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Premessa.
Sulla G.U. n. 174 del 27.7.2004 è stato pubblicato il Decreto
Interministeriale 31 maggio 2004 n. 34158 (allegato 1) recante "Proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', relativamente
all'anno 2004, per le imprese esercenti attivita' commerciale, che occupino
piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti, e per le imprese di
vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350".
L'intervento legislativo prevede la proroga, fino al 31 dicembre
2004, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31
dicembre 2003.
Tra questi, sono ricompresi, tra l'altro, i lavoratori
dipendenti da:
- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta
addetti;
- aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e
turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza.
Nei confronti delle suddette aziende, come noto, i sopra
richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati
prorogati, da ultimo, fino al 31.12.2003, dal decreto 10 aprile 2003 (G.U. n.
123 del 29.5.2003).
1. Contenuto della norma.
Il Decreto 10 aprile 2003, nella premessa, richiama, tra
l'altro, il disposto di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
Quest'ultimo prevede che, in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla
normativa vigente in materia.
La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle
aziende destinatarie dei provvedimenti, l'obbligo contributivo dello 0,90% di
cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art.
16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga
"gennaio 2004", senza soluzione di continuità rispetto a quanto
disposto dalle norme in precedenza citate.
Nel richiamare, pertanto, le disposizioni già note (1), si
ribadisce che la proroga trova applicazione per le:
a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di
logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);
b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con
più di 50 addetti;
c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39,
successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608).
Relativamente a tali ultime aziende, si rammenta - come peraltro
più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1,
della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza
con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre
precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro.
2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga "gennaio
2004", non avessero assolto alla contribuzione per Cigs e mobilità,
potranno regolarizzare detti periodi.
In materia, trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7.10.1993.
Si ricorda, al riguardo, che le regolarizzazioni intervenute
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da
interessi (3).
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti
modalità:
- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei
quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice
"M210";
- per il versamento della contribuzione di mobilità,
utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto
codice "M211".
In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle
colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e
"retribuzioni".
La procedura di controllo delle denunce contributive dei mod.
DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente
circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Note:
(1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001,
n. 116/2002 e n. 108/2003.
(2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più
di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai
sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 (vedi circolare n. 211
del 9.8.1991).
(3) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge
n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i
quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli
interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti
dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 Maggio 2004 ( G.U. n. 174 del 27- 7-2004)
Proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale e del trattamento di mobilita', relativamente all'anno 2004, per le
imprese esercenti attivita' commerciale, che
occupino piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con
piu' di cinquanta addetti, e per le
imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34158).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante,
tra l'altro, norme in di cassa integrazione e mobilita' e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27
dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti
il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;
Visti i decreti ministeriali n. 32413 del 23 maggio 2003
e n. 32411 del 27 maggio 2003, con i quali sono state definite le
disponibilita' finanziarie per l'applicazione del
richiamato decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 10 aprile 2003 n. 32220;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24
novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 che ha disposto, tra l'altro, che,
in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, nel caso di programmi
finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali
ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' disporre, entro il 31
dicembre 2004, proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita'
e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche
in deroga alla normativa vigente in materia;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli
effetti e le ricadute sul piano occupazionale
derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali,
di autorizzare, per le imprese esercenti
attivita'commerciale che occupino piu' di cinquanta
addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di
viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti
e delle imprese di vigilanza, la
proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di mobilita', per l'anno 2004;
Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare
i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;
Vista la nota
I.N.P.S. del 18 marzo 2004,
inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennita'
di mobilita' per l'anno 2004;
Viste le istanze pervenute al
competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno
2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, legge n. 289/2002;
Considerato l'andamento delle prestazioni di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita',
erogate con riferimento agli anni precedenti:
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3 comma 137, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la
proroga del trattamento di integrazione salariale
straordinaria e del trattamento di mobilita' relativamente
all'anno 2004, per le imprese
esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di
cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di
cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui al
precedente art. 1, e' ridotta del venti per cento.
Art. 3.
In considerazione dell'utilizzo
del trattamento di integrazione salariale straordinario e
del trattamento di mobilita', riscontrato negli anni precedenti per le
imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di
cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti
e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2004
e' fissato in complessivi Euro 32.790.440,00, cosi' ripartiti:
Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita';
Euro 20.000.000,00 per i trattamenti straordinari di
integrazione salariale.
Art. 4.
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le
disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al
trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati
entro la data del 31 dicembre 2004. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di
licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.
1. Ai fini di una piu'
puntuale quantificazione della spesa da ricollegare
ad eventuali impegni finanziari
pluriennali della prestazione, di cui al
precedente art. 2, e' fatto obbligo alle Direzioni
provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro – di rilevare, tramite
gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero
dei lavoratori interessati al beneficio in questione e
di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
1. Ai trattamenti
straordinari di integrazione salariale si applicano
le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative
al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari
di integrazione salariale il criterio di
priorita' viene individuato nell'ordine cronologico
di arrivo delle istanze da
parte delle imprese appartenenti ai settori
interessati presso la Divisione V della Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale
si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione
stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la
sua articolazione sul territorio, si
considera la data di protocollo della prima istanza.
Ai fini del rispetto della disponibilita'
finanziaria, nel limite di Euro 20.000.000,00 per il
trattamento di integrazione salariale straordinaria e di Euro 12.790.440,00
per il trattamento di mobilita' l'I.N.P.S. - Istituto nazionale
previdenza sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara'
trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2004
Il
Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
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