REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi instaurati con i ricorsi nn. 31979/C, 31980/C, e 31983/C R.G. presentati, nell’ordine, da B.M.C., nata il omissis, C.M.T., nata il omissis, e P.L., nata il omissis, tutte rappresentate e difese dall’avv. Nice Zauli presso il cui studio in Faenza (RA) p.zza San Francesco n. 22 sono elettivamente domiciliate, contro la Sede provinciale di Ravenna dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP), avverso il rigetto della richiesta di corresponsione sulla pensione di riversibilità in godimento dell’indennità integrativa speciale;

Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza del 4 marzo 2009;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Le ricorrenti sono titolari di due trattamenti pensionistici: l’uno diretto, sul quale è corrisposta l’indennità integrativa speciale (i.i.s.), l’altro di riversibilità, sul quale tale indennità non viene percepita.

Con istanze inviate nel periodo febbraio 2002 – febbraio 2003 le interessate chiedevano all’INPDAP la corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione di riversibilità, comprensiva delle quote arretrate, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali.

Con comunicazione del 21 marzo 2002 la Sede INPDAP di Ravenna respingeva la domanda presentata dalla sig.ra B., confermando la legittimità dell’operato dell’Istituto previdenziale in virtù del disposto di cui all’art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973; le istanze inviate dalle ricorrenti C. e P. rimanevano, invece, prive di riscontro.

Nei proposti gravami si eccepisce l’illegittimità del rigetto, esplicito o implicito, della richiesta delle ricorrenti, osservandosi che il disposto di cui all’art. 99 d.P.R. n. 1092/1973, recante il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni, è stato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 566 del 22 dicembre 1989, seguita da altre dello stesso tenore (sentenze nn. 172/91, 204/92, 232/92, 516/2000 e ordinanze nn. 438/98 e 517/2000), ne ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale in ordine al quinto comma, nella parte in cui non prevede “il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendo ammettersi, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale tra il trattamento pensionistico e la retribuzione, comprensiva dell’indennità integrativa speciale”.

Sul punto si richiamano, altresì, l’ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000 e la sentenza n. 516 in pari data della stessa Corte Costituzionale secondo cui, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione, deve escludersi la persistenza nell’ordinamento di un divieto generalizzato di cumulo di più indennità integrative speciali, nonché la sentenza n. 66 del 28 marzo 2001 con la quale la Sezione Terza centrale d’appello della Corte dei Conti ha riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità in argomento “su ambedue i trattamenti di riposo”.

Si sottolinea, inoltre, che dall’entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 l’indennità integrativa speciale, per i trattamenti pensionistici maturati a far data dal 1° gennaio 1995, è stata conglobata nella pensione, per cui in relazione ai trattamenti successivi a tale data non si pone più il problema del cumulo o meno delle indennità integrativa speciale. Con la conseguenza che se si mancasse di corrispondere la doppia i.i.s. alle pensioni pre-1995, si verrebbe a determinare una iniqua e immotivata disparità di trattamento tra i pensionati post-1995, per i quali per legge non è possibile applicare tale divieto, e quelli pre-1995, ai quali viene “inflitto, peraltro del tutto illegittimamente ed arbitrariamente, il cumulo”.

Da ultimo, si evidenzia il diritto delle ricorrenti a percepire la doppia indennità a far data dalla maturazione del diritto stesso richiamandosi, al riguardo, quanto statuito nella sentenza n. 9627 in data 21 luglio 2000 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, per la quale “l'art. 2948 n. 4 c.c., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo; laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della p.a. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, né messa a disposizione”.

Conclusivamente, si chiede il riconoscimento del diritto delle ricorrenti a percepire l’indennità integrativa speciale sulla pensione di riversibilità, con conseguente condanna dell’INPDAP a corrispondere alle ricorrenti medesime gli arretrati loro spettanti a far data dalla maturazione del diritto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. Con il favore delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio la Sede INPDAP di Ravenna con memoria depositata il 12 febbraio 2009, nella quale si assume che le varie pronunce della Corte Costituzionale in materia di cumulo della i.i.s. con indennità aventi analogo carattere non hanno investito le norme impugnate nello loro interezza, ma le hanno rese oggetto sempre di dichiarazioni di parziale incostituzionalità evincendosi, infatti, dalla “ratio decidendi” delle diverse sentenze, che è dichiarata la tendenziale illegittimità di tali norme, in attesa di un auspicabile intervento del legislatore.

Si soggiunge che non è giuridicamente corretto sostenere che la norma dell’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, che interessa la fattispecie in esame, sia stata eliminata dall’ordinamento giuridico; infatti, con la sentenza n. 494 del 1993 la Corte Costituzionale ha aggiunto alla norma la previsione della salvaguardia del c.d. minimo INPS, introducendovi quella disciplina che elimina il contrasto con le disposizioni costituzionali.

Si afferma che la richiesta delle ricorrenti, intesa ad ottenere il riconoscimento della i.i.s. anche sul trattamento di riversibilità collide dunque con il quadro normativo attualmente vigente, nel quale non si ravvisa l’eliminazione totale del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali, come risulta dall’assunto “pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali” presente nelle sentenze della Suprema Corte, ma nel quale risulta ancora assente una norma che fissi il limite reddituale di operatività del divieto stesso.

Si osserva, da ultimo, che tale divieto di cumulo è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 14/QM/2003, fermo restando il principio secondo il quale “il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l’i.i.s. sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)”.

Si chiede, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in subordine, che si tenga conto dei limiti della prescrizione quinquennale.

Con memoria difensiva presentata il 20 febbraio 2009 l’avv. Nice Zauli, nell’interesse dei ricorrenti, ha insistito per l’accoglimento della domanda introduttiva richiamando, a sostegno della stessa, la sentenza n. 847 in data 30 ottobre 2007 di questa Sezione giurisdizionale.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente i ricorsi in epigrafe, per evidenti motivi di connessione, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 274 del codice di procedura civile.

Passando al merito, la questione sottoposta al giudizio della Corte consiste nell’accertare il diritto delle ricorrenti a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera su entrambe le pensioni di cui le stesse sono titolari.

Al riguardo, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172/1991, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979), nella parte in cui non prevedeva che (così come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi diversi dalla pubblica amministrazione) anche nei confronti di titolari di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cosiddetto “minimo Inps”).

Con la successiva sentenza n. 494/93 la Corte, ritenendo ricorrenti le stesse rationes decidendi poste a fondamento della sentenza n. 172/91, e della sentenza n. 307 del 1993 riguardante questione del tutto analoga, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, nei termini e nei limiti precisati da tali precedenti pronunce.

Sono noti i difformi orientamenti che, a seguito delle suindicate declaratorie di incostituzionalità e di altre sentenze della Corte Costituzionale intervenute sulla materia in esame (sentenze n. 566/1999, n. 204/1992 e n. 376/1994), sono emersi nella giurisprudenza della Corte dei Conti in ordine alla permanenza del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali in presenza di più trattamenti pensionistici o di pensione e retribuzione.

Della controversa questione sono state investite anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti le quali, con sentenza n. 14/QM dell’11 luglio 2003, hanno affermato che: 1) in caso di fruizione di doppio trattamento pensionistico non è consentito il cumulo della indennità integrativa speciale; 2) il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l'indennità integrativa speciale sulla seconda pensione non in misura intera, ma soltanto nei limiti necessari ad ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. “minimo Inps”).

Tale orientamento è stato ribadito dalle stesse Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/QM del 22 febbraio 2006, sull’assunto che alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 494 del 1993 vada riconosciuta natura “manipolativa” e non “ablatoria”, e quindi, fermo restando per il titolare di due pensioni il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali previsto dall’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, esso divieto debba essere inteso nel senso che la seconda pensione non possa comunque essere inferiore al cosiddetto “minimo Inps”.

In contrario avviso si è però affermato un indirizzo giurisprudenziale (adottato dalla Sezione III Centrale d’appello e seguito da copiosa giurisprudenza di varie Sezioni territoriali) secondo il quale, per effetto della giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia, ed in assenza di un intervento del Legislatore, il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale deve ormai considerarsi espunto dal nostro ordinamento non solo nel caso di pensione più retribuzione, ma anche in ipotesi di percezione di plurimi trattamenti pensionistici da parte dello stesso soggetto (v. ex multis, Sezione III giur. centrale di appello, n. 210/ 2005, n. 403/2003; n. 66/2001; n. 26/2001; Sez. giur. reg. Lombardia, n. 85/2006; Sez. giur. reg. Toscana, n. 542/2005; Sez. giur. reg. Campania, n. 769/2005; Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 1031/2005; Sez. giur. reg. Sicilia, n. 1912/2005; Sez. giur. reg. Lazio, n. 1488/2005; Sez. giur. reg. Veneto, n. 1000/2005; Sez. giur. reg. Liguria, n. 905/2005; Sez. giur. reg. Piemonte, n. 67/2005).

Tale secondo indirizzo, generalmente adottato anche da questa Sezione, è stato ispirato da quanto precisato dalla Corte Costituzionale in sede di esame di ulteriori problemi di costituzionalità sollevati in relazione alle norme in materia di cumulo di indennità integrative speciali.

In particolare, con l’ordinanza 23 dicembre 1998, n. 438 il Giudice delle leggi - dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, quarto comma, e 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana – ha testualmente rilevato che “ nella specie l'art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, attualmente sottoposto a scrutinio è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (v. l'art. 99, secondo e quinto comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993); né è ammissibile l'esame degli evocati artt. 1, quarto comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 cit., e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio a quo non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà (v. le sentenze n. 243 del 1993 e n. 115 del 1990)” e che “pertanto le questioni sollevate, riguardando norme inesistenti o comunque irrilevanti, debbono ritenersi manifestamente inammissibili”.

Lo stesso principio è stato poi espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 516 del 21 novembre 2000 e nella coeva ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000 nonché, più recentemente, nell’ordinanza n. 89 dell’8 marzo 2005 con la quale la Corte, chiamata a scrutinare, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, premesso che sulla legittimità costituzionale di tale disposizione si era pronunciata con la sentenza n. 494 del 1993 (con la quale ne aveva dichiarato “l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori”), ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata, osservando come i remittenti (Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana), pur non ignorando l’esistenza nella giurisprudenza contabile successiva alle più recenti pronunce costituzionali in materia di indennità integrativa speciale di diversi orientamenti non tutti affermativi della persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, non avevano spiegato le ragioni per le quali ritenevano di non adottare l'opzione interpretativa che siffatta persistenza esclude e, in particolare, non avevano affermato espressamente che nessuna altra interpretazione fosse possibile se non quella che generava i dubbi di costituzionalità, né avevano esposto le ragioni di tale esclusione.

Questo giudice, pertanto, in precedenti analoghi si è pronunciato in senso favorevole agli interessati, ritenendo non più applicabile il divieto previsto dall’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, neppure con la salvezza del c.d. “minimo Inps”.

Tale conclusione ha riguardato i casi (residuali) - come quelli di specie - di posizioni pensionistiche dirette già liquidate con decorrenze anteriori al 1° gennaio 1995 e/o delle posizioni di riversibilità da esse originate prima dell’entrata in vigore (17 agosto 1995) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovando invece applicazione per le pensioni dirette successive al 1° gennaio 1995, e per quelle di riversibilità ad esse riferite o sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge appena citata, le disposizioni recate dall’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – secondo cui “…con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante” – e dall’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove si prevede l’estensione al settore pubblico della disciplina del trattamento pensionistico di reversibilità vigente nel settore privato.

Né diversa conclusione sono sembrate legittimare le affermazioni contenute nella ordinanza n. 119/2008 con la quale la Corte Costituzionale, nei giudizi di legittimità dell’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 promossi dalla Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale regione Abruzzo, Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello e Sezione giurisdizionale regione Toscana) ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici remittenti considerando: “che, successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296”; “che l’art. 1, comma 776, di tale legge ha abrogato l’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l’art. 1, comma 774, della medesima ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (si veda sul punto la recente sentenza n. 74 del 2008)”; “che la citata abrogazione dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 ha, di fatto, eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità – quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di riversibilità ad esse riferite – delle disposizioni relative alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni”; “che alla luce di tali modifiche del quadro normativo, costituenti ius superveniens nell’ambito dei giudizi a quibus, appare opportuno restituire gli atti ai giudici remittenti perché procedano – anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità – ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni da loro sollevate”.

Sulla questione sono però tornate a pronunciarsi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la recentissima sentenza n. 1/2009/QM depositata il 26 febbraio 2009 secondo cui, per le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1995, per le quali il complesso delle disposizioni recate dalla legge 296/2006, art. 1, commi 774, 775 e 776 non ha in realtà apportato alcuna innovazione, in tema di indennità integrativa speciale deve considerarsi tuttora applicabile la precedente disciplina quale conformata dalle varie pronunce della Corte Costituzionale, ivi incluso il divieto di cumulo della indennità anzidetta su due o più trattamenti di pensione.

Le Sezioni Riunite hanno quindi ribadito, a conferma del loro orientamento, che “in ragione dell’art. 99, comma 2°, del d.P.R. n. 1092 del 1973, vigente nel testo modificato dalla Corte Costituzionale tuttora non sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita questione, prima del 1°.1.1995, il diritto al cumulo della indennità integrativa speciale in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS”, rilevando che “il legislatore, in effetti, non ha mai stabilito che il principio del divieto di cumulo, consacrato nella disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 99 succitato, sia venuto meno anche per le pensioni liquidate prima della data suindicata; e neppure ha previsto che per tali pensioni si procedesse alla riliquidazione dalla stessa data, corrispondendo per intera la indennità integrativa speciale anche sulla seconda pensione, pur nella forma di emolumento accessorio della pensione e non costitutivo della base pensionabile”.

Ebbene, questo giudice ritiene di dovere aderire alla suddetta statuizione per ragioni di certezza ed uniformità di interpretazione giurisprudenziale della complessa disciplina in discussione e della consequenziale problematica.

Ne discende, per quanto concerne le fattispecie in esame, che sulle pensioni di riversibilità godute dalle ricorrenti, siccome di importo inferiore al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), l’indennità integrativa speciale deve essere corrisposta, ma soltanto nei limiti necessari per ottenere l’integrazione delle pensioni medesime sino all’importo corrispondente

a tale trattamento minimo.

Concludendo, si deve pertanto riconoscere il diritto delle ricorrenti all’attribuzione, sulla pensione di riversibilità in godimento, della indennità integrativa speciale nella misura necessaria ad ottenere l’integrazione della pensione stessa al trattamento minimo INPS, salvi gli effetti della intervenuta prescrizione – ai sensi dell’art. 2 l. 7 agosto 1985 n. 428, che ha sostituito l’art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295 – dei ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la data di pervenimento all’Amministrazione intimata delle rispettive istanze amministrative, non essendo peraltro applicabile, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il più lungo termine decennale di prescrizione invocato dalla difesa dei ricorrenti (cfr. Corte dei Conti - Sez. II, 21 maggio 2003 n. 207/A; Sez. III, 12 febbraio 2003 n. 62/A).

Inoltre, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/2002/QM, sulle somme dovute in forza della presente sentenza va riconosciuto alle ricorrenti il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito dei ricorsi in epigrafe,

Accoglie parzialmente

i ricorsi medesimi nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Per l’effetto riconosce il diritto delle ricorrenti all’attribuzione dell’indennità integrativa speciale sulla seconda pensione in godimento nella misura necessaria ad ottenere l’integrazione della pensione medesima al trattamento minimo INPS, salvi gli effetti della intervenuta prescrizione dei ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la data di pervenimento all’Amministrazione delle rispettive istanze amministrative.

Sulle somme accordate in forza della presente sentenza deve essere corrisposto il “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi nei modi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Dispone il rinvio degli atti all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti di esecuzione.

Così deciso in Bologna, nelle camere di consiglio del 4 marzo e 11 marzo 2009.

Il giudice

(Francesco Maria Pagliara)

                                    f.to Francesco Maria Pagliara

Depositata in Segreteria il giorno 11 maggio 2009

Il Direttore di Segreteria

f.to Valeria Sama

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                                                                        Il Giudice Unico

                                                            (Francesco Maria Pagliara)

                                                            f.to Francesco Maria Pagliara

Depositato in Segreteria il giorno 11 maggio 2009

                                                Il Direttore della Segreteria

                                                f.to Valeria Sama

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Data 11 maggio 2009

                                                Il Direttore della Segreteria

f.to Valeria Sama