REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso iscritto al n.17025/pens. m., proposto da
Pasquali Socrate avverso il decreto del Comando Leg. C.C. di Ancona n.32 in
data 30 ott. 1998;
Visti gli atti di causa;
Visti: il d.l. 15 nov. 1993, convertito con modificazioni
nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la
legge 21 luglio 2000, n.205; gli art. 420, 421, 429, 430 del cod proc.civ.;
Con
l'impugnato decreto di determinazione del trattamento pensionistico a favore
del ricorrente l'assegno funzionale, di cui all'art. 6 della legge n.472/1987,
non è stato considerato ai fini della maggiorazione del 18%..
Con il ricorso all'esame l'interessato ha addotto che
il manzionato assegno rientra nella base pensionabile in quanto è parte della
retribuzione individuale di anzianità. Ne consegue che detto emolumento è a
tutti gli effetti parte dello stipendio e, come tale, è suscettibile della
maggiorazione del 18%.
Il ricorrente in data 19 ott. 2004 ha fatto pervenire
una memoria difensiva, con la quale si ribadisce il diritto a percepire la
maggiorazione indicata sull'assegno funzionale, in quanto detto beneficio si
aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e, come tale, rientra nella
base pensionabile. Nella memoria si cita altresì la giurisprudenza a favore.
Con apposita nota il competente Ministero ha chiesto
la reiezione del ricorso.
All'odierna udienza del 30 nov. 2004, espletate le
formalità di cui all'art. 420 cod. proc. civ., è assente il rappresentante
dell'Amministrazione convenuta.
DIRITTO
Questo giudice deve decidere sull'applicazione della
maggiorazione del 18% alla parte di pensione comprensiva dell'assegno
funzionale di cui alla legge n.472/1987.
Al riguardo appare necessario premettere che l'art.16
della legge n.177/1976, che ha sostituito l'art.53 del DPR n.1092/1972, dispone
: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza
del personale miltare …… la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio
o dall'ultima paga e dagli assegni o indennnità pensionabili sottoindicati,
intgralmente percepiti, è aumentata del 18%”. Gli assegni indicati sono
l'indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, l'assegno
perequativo e l'assegno personale, previsti da particolari disposizioni di
legge richiamate espressamente. Il penultimo comma dell'art. 16 precisa “Agli stessi fini, nessun altro assegno o
indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base
pensionabile”. L'assegno funzionale, che è oggetto del giudizio attuale, è
stato previsto dalla legge già citata n.472/1987, che lo qualifica come
pensionabile e espressamente, all'art.6, comma 4, ha disposto che si aggiunge “alla
retribuzione individuale di anzianità”.
Sulla base del delineato quadro normativo si può
facilmente dedurre che l'assegno in questione non è assoggettabile alla
maggiorazione del 18%, non essendone prevista espressamente da apposita
disposizione di legge la maggiorazione. Le caratteristiche del suddetto assegno
(continuità, predeterminazione, ordinarietà ecc.) non sono sufficienti a
costituire presupposto per il beneficio in assenza di quanto specificamente e
chiaramente indicato dalla norma. D'altra parte non può sostenersi, così come
fa l'interessato, che l'assegno fa parte della retribuzione individuale
d'anzianità e, di conseguenza, venendo a far parte della base pensionabile è
suscettibile della maggiorazione del 18%. Si oppone a tale tesi l'espressione
adoperata dal legislatore per cui l'assegno si aggiunge “alla retribuzione
individuale di anzianità”, venendo con ciò distinto da tale retribuzione
sia pure aggiunto ai fini della sua pensionabilità. Del resto la prevalente
giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è orientata
per la esposta interpetrazione (sez. Marche n.539 del 22 luglio 2003, n.590 del 9 giugno 2004, sez. Umbria n.185
del 21 apr. 2004, n.422 del 1 ott.2004, sez Abruzzo n.383 del 5 maggio 2004,
sez. Campania n.1534 del 29 ott. 2002, sez Lombardia n.469 del 20 giugno 1997,
n.1396 del1 dic.2003, sez. II centrale n.314 del 18 nov. 2003 ecc. ecc.)
Pertanto il
ricorso in quanto infondato deve essere respinto.
Vi sono motivi per compensare le spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice della Sezione Giurisdizionale per la
regione Marche:
·
respinge il ricorso;
- dichiara
compensate le spese.
·
Cosi deciso in Ancona,
nella camera di consiglio del 30 nov. 2004.
IL GIUDICE
f.to (A. De Feo)
PUBBLICATA MEDIANTE
DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 30/11/2004
f.to
Dott.ssa Lucia Caldarelli