R E
P U B
B L I
C A I
T A L
I A N A
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
sul ricorso in appello iscritto al NRG n. 8998
dell’anno 1997, proposto da
I.G.D.,
rappresentato e difeso
dall’avv.to S.S. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. S.C.,
c o n t r o
- MINISTERO della DIFESA –
PERSAEREO – ROMA- VI DIVISIONE;
- COMANDO III REGIONE AEREA
DIREZIONE TERRITORIALE DISTRETTUALE - I UFF. - II SEZ. – BARI,
in persona del Direttore p.t.;
- III R.M.V. – AM-X AERONAUTICA
MILITARE – DIREZIONE ADDESTRAMENTO VI CORSO,
in persona del Direttore p.t.;
-
-
COMANDO AEROPORTO MILITARE – BRINDISI,
in persona del legale
rappresentante p.t.,
costituitisi in giudizio, ex
lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, n. 293/97.
Visto
il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 94/98, pronunciata nella Camera
di Consiglio del giorno 13 gennaio 1998, di reiezione della domanda di
sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore alla pubblica
udienza del 28 ottobre 2005 il Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa
udienza, l’avv. Guglielmo Saporito, in sostituzione dell’avv. Sandro
Stefanelli, per l’appellante e l’avv. Giacomo Aiello dello Stato per
l’Amministrazione della Difesa;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, l’odierno appellante,
all’epoca sergente maggiore dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32°
Stormo di Brindisi, impugnava il provvedimento di trasferimento da Brindisi ad
Amendola, disposto nell’àmbito di un piano di reimpiego generale elaborato
dall’Amministrazione militare.
Il T.A.R. ha respinto il gravame, sul presupposto
che l’Amministrazione non è tenuta a dare contezza delle ragioni, che
presiedono al trasferimento di un militare da una sede di servizio ad un’altra.
A séguito di ciò, l’originario ricorrente ha
proposto l’appello di cui in epigrafe, lamentando, in sostanza, l’erroneità
dell’assunto del primo Giudice, laddove questi, una volta sottolineata l’ampia
discrezionalità del potere esercitato in tali ipotesi dall’Amministrazione, ha
ritenuto che la stessa “non aveva il dovere di motivare in ordine alle scelte
effettuate o pervenire alla formulazione di una specifica graduatoria” ( pag. 9
app. ).
L’Amministrazione della Difesa si è costituita in
giudizio, resistendo, anche con successiva memoria, al gravame.
Memoria conclusiva ha pure depositato l’appellante,
integrando quanto già esposto nel ricorso introduttivo.
Con Ordinanza n. 94/98, pronunciata nella Camera di
Consiglio del giorno 13 gennaio 1998, è stata respinta la domanda di
sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
La
causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 28
ottobre 2005.
1. – Parte appellata ha chiesto, con memoria in data
2 aprile 2005, che l’appello venga dichiarato improcedibile, dal momento che
“il notevole tempo trascorso dalla movimentazione impugnata nonché la
trasformazione dei reparti militari di interesse parrebbero costituire elementi
sintomatici della attuale sopravvenuta perdita di interesse del ricorrente alla
coltivazione del contenzioso di cui trattasi …” ( pagg. 1 – 2 mem. cit. ).
L’eccezione deve essere disattesa, non essendo stato
prospettato a questo Giudice alcun elemento idoneo a precludere la
procedibilità del gravame, che, com’è noto, va individuato in un comportamento delle parti, o in un fatto materiale loro
estraneo, che si inserisca nell'"iter" procedimentale o processuale,
determinando, senza un ragionevole dubbio, il venir meno dell'utilità della
decisione, per essersi realizzata una modificazione dell'assetto giuridico o
fattuale incompatibile con gli effetti del giudicato ( v. Cons. St., V, 12
aprile 2005, n. 1634 ).
Da nessuno degli indicati fatti pare,
invero, di poter evincere la sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante
al conseguimento di una decisione di mérito, permanendo comunque in capo a lui,
nonostante il tempo trascorso e le modificazioni sopravvenute dell’assetto
organizzativo dell’Amministrazione, l’interesse alla salvaguardia ed alla
affermazione della propria sfera relazionale ed economica, sulla quale il
provvedimento di trasferimento è certamente in grado di incidere.
2. - Nel mérito, l’appello si appalesa
fondato.
2.1 - Come esposto nella parte in fatto
che precede, il sig. I.G.D., all’epoca sergente
maggiore dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32° Stormo di
Brindisi, ha proposto appello avverso la decisione,
con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede
di Lecce, ha respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento del
provvedimento di trasferimento da Brindisi ad Amendola, disposto nell’àmbito di
un piano di reimpiego generale elaborato dall’Amministrazione militare.
L’appellante contesta tale decisione, di
cui sostiene la palese erroneità, in quanto il provvedimento di trasferimento
risulterebbe affetto dai vizii denunciati con il ricorso di primo grado,
essendo stato adottato in violazione del dovere dell’Amministrazione di
motivare in ordine alle scelte effettuate.
“Se è vero infatti”, si afferma, “che, a
differenza dei dipendenti civili dello Stato, non è configurabile per i
militari una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio,
giacchè per essi la permanenza in una sede o in un’altra costituisce mera
modalità del servizio al quale sono tenuti, è tuttavia altrettanto vero che,
ove l’Amm.ne militare, mediante appositi regolamenti, autolimiti il proprio
potere a tutela e garanzia della sfera giuridica dei militari, non può da ciò
non farsi conseguire un obbligo per la stessa Amm.ne di rispettare la normativa
che si è data” ( pag. 10 app. ).
“Ciò che riteniamo non possa essere
messo in dubbio”, si conclude, “è che il ricorrente, ove fosse stata
correttamente valutata la sua posizione sulla base della norma contenuta
nell’apposito disciplinare della movimentazione dei sottufficiali, certamente
non sarebbe stato trasferito, attese le proprie condizioni familiari,
rappresentate nel questionario inviato all’Amm.ne” ( pag. 11 app. ).
2.2 – Osserva il Collegio a tal
proposito che è noto come le esigenze di servizio, sulla base delle quali viene
adottato il provvedimento di trasferimento di un militare, non vadano
ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi,
bensì a tutti quei motivi di opportunità, che possono oggettivamente
compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.
La costante giurisprudenza ha sempre
ritenuto che provvedimenti di tale natura sono qualificabili come ordini,
rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede
piuttosto che in un'altra assume una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna
di una particolare motivazione ( Cons. St., Sez. IV: n. 5950 del 26.11.2001; n.
33 del 21.1.1997; da ultimo, n. 1990 dell’8 aprile 2004 ).
Pur dovendosi, in linea generale, qui
confermare tali indicazioni, è possibile rilevare che, nel caso di specie,
l'Amministrazione militare non si è limitata a fare generico impiego, nel suo
provvedimento di trasferimento, della locuzione “di autorità”, ma ha ivi fatto
specificamente riferimento al punto 4.b. (1) (b) della Direttiva DGPMA 60/87,
datata 11 marzo 1987, cui appunto fa rinvio il comma 3 del punto 4. (c) della stessa
Direttiva, disciplinante il reimpiego per necessità operative, per il caso in
cui il trasferimento di sede interessi percentualmente più componenti.
Orbene, va rilevato che la necessità di
tener conto, in sede di designazione nominativa del personale da reimpiegare,
“nella misura massima possibile”, delle “esigenze personali e familiari degli
interessati”, è espressamente prevista dal sopra indicato punto 4.b. (1) (b)
della Direttiva DGPMA 60/87.
Nel caso di specie risulta, sia dal
provvedimento impugnato che dagli atti dell’istruttòria prodotti, che
l’Amministrazione ha mancato di prendere in considerazione le esigenze
personali e familiari dell’interessato, come dallo stesso prospettate sia nel
questionario sulle “condizioni di famiglia” del singolo militare (che
l’Amministrazione stessa aveva invitato gli interessati a produrre con telex
del 6 maggio 1992), sia nel “ricorso in opposizione” ( rectius: memoria con osservazioni ), da lui presentato una volta
che l’Amministrazione aveva emanato, in data 5 luglio 1993, una “proposta di
trasferimento”, espressamente “at fini puntuale applicazione legge n. 241/90”,
nella quale era incluso il suo nominativo.
Le circostanze sopra evidenziate - tutte
rappresentate nel ricorso di primo grado e poste a base dei motivi di appello -
stanno ad indicare che l'Amministrazione non ha, nella fattispecie all’esame,
dato ampia e puntuale indicazione dei motivi, che hanno determinato il
trasferimento del dipendente, lasciando comunque indeterminate le ragioni per
le quali la scelta relativa alla sede di Amendola sia caduta sull’odierno
appellante, laddove l’interessato aveva invece presentato, in sede
procedimentale, elementi di carattere personale e familiare in senso contrario,
rilevanti sia alla stregua della normativa interna del Corpo interessato ( v.
punto 4.b. (1) (b) della Direttiva DGPMA 60/87, datata 11 marzo 1987, cit. ),
sia alla stregua del concreto atteggiarsi del procedimento all’esame, nel quale
la notifica agli interessati di una “proposta di trasferimento”, al dichiarato
fine di una “puntuale applicazione legge n. 241/90”, non può che intendersi
funzionale alla possibilità di presentazione, da parte degli interessati, di “memorie scritte e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare” ( art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90 ).
In definitiva, se per un verso è
evidente che le esigenze personali e familiari del militare non possono
prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di servizio, per un altro verso si
impone un principio di esternazione di tali prevalenti esigenze, nelle ipotesi,
quale quella di specie, in cui la stessa amministrazione dia vita ad un
procedimento, nell'ambito del quale è prevista l'acquisizione di elementi circa
le esigenze e le preferenze del dipendente e comunque la possibilità di
partecipazione procedimentale dell’interessato.
3. - Alla luce delle considerazioni
sopra svolte, l’appello è fondato e va accolto.
Conseguentemente, in riforma
dell’impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va disposto
l'annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.
Le spese di entrambi i gradi di
giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con pedissequo annullamento del
provvedimento con lo stesso impugnato.
Condanna l’Amministrazione della Difesa
alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in favore
dell’appellante, nella misura complessiva di Euro 6.000,00=, oltre I.V.A. e
C.P.A.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2005, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera
di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Carlo Saltelli - Presidente f.f.
Carlo Deodato - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, est.
Sergio De Felice - Consigliere
Eugenio Mele - Consigliere
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE F.F.
Salvatore Cacace Carlo
Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
20 gennaio 2006
(art.
55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il
Dirigente