati, tale indennità spetta anche
nei periodi in cui è corrisposta dal datore di lavoro l’indennità di
disponibilità . Al riguardo, acquisito il parere
della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, della Direzione
generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, nel corso della
riunione tenutasi in data 9 settembre 2005, si rappresenta quanto
segue. Con
riferimento al primo quesito si ricorda anzitutto che l’art. 8, comma 9,
della L. n. 407/1990 ammette i datori di lavoro – in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno
ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello
suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi – al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50%
per un periodo di trentasei mesi, ovvero l’esonero totale per uguale periodo
nelle ipotesi in cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nei
territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ovvero da imprese
artigiane. In
primo luogo va ricordato che tale previsione, come ogni ipotesi agevolativa
del resto, riveste carattere di eccezionalità, derogando alla normale
disciplina sugli obblighi di carattere contributivo e pertanto, in linea di
massima, sembrerebbe applicabile nei soli casi in cui sia espressamente
richiamata. In proposito, infatti, il D.Lgs.
n. 276/2003, ove intende prevedere una disciplina agevolativa di tipo
contributivo relativa agli istituti introdotti, la richiama esplicitamente
come avviene, ad esempio, con riferimento alla somministrazione (art. 25,
comma 1), all’apprendistato (art. 53, comma 3) ed al contratto di inserimento
(art. 59, comma 4). Relativamente al contratto di
lavoro intermittente, viceversa, non è rinvenibile alcun riferimento
all’applicabilità di specifiche ipotesi agevolative già vigenti nel nostro
ordinamento, proprio in quanto per tale tipologia contrattuale è previsto un
apposito regime contributivo, almeno nelle ipotesi di lavoro intermittente
che comportano la corresponsione della indennità di disponibilità. Con riferimento al secondo
quesito, relativo alla corresponsione della indennità di disoccupazione per i
periodi non lavorati, va invece chiarito che la stessa non appare compatibile
ove il lavoratore usufruisca dell’indennità di disponibilità. IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
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