REPUBBLICA
ITALIANA N. 1559/04
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL
VENETO
nella persona della Dott.ssa
Rosalba Di Giulio
visto il Testo Unico delle
leggi sulla Corte dei conti, appro-vato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e
successive modi-fiche;visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
visto l'art. 5 della legge 21
luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 132, 420,
421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l'art. 26 del Reg. proc.: r.d. 1933, n.
1038;
visto l'atto introduttivo del
giudizio;
esaminati gli atti e i documenti
di causa;
chiamata la causa alla pubblica
udienza del 16 novembre 2004, con l'assistenza del segretario d'udienza dr.
Mizgur Stefano, ha emanato la seguente
nel giudizio pensionistico
iscritto al n. 16420 del registro di Segreteria, promosso con ricorso proposto
dalla Signora Caminotto Loredana, nata a Motta di Livenza (TV) l'11 settembre
1951 e residente in Chiarano (TV), in via XXV Aprile n.15, nonché elettivamente
domiciliata in Oderzo (TV), in via Mazzini n.19 presso la sede del Patronato
INAS-CISL, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti, contro l'INPDAP di Treviso, in persona del
legale rappre-sentante pro tempore, onde ottenere l'accertamento del
diritto alla riliquidazione della pensione sulla base di tutti i benefici retributivi
previsti dall'art.42 del CCNL approvato con DPR 20 maggio 1987 n.270, compresi
quelli maturati dopo la cessazione dal servizio e fino alla scadenza
dell'ac-cordo. Ritenuto in
Con il ricorso depositato in
data 27 aprile 1992, la ricor-rente indicata in epigrafe, titolare di pensione
CPDEL con iscrizione n.6738253, sulla posizione n.2887309, in quanto già
dipendente della USL n.11 di Oderzo (TV), quale ausi-liaria di III livello,
sino al collocamento a riposo avvenuto con decorrenza dall'1 marzo 1986, per
cessazione dal servi-zio avvenuta il 28 febbraio 1986 per dimissioni
volontarie, contestava il fatto che la sua pensione diretta ordinaria fos-se
stata computata senza tenere conto di tutti gli aumenti del trattamento
economico fissati dal CCNL approvato con D.P.R. 20 maggio 1987 n.270 ed
attribuiti in modo fraziona-to nel triennio 1985-87.
La parte ricorrente assumeva di
aver invece diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base di
tutti gli scaglioni di aumento retributivo fissati dal CCNL fino alla sua
scadenza. Deduceva infatti che, essendo ancora in servizio al 1° gennaio 1985,
data di decorrenza giuridica del pre-detto accordo e ricadendo comunque il
collocamento a ripo-so nel periodo -1° gennaio 1985/31 dicembre 1987- di
vi-genza del contratto collettivo, visto l'art. 13 del DPR 1983 n.93, doveva
affermarsi il suo diritto a beneficiare per l'in-tero anche degli effetti
economici incrementativi di matrice contrattuale liquidati in data successiva
alla cessazione dal servizio, i quali erano da considerarsi unitariamente,
anche se scaglionati nel tempo in più rate.
Concludeva, pertanto, chiedendo
la riliquidazione del trattamento di quiescenza alla luce di tutti gli
incrementi retributivi previsti dal menzionato CCNL, oltre rivalutazione ed
interessi sugli importi differenziali dalle singole scadenze al saldo.
Con memoria depositata il 2
novembre 2004 si costi-tuiva in giudizio l'INPDAP, trasmettendo documentazione
amministrativa relativa al collocamento in quiescenza della ricorrente e
ricostruiva le vicende concernenti l'attribuzione del trattamento
pensionistico.
Negava, in particolare, che
nella specie si potesse van-tare un diritto al computo a fini pensionistici dei
migliora-menti economici contrattuali maturati dopo la cessazione dal servizio
e fino alla scadenza del CCNL, in carenza di una espressa previsione legale in
tal senso e comunque osser-vava che il DPR n.270/87 non era integralmente
applicabile al personale collocato a riposo in data antecedente all'1.1.88
ossia alla scadenza della sua vigenza triennale, eccependo infine la
prescrizione del diritto vantato.
All'udienza odierna, presente
per l'INPDAP il Dr. Taor-mina Antonio ed assente e non rappresentata la parte
ricor-rente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce pubblicamente
letto ai sensi dell'art.5 della legge 2000, n. 205, e depositato, al termine
dell'udienza, in allegato al relativo verbale a disposizione delle parti come
per legge. Considerato in
In via preliminare deve darsi
atto del fatto che, non essendo presenti tutte le parti o loro rappresentanti
abilitati, all'udienza pubblica odierna non è stato possibile procedere al
tentativo di conciliazione previsto dall'art. 420, comma 1, del c.p.c., norma
applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti in virtù del
richiamo operato dall'art. 5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Il ricorso è infondato nel merito, atteso che per
co-stante orientamento giurisprudenziale non possono essere riconosciuti a fini
pensionistici tutti i miglioramenti econo-mici previsti da un contratto collettivo,
ma soltanto quelli maturati all'atto del collocamento a riposo e nell'entità
effet-tivamente corrisposta (Corte dei conti Sezione III Giurisdi-zionale
Centrale d'appello n.13 del 21 gennaio 2004 ed in tal senso anche Sezione
Giurisdizionale Regionale per il Veneto n.834 del 2001).
Non è invero riscontrabile, nel vigente ordinamento
giuridico, un principio di carattere generale che prescriva di computare
automaticamente, ai fini del trattamento di quie-scenza, gli incrementi
retributivi introdotti per il personale in servizio e ciò è possibile soltanto
in presenza di una espres-sa previsione legale o contrattuale.
Vige anzi, il principio contrario, che è quello
consa-crato per i dipendenti civili e militari dello Stato nell'art.43 del DPR
n.1092 del 1973, secondo cui la base pensionabile deve essere commisurata
all'entità della retribuzione effetti-vamente percepita (o almeno maturata)
all'atto del colloca-mento a riposo. Posto che, ai sensi dell'art. 1 del DPR
n.270/87: “Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli
economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggo-no fino al 30 giugno 1988”, ai
fini dell'applicazione degli aumenti stipendiali previsti dall'art.42 del CCNL
in questio-ne, occorre dunque far riferimento soltanto alla retribuzione
effettivamente percepita dal personale ancora in servizio e sino alla
cessazione da quest'ultimo, limite posto dal legisla-tore alla progressione
economica agganciata alla carriera e, di riflesso, alla determinazione della
base pensionabile ai fini del computo del trattamento di quiescenza.
Né si potrebbe diversamente opinare invocando il
disposto dell'art. 64 del D.P.R. n.270/87 il quale prevede che “Al personale
destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti
di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente
asso-luta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettiva-mente corrisposti
alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1°
gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime”.
Difatti, ove pu-re si volesse conferire a quest'articolo una portata
derogato-ria alle regole generali (che per la verità, ad avviso della
scrivente, non appare così chiaramente evincibile dal dato letterale della
disposizione), è certo che esso contiene un'e-lencazione dei casi in cui gli
aumenti stipendiali possono ri-percuotersi sul trattamento di quiescenza
(personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio
ov-vero per decesso o per inabilità permanente assoluta) che, per costante
giurisprudenza di questa Corte, è da ritenere tassativa e non estensibile
analogicamente ad ipotesi non contemplate.
Fra tali ipotesi, com'è evidente,
non é compresa la ces-sazione dal servizio per dimissioni volontarie,
indubbiamente nell'intento di evitare che si possa consentire al dipendente di
lucrare l'intero beneficio economico contrattuale sulla ba-se di una propria
volontaria scelta.
Ne discende che alla
fattispecie in esame, trattandosi di dimissioni volontarie, dovrà quindi
applicarsi in ogni caso il generale principio contenuto nell'art. 43 del T.U.
n. 1092 del 1973 secondo cui, ai fini della determinazione della misura del
trattamento pensionistico dei dipendenti civili, deve con-siderarsi, quale base
pensionabile, l'ultimo stipendio inte-gralmente percepito, poiché non potrebbe
costituire base pensionabile uno stipendio non percepito e non percepibile.
Ciò in quanto deve ribadirsi
che, salvo deroghe norma-tive espressamente disposte, la base pensionabile deve
determinarsi con riferimento alla sola retribuzione effettiva-mente e
integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazio-ne del servizio (artt. 43,
44, 53 e 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092).
Né per questo si potrebbe
ritenere violato il principio costituzionale di uguaglianza fra cittadini,
atteso che la posizione giuridica ed economica dei pubblici dipendenti può
risultare diversificata, a fini pensionistici, anche solo in ra-gione della
data di collocamento a riposo, che costituisce un elemento differenziante delle
singole posizioni più volte già considerato costituzionalmente legittimo dal
giudice delle leggi (cfr.: Corte Cost.
sentenze n.226/1993 e n.409/1995).
Né si può diversamente opinare ritenendo che gli
sca-glioni di aumento debbano considerarsi come adempimento frazionato di
un'unica obbligazione retributiva, poiché essi devono invece essere considerati
autonomi.
Difatti anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la
decisione n.266 del 1995 ha avuto occasione di affermare che lo scaglionamento
dei benefici economici previsto da analoga disposizione del D.P.R. 25 giugno
1983 n. 344 (con cui sono state emanate le norme risultanti dalla disciplina
prevista dagli accordi fra i sindacati ed il Governo a norma della legge 29
marzo 1983 n. 93, concernenti il personale dei vari comparti del pubblico
impiego) non è da intendersi come una mera rateizzazione, ossia come peculiare
modalità d'esecuzione di un'unica obbligazione precedentemente sor-ta. Ciò in
quanto, nel disporre la "attribuzione" dei miglio-ramenti economici
da determinate decorrenze, detti accordi hanno inteso riferirsi alla
"costituzione" del diritto degli au-menti, senza che detti
miglioramenti potessero avere rifles-si ai fini della riliquidazione delle
pensioni dei dipendenti collocati a riposo prima di tali decorrenze. Neppure
dalla natura di retribuzione differita della pensione può desumersi alcun
necessario collegamento tra essa e l'incremento del trattamento retributivo del
personale ancora in servizio.
Del resto sono intervenute sul
punto anche le Sezioni Riunite di questa Corte, le quali nella sentenza del 9
giugno 1999 n.17/99/QM, sia pure con riferimento alla
diversa questione concernente l'ambito di applicazione dell'accordo sindacale
collettivo per il personale dei Ministeri di cui al D.P.R. 25 Giugno 1983, n.
344, hanno chiarito che “come non si matura in
servizio il diritto ad un dato aumento per-centuale dello stipendio di cui
all'art. 3 prima della decorren-za dell'anno di riferimento, parallelamente non
può calcolar-si in pensione - avente natura di retribuzione differita - un
trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entra-to nel patrimonio
del soggetto, in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di
mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la
condizione so-spensiva della permanenza in servizio alla data di matura-zione
di quel determinato aumento percentuale annuale”.
Né giova alla parte ricorrente
il richiamo all'art. 13 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (oggi abrogato
dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) il quale, dopo aver
sancito al 1° co. la durata triennale degli accordi, prevede al 2° co. che
"la disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente
efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le
stesse si applica-no dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
La ratio della norma è
soltanto quella di evitare solu-zione di continuità nel succedersi della
normativa di fonte contrattuale, onde evitare che la disciplina dei rapporti di
lavoro in essa contenuta, anche e soprattutto afferente agli aspetti economici,
possa essere caducata ancor prima dell'entrata in vigore di una nuova
disciplina pattizia (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI del 9 settembre 1992
n. 633).
In conclusione, applicando i delineati principi al
caso di specie e, rilevato che la parte ricorrente cui si riferisce il
trattamento pensionistico in questione risulta cessata dal servizio il 28
febbraio 1986, ossia durante la vigenza del citato CCNL, ma antecedentemente
all'ultima scadenza (1.1.88) indicata ai fini della maturazione di tutti gli
aumenti retributivi scaglionati nel triennio, il ricorso deve essere re-spinto,
dovendo restare il trattamento pensionistico commi-surato alle sole
retribuzioni effettivamente maturate e per-cepite all'epoca della cessazione,
restando pertanto assor-bita l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPDAP.
Sussistono,
comunque, apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese
del giudizio.
P.Q.M.
(F.to Dott.ssa Rosalba Di Giulio)
Depositata
in Segreteria il 24/11/04
F.to
Tonolo