INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

(Circolare 6 agosto 2004 numero 122)

 

 

 

 

OGGETTO:

Decreto Interministeriale  n. 34158 del 31 maggio 2004. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.  

 

 

SOMMARIO:

Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.

  

 

Premessa.

Sulla G.U. n. 174 del 27.7.2004 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 31 maggio 2004 n. 34158 (allegato 1) recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attivita' commerciale, che occupino piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

L'intervento legislativo prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2003.

Tra questi, sono ricompresi, tra l'altro, i lavoratori dipendenti da:

- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;

 - aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza.

Nei confronti delle suddette aziende, come noto, i sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino al 31.12.2003, dal decreto 10 aprile 2003 (G.U. n. 123 del 29.5.2003).

 1. Contenuto della norma.

Il Decreto 10 aprile 2003, nella premessa, richiama, tra l'altro, il disposto di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Quest'ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l'obbligo contributivo dello 0,90% di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga "gennaio 2004", senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate.

Nel richiamare, pertanto, le disposizioni già note (1), si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:

a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);

b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;

c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608).

Relativamente a tali ultime aziende, si rammenta - come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

 

2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2004", non avessero assolto alla contribuzione per Cigs e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi.

In materia, trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7.10.1993.

Si ricorda, al riguardo, che le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi (3).

 

A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";

- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211".

In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La procedura di controllo delle denunce contributive dei mod. DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                      Crecco

 

Note:

(1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001, n. 116/2002 e n. 108/2003. 

(2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 (vedi circolare n. 211 del 9.8.1991).

(3) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).

 

 

 

Allegato 1

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 31 Maggio 2004 ( G.U. n. 174 del 27- 7-2004)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti  attivita'  commerciale,  che  occupino  piu'  di cinquanta addetti,  per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,  con  piu'  di  cinquanta  addetti,  e  per  le imprese di vigilanza,  ai  sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34158).

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in  di  cassa  integrazione e mobilita' e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;

Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visti i decreti ministeriali n. 32413 del 23 maggio 2003 e n. 32411 del 27 maggio 2003, con i quali sono state definite le disponibilita' finanziarie  per  l'applicazione  del richiamato decreto del Ministro

del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003 n. 32220;

Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha  disposto,  tra  l'altro,  che,  in  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori  sociali,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla

gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e

delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita'commerciale  che  occupino  piu' di cinquanta addetti, per le aziende operanti  nei  settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta   addetti   e   delle  imprese  di  vigilanza,  la  proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2004;

Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Vista   la   nota   I.N.P.S.   del   18 marzo   2004,  inerente  la quantificazione  degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per l'anno 2004;

Viste  le  istanze  pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, legge n. 289/2002;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni precedenti:

 

Decreta:

Art. 1.

 

Ai  sensi  dell'art.  3 comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzata  la  proroga  del  trattamento  di integrazione salariale  straordinaria e del trattamento di mobilita' relativamente

all'anno  2004,  per  le  imprese esercenti attivita' commerciale che occupino  piu'  di  cinquanta  addetti,  per  le agenzie di viaggio e turismo,  compresi  gli  operatori  turistici,  con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

 

     

 

 Art. 2.

 

La  misura  dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta del venti per cento.

 

     

 

Art. 3.

 

In  considerazione  dell'utilizzo  del  trattamento di integrazione salariale  straordinario  e del trattamento di mobilita', riscontrato negli  anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale che  occupino  piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo,  compresi  gli  operatori  turistici,  con piu' di cinquanta addetti  e  alle  imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2004 e' fissato in complessivi Euro 32.790.440,00, cosi' ripartiti:

Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita';

Euro 20.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

 

     

 

Art. 4.

 

1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno   diritto   al   trattamento  di  mobilita'  i  lavoratori licenziati  entro  la  data  del  31 dicembre  2004. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

 

     

 

Art. 5.

 

1. Ai  fini  di  una  piu'  puntuale quantificazione della spesa da ricollegare   ad   eventuali  impegni  finanziari  pluriennali  della prestazione,  di  cui  al  precedente  art.  2, e' fatto obbligo alle Direzioni  provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro – di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di  cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero

dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

     

 

 

 

Art. 6.

 

1. Ai   trattamenti   straordinari  di  integrazione  salariale  si applicano  le  disposizioni  vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.

2. Per  la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la  Divisione V della Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali e degli incentivi all'occupazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale  si  rileva  dalla  relativa data di protocollo della divisione stessa.  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di protocollo della prima istanza.

Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di  Euro 20.000.000,00  per  il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita' l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 31 maggio 2004

 

 

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Maroni

 

 

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti

 

 

 

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