INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Circolare 22 luglio 2004 n° 116)
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OGGETTO: |
Indennità di mobilità in favore dei lavoratori
licenziati nell’anno 2004 dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti
nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, e dalle imprese di vigilanza. |
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SOMMARIO: |
Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in
favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali e dalle
aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, nell’anno 2004. |
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Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, ai sensi
dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto n. 34158 del 31
maggio 2004, con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario
di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o
licenziati nell’anno 2004 dalle imprese commerciali, che occupino più di 50
dipendenti e fino a 200, dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di
vigilanza. Avendo
tale decreto stabilito, all’articolo 2, che la misura dei suddetti
trattamenti è ridotta del venti per cento, l’indennità di mobilità dovrà
essere corrisposta agli interessati fino al 31 dicembre 2004 nella misura
dell’ottanta per cento degli importi massimi mensili riportati nella
circolare n. 24 del 6 febbraio 2004.
Le istruzioni operative, per la liquidazione dell’indennità di mobilità in
forma ridotta e con l’adeguamento delle procedure automatizzate, sono state
fornite con le circolari n. 131 del 18 luglio 2002, n. 120 del 1° luglio 2003
e con i messaggi n. 685 dell’11 settembre 2002 e n. 694 del 18 settembre
2002. L’articolo
3 dello decreto in parola ha fissato per l’anno 2004 un limite di spesa pari
a 32.790.440,00 euro così ripartiti: -
12.790.440,00 euro per il trattamento di mobilità; -
20.000.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale. Stante
tale limite di spesa e, considerato che potrebbero accedere alla mobilità un
numero di lavoratori pari a quelli dell’anno 2003, l’indennità di mobilità
dovrà essere concessa, momentaneamente, in attesa di futuri finanziamenti,
fino al 31 dicembre
2004. L’indennità
di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati entro la data
del 31 dicembre 2004 e l’erogazione della prestazione dovrà avvenire in
ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento degli
interessati. Per
l’erogazione dell’indennità ai lavoratori dovranno essere utilizzati i
seguenti codici: ·
“CODICE INTERVENTO” 013 per i lavoratori licenziati dalle imprese
esercenti attività commerciali; ·
“CODICE INTERVENTO” 014 per i lavoratori licenziati dalle aziende
rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di
vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti. * * * Il
decreto n. 34158 ha disposto all’articolo 5 che, per la quantificazione della
spesa, è fatto obbligo alle Direzioni Provinciali del Lavoro – Settore
Politiche del Lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni,
competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione
e di comunicarlo all’INPS. Si
invitano pertanto i Direttori provinciali a prendere contatti con le
Direzioni provinciali del lavoro per l’acquisizione del numero dei lavoratori
in parola, distinti per settore di appartenenza, per i quali siano state
concluse le procedure di mobilità. Le
Sedi Regionali dell’Istituto dovranno acquisire dalle Sedi provinciali,
rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, il numero dei
lavoratori licenziati, a seguito della conclusione della procedura di
mobilità, come di seguito indicato: ·
lavoratori licenziati dalle imprese commerciali, che occupino più di
50 dipendenti e fino a 200; ·
lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino
più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15
dipendenti. Le
Sedi Regionali, pertanto, dovranno comunicare alla Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito (e-mail Vincenza Catalano ovvero al fax 06.59053519)
il numero dei beneficiari, l’indennità di mobilità corrisposta nonché
l’importo relativo agli eventuali assegni per il nucleo familiare. Si
invitano le Sedi a rispettare gli adempimenti di cui sopra in quanto la
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito è tenuta, a sua volta,
a comunicare tali dati, in base a quanto disposto dall’articolo 7 dei decreti
ministeriali citati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di consentire la
disposizione di nuove risorse finanziarie per la prosecuzione del pagamento
dell’indennità di mobilità oltre la data del 31 dicembre 2004 e fino alla
scadenza naturale della stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco |