Ente
Nazionale di Previdenza e di Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo
Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206
– 00198 ROMA |
SERVIZIO CONTRIBUTI E
VIGILANZA
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A tutte le Imprese
dello spettacolo Agli Enti pubblici e
privati che esplicano attività nel
campo dello spettacolo A tutte le società
che intrattengono rapporti economici con
sportivi professionisti Alle Sedi
Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI |
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Ai Servizi ed Uffici
della Direzione Generale LORO SEDI |
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Circolare n.
12 del 5.3.2003 Protocollo n. 10
/CS |
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e, p.c. |
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Al Sig. Commissario Straordinario Ai Sigg. Componenti il Comitato di
Vigilanza per la gestione
del Fondo speciale per calciatori,
allenatori di calcio e sportivi professionisti Ai Sigg. componenti il Collegio
Sindacale LORO SEDI |
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Oggetto: |
Sanzioni amministrative ex art. 35, commi 2 e 3,
legge n. 689 del 1981 – Emissione delle ordinanze ingiunzioni – Sentenza
della Corte di Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002. |
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Sommario |
In base alla sentenza sopra citata, dal 1° gennaio 2001 non possono
essere irrogate sanzioni amministrative nella forma
tipizzata dell’ordinanza ingiunzione, pur se riferite ad omissioni
contributive verificatesi od accertate in epoca anteriore alla predetta data. |
La
legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata nel supplemento
ordinario alla G. U.n. 302 del 29 dicembre 2000 ha
disposto, all'art. 116, comma 12, che,"ferme restando
le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a
violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle
quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 3, della legge 24 novembre
1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere
formale".
Sull’argomento
l’Ente ha emanato la circolare n. 14 del 1° giugno 2001, nella quale,
conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con circolare n. 12 del 22 gennaio 2001 circa
l'applicazione della nuova normativa, si affermava che
l'abrogazione delle sanzioni amministrative entrava in vigore l'1 gennaio 2001,
con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni
corrisposte nel mese di dicembre 2000, restando confermata la procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni antecedenti
a tale periodo per il principio tempus regit actum di cui all'art.
1, 2°comma, della Legge n. 689/81.
Sulla
materia la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con la sentenza n.
7524 del 22 maggio 2002,che ha così statuito:
"In materia di illeciti
amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di
divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n.
689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge
del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina
posteriore più favorevole; pertanto l'art. 116 dodicesimo comma della legge n.
388 del 2000, che ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a
violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non opera
retroattivamente; tuttavia, poiché la norma fa riferimento non alle condotte,
ma alla manifestazione della "potestas puniendi" della Pubblica Autorità, risultano rimosse
le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo l'entrata in
vigore della nuova legge ed è a tale momento, coincidente con l'emanazione
dell'ordinanza-ingiunzione, che deve farsi riferimento per risolvere il
problema dell'ambito temporale di applicabilità della nuova normativa".
In relazione a quanto sopra esposto, l'Ente ritiene di
doversi conformare alla sentenza in esame.
Poichè la citata sentenza attribuisce rilevanza alla data di emissione
dell'ordinanza-ingiunzione, quest'ultima sarà inefficace
se emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000 (1° gennaio 2001).
Da ciò discende non solo che non dovranno
più essere emesse ordinanze per periodi contributivi successivi all'entrata in
vigore della norma, ma anche per periodi contributivi anteriori e che, per le
violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, non
dovrà più procedersi alla redazione e alla notifica
dei processi verbali di contestazione di illecito
amministrativo.
Le
ordinanze ingiunzioni emesse a far data dal 1° gennaio
2001 e non ancora passate in giudicato, dovranno essere revocate d'ufficio a
mezzo dell’ordinanza di archiviazione e, nell'ipotesi di pendenza di giudizio
in opposizione, lo stesso dovrà essere abbandonato.
Le
somme per sanzioni amministrative richieste con ordinanze-ingiunzioni non
opposte nei termini, dovranno essere riscosse in via amministrativa o
attraverso l'iscrizione a ruolo.
Si
ricorda che rimangono in essere le sanzioni previste dall’articolo 35, comma 7,
della legge n. 689 del 1981 per tutte le violazioni non connesse all'omesso o
ritardato pagamento di contributi o premi, per le quali non sono variate le
procedure di contestazione e riscossione.
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IL DIRETTORE GENERALE |
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(Massimo Antichi) |