REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI


Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio in composizione monocratica nella persona del Cons. Manuela Arrigucci in funzione di giudice unico delle pensioni;


Uditi, nella pubblica udienza del 4.12.2003, con l’assistenza del  segretario sig. Marco Olivieri, l’Avv. Massimo Cassiano nonché il rappresentante deIl’INPDAP,  visti gli atti e la documentazione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 1386/04)

sul ricorso ricorso 22279 (ex 156731) presentato da F.P. vedova di N.N. rappresentata e difesa dalI’avv. Massimo Cassiano, presso il cui studio, sito in Roma, via G. Palumbo, n. 26 è elettivamente domiciliata, avverso il provvedimento 9923 dell’11.10.1989 del Ministero del tesoro — D.G. istituti di previdenza — CPDEL con cui è stata negata pensione privilegiata al defunto marito.

La ricorrente, quale vedova di R.N.  ex vigile urbano del Comune di Roma, ha impugnato il provvedimento in epigrafe in quanto è stata ritenuta non dipendente da fatto di servizio l’infermità “esiti neurologici di intervento operatorio per astrocitoma fronto-parietale dx con sindrome epilettica parziale”, intervento effettuato nel maggio 1974.
Dagli atti risulta che per tale affezione il de cuius ha percepito equo  indennizzo di 4 categoria con provvedimento del Comune di Roma n.  2937 del 7.5.1981.

Risulta, peraltro, che il ricorrente ha prestato servizio quale vigile urbano  dal 6.11.1967 al 22.9.1985. data in cui è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica; ma dal 25.8.77 era stato assegnato al servizio sedentario.
La CMO in data 11.11.1987 ha espresso parere favorevole alla  concessione di trattamento privilegiato per  marcati segni di processo  espansivo cerebrale a diffusione biemisferica”, ritenuto ascrivibile alla  prima categoria di pensione.

L’UML presso il Ministero della difesa ha invece ritenuto non  dipendente dal servizio la insorgenza della infermità denunciata come causa d’invalidità.

Il R.N. è deceduto il 21.1.1988 per “astrocitoma — sepsi polmonare - polmonite”. La ricorrente, a sostegno della sua richiesta di riconoscimento di  “pensione privilegiata di prima categoria + assegni di superinvalidità +  indennità di accompagnamento e alla vedova di pensione privilegiata  nella rtìisura massima consentita, oltre interessi e rivalutazione  monetaria”, ha allegato numerosa documentazione sanitaria,
sostenendo nel ricorso che “l’imponente complesso morboso è stato  contratto in servizio e per causa di servizio, dovuto agli stress, ai  patemi, alla diuturna attività in qualsiasi ora del giorno e della notte, in
condizioni impossibili”.

In ordine alla questione dedotta in giudizio è stata emessa ordinanza istruttoria con cui è stato chiesto al CML, previo esame degli atti, di  esprimere motivato parere, con l’intervento di uno specialista in  materia, sulla natura dell’infermità, sulla dipendenza da fatto di servizio  e di accompagno.

Il CML con una dotta e ampiamente documentata analisi dei fattori  esterni che possono assurgere a concausa determinante di infermità  quale quella in esame, che l’organo medico-legale qualifica come blastoma primitivo, ha ritenuto che “nel caso in esame è documentata la permanenza in ambienti tossici, quale addetto alla vialbilità, con esposizione continua specifica all’insieme dei suddetti tossici (cancerogeni, co-cancerogeni o pro- cancerogeni.,.),,”, Ha, peraltro, evidenziato che “il caso si connota con attributi che rendono scientificamente possibile o plausibile il fatto che lo specifico e peculiare servizio prestato abbia costituito concausa, efficiente e
determinante, nella genesi, rivelazione, peggiorativo decorso dell’astrocitoma letale e quindi nella promozione-progressione oncogena di cellule altamente reattive a stimoli umorali, immunitari, neuroendocriti ed autocoidali. In altri termini, il servizio pare superare un ruolo di generica occasionalità e caratterizzarsi quale fattore
necessario o rilevante nella pur generale eziologia multifattoriale delle forme e varietà neoplastiche.
In conclusione il CML ritiene che nel caso in esame e specificamente per le mansioni assolte dall’interessato si può attribuire al servizio un ruolo concausale e determinante nella patogenesi dell’infermità riscontrata ed esprime il parere che l’infermità che trasse a morte il de cuius sia da considerare si dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla prima categoria più assegno di superinvalidità (tab. E lett. 8, commal), più indennità di accompagnamento dalla data della f domanda al decesso. All’udienza odierna il difensore della ricorrente, riportandosi alla propria memoria depositata in atti ha chiesto l’accoglimento del ricorso in conformità del parere espresso dal CML. Il rappresentante dell’INPDAP si è riportato agli atti. 

DIRITTO

Il ricorso va accolto in conformità al parere del CML. Tale parere appare fondato su ragionevoli e ampiamente motivate considerazioni medico-legali in ordine all’esposizione prolungata e continua ai fattori di rischio, ritenuti ormai dalla letteratura medica quali concause efficienti e determinanti dell infermità che causò lo stato di grave invalidità ed il decesso del de cuius, come alcuni gas tossici prodotti da motori delle auto ed automezzi vari.
Pertanto, va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità letale “astrocitoma - marcati segni di processo espansivo cerebrale a diffusione biemisferica — sepsi polmonare — polmonite” con forme e varietà neoplastiche.

In conclusione il CML ritiene che nel caso in esame e specificamente per le mansioni assolte all’interessato si può attribuire al servizio un ruolo concausale e determinante nella patogenesi dell’infermità riscontrata ed sprime il parere che l’infermità che trasse a morte il de cuius sia da considerare si dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla prima categoria più assegno di superinvalidità (tabella E, lettera B, comma 1), più indennità di accompagnamento dalla data della attribuzione di pensione privilegiata di prima categoria più assegno di superinvalidità tab: E lett. 8, comma 1, nonché indennità di accompagnamento dalla data della domanda e con conseguente diritto della ricorrente a trattamento privilegiato di reversibilità. Inoltre, in conformità al più recente orientamento gurisprudenziale di cui alla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 26 giugno-18 ottobre 2002, ed ai sensi delI’art. 429, Co. 3, c.p.c. (nel nuovo testo risultante dall’art. i della legge n, 533 del 1973), sulla parte differenziale di ciascun rateo pensionistico scaduto spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima calcolata anno per anno con gliindici di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. - Sussistono ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.  

La Sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando,

Accoglie


• il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce dipendente da causa di servizio l’infermità letale “astrocitoma — marcati segni di processo espansivo —cerebralé a diffusione biemisferica — sepsi polmonare — polmonite” con conseguente diritto del dante causa a percepire trattamento di pensione privilegiata di prima categoria più assegno di superinvalidità tab. E, lett. E, comma 1, nonché indennità di accompagnamento dalla data della domanda al decesso e con conseguente diritto della ricorrente a trattamento Privilegiato di pensione.
Con interessi e rivalutazione nei limiti di cui alla pronuncia delle Sezioni riunite 10/2002

IL GIUDICE UNICO

Cons Manuela Arrigucci

Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2003

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