INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno
del Reddito
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Circolare 19 luglio 2004 numero
112)
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OGGETTO: |
Concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità in favore di
dipendenti da: 1 – Imprese operanti nel settore delle spedizioni
doganali ubicate nella Regione Friuli –
Venezia Giulia; 2 – Imprese operanti nel settore
pelli, cuoio e calzature ubicate nel distretto produttivo Fermano-Maceratese della Regione Marche. Istruzioni contributive. |
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SOMMARIO: |
Concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, e istruzioni
contributive, in favore di dipendenti da imprese operanti nel settore delle
spedizioni doganali ubicate nella Regione Friuli - Venezia Giulia e da
imprese operanti nel settore pelli, cuoio e calzature ubicate nel distretto
produttivo Fermano - Maceratese della Regione
Marche. |
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Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha
emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il decreto
n. 34088 del 25 maggio 2004 con il quale ha disposto, agli articoli 1 e 4, la
concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nell’anno
2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto, ovvero licenziati da imprese ubicate nelle Regioni
Friuli - Venezia Giulia e Marche. 1. ART.
1 – Settore delle spedizioni doganali Regione Friuli – Venezia Giulia L’articolo
1 del decreto interministeriale ha disposto la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità
per un periodo anche non continuativo non superiore a otto mesi nell’anno
2004, in favore di 800 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto, nonché licenziati, dipendenti o già dipendenti da imprese operanti
nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella Regione Friuli - Venezia
Giulia.
Destinatari dei trattamenti in parola sono i lavoratori sospesi o licenziati
da imprese che hanno sottoscritto il Verbale di accordo
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo
2004. Per ciò che riguarda l’indennità di mobilità
si fa presente che il decreto non prevede alcun termine per la presentazione
di una specifica domanda; pertanto le Sedi, all’atto in cui i singoli
lavoratori produrranno istanza per accedere a tale beneficio, inviteranno gli
stessi a compilare il Mod. DS 21, al fine di
acquisire le notizie necessarie per la definizione della pratica, e
chiederanno direttamente alle imprese i dati reddituali
necessari per la liquidazione dell’indennità. Il trattamento di mobilità dovrà essere corrisposto, per
gli otto mesi dell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a),
della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura del cento per cento del
trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le Sedi, pertanto, nel liquidare
il trattamento di mobilità per l’anno 2004, devono utilizzare il “CODICE
INTERVENTO” 037. Per i periodi di fruizione del
trattamento di mobilità ai lavoratori spetta eventualmente l’assegno per il
nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni. La concessione dei trattamenti
in questione è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie
disposte dall’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
l’onere relativo, pari a euro 9.408.000,00, è posto
a carico del Fondo per l’occupazione di cui l’articolo 1, comma 7, del D.L.
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Ai fini del rispetto della
disponibilità finanziaria l’INPS, unitamente alla Regione Friuli - Venezia
Giulia, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento ed
a darne riscontro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto
interministeriale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell’economia e delle finanze. 2.
ART. 4 – Settore pelli, cuoio e calzature distretto
produttivo Fermano-Maceratese della Regione
Marche L’articolo
4 del citato decreto interministeriale ha disposto la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale,
per un periodo anche non continuativo non superiore a quattro mesi nell’anno
2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l’articolo 12,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali
fino a quindici dipendenti, operanti nel settore pelli, cuoio e calzature
(codici ISTAT 19.1 – 19.2 – 19.3), ubicate nel distretto produttivo Fermano -
Maceratese della Regione Marche, nonché la proroga
dell’indennità ordinaria di mobilità fino al 31 dicembre 2004, scaduta o in
scadenza nel corso dello stesso anno, nei confronti dei lavoratori licenziati
da imprese industriali del predetto settore ed ubicate nella medesima area.
Destinatari dei trattamenti in parola sono i lavoratori sospesi o licenziati
da imprese che hanno sottoscritto il Verbale di accordo
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo
2004. Per ciò che riguarda l’indennità di mobilità
si fa presente che il decreto non prevede alcun termine per la presentazione
di una specifica domanda; pertanto le Sedi, all’atto in cui i singoli
lavoratori produrranno istanza per accedere a tale beneficio, inviteranno gli
stessi a compilare il Mod. DS 21, al fine di
acquisire le notizie necessarie per la definizione della pratica e
chiederanno direttamente alle imprese i dati reddituali
necessari per la liquidazione dell’indennità. Il trattamento di mobilità dovrà essere corrisposto, fino
al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell’ottanta per cento del
trattamento straordinario di integrazione salariale. Le Sedi, pertanto, nel liquidare
il trattamento di mobilità per l’anno 2004, devono utilizzare il “CODICE
INTERVENTO” 038. Per i periodi di fruizione del
trattamento di mobilità ai lavoratori spetta eventualmente l’assegno per il
nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni. La concessione dei trattamenti
in questione è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie
disposte dall’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
l’onere disposto nel limite massimo di euro
8.000.000,00 è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui l’articolo
1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Ai fini del rispetto della
disponibilità finanziaria l’INPS, unitamente alla Direzione Regionale del
lavoro di Ancona, è tenuto a controllare i flussi di
spesa afferenti l’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento ed a darne riscontro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo
7 del decreto interministeriale, al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. * * * OBBLIGHI
CONTRIBUTIVI Si fa presente, infine, che
l’articolo 5 del decreto interministeriale ha disposto, tra l’altro, che le
imprese operanti nei settori interessate alla mobilità sono tenute a versare,
durante l’utilizzo dei trattamenti in questione per l’anno 2004, la
contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 28 maggio 2004, prot. n.
53614, ha precisato che la formulazione del suddetto articolo, in caso di
utilizzo della cassa integrazione straordinaria, deve intendersi nel senso
che le aziende o i datori di lavoro sono obbligati al versamento della sola
contribuzione addizionale per il periodo di utilizzo del trattamento con
esclusione , pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria. In caso, invece, di procedura di
mobilità la tassa di ingresso di cui all’articolo 5
della legge n.223/1991, che come noto
comporterebbe, nel caso di accordo sindacale, il versamento da parte
dell’azienda delle previste tre mensilità, dovrà essere riproporzionato
al periodo di effettivo utilizzo della indennità di mobilità da parte del
singolo lavoratore.
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