REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi
instaurati con i ricorsi nn. 31979/C, 31980/C, e 31983/C R.G. presentati,
nell’ordine, da B.M.C., nata il omissis, C.M.T., nata il omissis,
e P.L., nata il omissis, tutte rappresentate e difese dall’avv. Nice Zauli
presso il cui studio in Faenza (RA) p.zza San Francesco n. 22 sono
elettivamente domiciliate, contro la Sede provinciale di Ravenna dell’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP), avverso il rigetto
della richiesta di corresponsione sulla pensione di riversibilità in godimento
dell’indennità integrativa speciale;
Nessuno presente
per le parti alla pubblica udienza del 4 marzo 2009;
Visti gli atti di
causa;
Ritenuto in
FATTO
Le ricorrenti sono
titolari di due trattamenti pensionistici: l’uno diretto, sul quale è
corrisposta l’indennità integrativa speciale (i.i.s.), l’altro di
riversibilità, sul quale tale indennità non viene percepita.
Con istanze
inviate nel periodo febbraio 2002 – febbraio 2003 le interessate chiedevano
all’INPDAP la corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione
di riversibilità, comprensiva delle quote arretrate, maggiorate di
rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con comunicazione
del 21 marzo 2002 la Sede INPDAP di Ravenna respingeva la domanda presentata
dalla sig.ra B., confermando la legittimità dell’operato dell’Istituto
previdenziale in virtù del disposto di cui all’art. 99 del d.P.R. n. 1092 del
1973; le istanze inviate dalle ricorrenti C. e P. rimanevano, invece, prive di
riscontro.
Nei proposti
gravami si eccepisce l’illegittimità del rigetto, esplicito o implicito, della
richiesta delle ricorrenti, osservandosi che il disposto di cui all’art. 99
d.P.R. n. 1092/1973, recante il divieto di cumulo dell’indennità integrativa
speciale su più pensioni, è stato oggetto di esame da parte della Corte
Costituzionale la quale, con sentenza n. 566 del 22 dicembre 1989, seguita da
altre dello stesso tenore (sentenze nn. 172/91, 204/92, 232/92, 516/2000 e
ordinanze nn. 438/98 e 517/2000), ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in ordine al quinto comma,
nella parte in cui non prevede “il limite dell’emolumento per le attività alle
quali si riferisce, dovendo ammettersi, al di sotto di tale limite, il cumulo
integrale tra il trattamento pensionistico e la retribuzione, comprensiva
dell’indennità integrativa speciale”.
Sul punto si
richiamano, altresì, l’ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000 e la sentenza n.
516 in pari data della stessa Corte Costituzionale secondo cui, in presenza di
diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione, deve
escludersi la persistenza nell’ordinamento di un divieto generalizzato di
cumulo di più indennità integrative speciali, nonché la sentenza n. 66 del 28
marzo 2001 con la quale la Sezione Terza centrale d’appello della Corte dei
Conti ha riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità in argomento
“su ambedue i trattamenti di riposo”.
Si sottolinea,
inoltre, che dall’entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 l’indennità integrativa
speciale, per i trattamenti pensionistici maturati a far data dal 1° gennaio
1995, è stata conglobata nella pensione, per cui in relazione ai trattamenti
successivi a tale data non si pone più il problema del cumulo o meno delle
indennità integrativa speciale. Con la conseguenza che se si mancasse di
corrispondere la doppia i.i.s. alle pensioni pre-1995, si verrebbe a
determinare una iniqua e immotivata disparità di trattamento tra i pensionati
post-1995, per i quali per legge non è possibile applicare tale divieto, e
quelli pre-1995, ai quali viene “inflitto, peraltro del tutto illegittimamente
ed arbitrariamente, il cumulo”.
Da ultimo, si
evidenzia il diritto delle ricorrenti a percepire la doppia indennità a far
data dalla maturazione del diritto stesso richiamandosi, al riguardo, quanto
statuito nella sentenza n. 9627 in data 21 luglio 2000 della Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro, per la quale “l'art.
2948 n. 4 c.c., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le
prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori,
presuppone, non diversamente dall'art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935 n.
1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non
riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del
credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione
del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa
riscuoterlo; laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è
sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché
prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed
indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento
alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la
prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di
specifico provvedimento della p.a. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione
decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella
sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili
rappresentano una frazione ancora non individuata, né messa a disposizione”.
Conclusivamente,
si chiede il riconoscimento del diritto delle ricorrenti a percepire l’indennità
integrativa speciale sulla pensione di riversibilità, con conseguente condanna
dell’INPDAP a corrispondere alle ricorrenti medesime gli arretrati loro
spettanti a far data dalla maturazione del diritto, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. Con il favore delle spese di
lite.
Si è
costituita in giudizio la Sede INPDAP di Ravenna con memoria depositata il 12
febbraio 2009, nella quale si assume che le varie pronunce della Corte
Costituzionale in materia di cumulo della i.i.s. con indennità aventi analogo
carattere non hanno investito le norme impugnate nello loro interezza, ma le
hanno rese oggetto sempre di dichiarazioni di parziale incostituzionalità
evincendosi, infatti, dalla “ratio decidendi” delle diverse sentenze, che è
dichiarata la tendenziale illegittimità di tali norme, in attesa di un
auspicabile intervento del legislatore.
Si
soggiunge che non è giuridicamente corretto sostenere che la norma dell’art.
99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, che interessa la fattispecie in esame,
sia stata eliminata dall’ordinamento giuridico; infatti, con la sentenza n. 494
del 1993 la Corte Costituzionale ha aggiunto alla norma la previsione della
salvaguardia del c.d. minimo INPS, introducendovi quella disciplina che elimina
il contrasto con le disposizioni costituzionali.
Si
afferma che la richiesta delle ricorrenti, intesa ad ottenere il riconoscimento
della i.i.s. anche sul trattamento di riversibilità collide dunque con il
quadro normativo attualmente vigente, nel quale non si ravvisa l’eliminazione
totale del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali, come risulta
dall’assunto “pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative
speciali” presente nelle sentenze della Suprema Corte, ma nel quale risulta ancora
assente una norma che fissi il limite reddituale di operatività del divieto
stesso.
Si
osserva, da ultimo, che tale divieto di cumulo è stato ulteriormente ribadito
dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 14/QM/2003, fermo
restando il principio secondo il quale “il titolare di due pensioni ha diritto
a percepire l’i.i.s. sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per
ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al
trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d.
minimo INPS)”.
Si
chiede, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in subordine, che si tenga conto
dei limiti della prescrizione quinquennale.
Con
memoria difensiva presentata il 20 febbraio 2009 l’avv. Nice Zauli, nell’interesse
dei ricorrenti, ha insistito per l’accoglimento della domanda introduttiva
richiamando, a sostegno della stessa, la sentenza n. 847 in data 30 ottobre
2007 di questa Sezione giurisdizionale.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente i ricorsi in epigrafe, per evidenti motivi di connessione, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 274 del codice di procedura civile.
Passando al merito, la questione sottoposta al giudizio della Corte consiste nell’accertare il diritto delle ricorrenti a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera su entrambe le pensioni di cui le stesse sono titolari.
Al riguardo, occorre ricordare che la Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 172/1991, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 17 della legge 21 dicembre
1978, n. 843 (legge finanziaria 1979), nella parte in cui non prevedeva che
(così come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita
alle dipendenze di terzi diversi dalla pubblica amministrazione) anche nei
confronti di titolari di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle
indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (cosiddetto “minimo Inps”).
Con la successiva sentenza n. 494/93 la Corte, ritenendo
ricorrenti le stesse rationes decidendi
poste a fondamento della sentenza n. 172/91, e della sentenza n. 307 del 1993
riguardante questione del tutto analoga, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del citato art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, nei
termini e nei limiti precisati da tali precedenti pronunce.
Sono
noti i difformi orientamenti che, a seguito delle suindicate declaratorie di
incostituzionalità e di altre sentenze della Corte Costituzionale intervenute
sulla materia in esame (sentenze n. 566/1999, n. 204/1992 e n. 376/1994), sono
emersi nella giurisprudenza della Corte dei Conti in ordine alla permanenza del
divieto di cumulo tra indennità integrative speciali in presenza di più
trattamenti pensionistici o di pensione e retribuzione.
Della controversa questione
sono state investite anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti le quali,
con sentenza n. 14/QM dell’11 luglio 2003, hanno affermato che: 1) in caso di
fruizione di doppio trattamento pensionistico non è consentito il cumulo della
indennità integrativa speciale; 2) il titolare di due
pensioni ha diritto a percepire l'indennità integrativa speciale sulla seconda
pensione non in misura intera, ma soltanto nei limiti necessari ad ottenere
l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento
minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. “minimo
Inps”).
Tale
orientamento è stato ribadito dalle stesse Sezioni Riunite con la sentenza n.
2/QM del 22 febbraio 2006, sull’assunto che alla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 494 del 1993 vada riconosciuta natura “manipolativa” e non
“ablatoria”, e quindi, fermo restando per il titolare di due pensioni il
divieto di cumulo delle indennità integrative speciali previsto dall’art. 99,
comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, esso divieto debba essere inteso nel senso che la
seconda pensione non possa comunque essere inferiore al cosiddetto “minimo
Inps”.
In
contrario avviso si è però affermato un indirizzo giurisprudenziale (adottato
dalla Sezione III Centrale d’appello e seguito da copiosa giurisprudenza di
varie Sezioni territoriali) secondo il quale, per effetto della giurisprudenza
costituzionale intervenuta in materia, ed in assenza di un intervento del
Legislatore, il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale deve
ormai considerarsi espunto dal nostro ordinamento non solo nel caso di pensione
più retribuzione, ma anche in ipotesi di percezione di plurimi trattamenti
pensionistici da parte dello stesso soggetto (v. ex multis, Sezione III giur.
centrale di appello, n. 210/ 2005, n. 403/2003; n. 66/2001; n. 26/2001; Sez.
giur. reg. Lombardia, n. 85/2006; Sez. giur. reg. Toscana, n. 542/2005; Sez.
giur. reg. Campania, n. 769/2005; Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 1031/2005;
Sez. giur. reg. Sicilia, n. 1912/2005; Sez. giur. reg. Lazio, n. 1488/2005;
Sez. giur. reg. Veneto, n. 1000/2005; Sez. giur. reg. Liguria, n. 905/2005;
Sez. giur. reg. Piemonte, n. 67/2005).
Tale secondo indirizzo, generalmente adottato anche da questa Sezione, è stato ispirato da quanto precisato dalla Corte Costituzionale in sede di esame di ulteriori problemi di costituzionalità sollevati in relazione alle norme in materia di cumulo di indennità integrative speciali.
In particolare, con l’ordinanza 23 dicembre 1998, n. 438 il Giudice delle leggi - dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, quarto comma, e 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana – ha testualmente rilevato che “ nella specie l'art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, attualmente sottoposto a scrutinio è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (v. l'art. 99, secondo e quinto comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993); né è ammissibile l'esame degli evocati artt. 1, quarto comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 cit., e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio a quo non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà (v. le sentenze n. 243 del 1993 e n. 115 del 1990)” e che “pertanto le questioni sollevate, riguardando norme inesistenti o comunque irrilevanti, debbono ritenersi manifestamente inammissibili”.
Lo stesso principio è stato
poi espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 516 del 21 novembre
2000 e nella coeva ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000 nonché, più
recentemente, nell’ordinanza n. 89 dell’8 marzo 2005 con la quale la Corte, chiamata a scrutinare, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, premesso che sulla legittimità costituzionale di tale disposizione si
era pronunciata con la sentenza n. 494 del 1993 (con la quale ne aveva
dichiarato “l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva che nei confronti
del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative
speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori”), ha dichiarato
l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata, osservando
come i remittenti (Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana), pur non ignorando
l’esistenza nella giurisprudenza contabile successiva alle più recenti pronunce
costituzionali in materia di indennità integrativa speciale di diversi orientamenti
non tutti affermativi della persistenza del divieto di cumulo delle indennità
integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, non avevano
spiegato le ragioni per le quali ritenevano di non adottare l'opzione
interpretativa che siffatta persistenza esclude e, in particolare, non avevano
affermato espressamente che nessuna altra interpretazione fosse possibile se
non quella che generava i dubbi di costituzionalità, né avevano esposto le
ragioni di tale esclusione.
Questo
giudice, pertanto, in precedenti analoghi si è pronunciato in senso favorevole
agli interessati, ritenendo non più applicabile il divieto previsto dall’art.
99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, neppure con la salvezza del c.d.
“minimo Inps”.
Tale
conclusione ha riguardato i casi (residuali) - come quelli di specie - di
posizioni pensionistiche dirette già liquidate con decorrenze anteriori al 1°
gennaio 1995 e/o delle posizioni di riversibilità da esse originate prima
dell’entrata in vigore (17 agosto 1995) della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trovando invece applicazione per le pensioni dirette successive al 1° gennaio
1995, e per quelle di riversibilità ad esse riferite o sorte a decorrere
dall’entrata in vigore della legge appena citata, le disposizioni recate dall’art.
15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – secondo cui “…con
decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati
a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero
l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante”
– e dall’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove si prevede
l’estensione al settore pubblico della disciplina del trattamento pensionistico
di reversibilità vigente nel settore privato.
Né
diversa conclusione sono sembrate legittimare le affermazioni contenute nella
ordinanza n. 119/2008 con la quale la Corte Costituzionale, nei giudizi di
legittimità dell’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 promossi dalla
Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale regione Abruzzo, Sezione Terza
giurisdizionale centrale di appello e Sezione giurisdizionale regione Toscana)
ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici remittenti considerando:
“che, successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la
legge 27 dicembre 2006, n. 296”; “che l’art. 1, comma 776, di tale legge ha
abrogato l’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l’art. 1,
comma 774, della medesima ha dettato una norma di interpretazione autentica
relativa al computo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di
reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della
pensione diretta (si veda sul punto la recente sentenza n. 74 del 2008)”; “che
la citata abrogazione dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 ha, di
fatto, eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità – quanto
alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di
riversibilità ad esse riferite – delle disposizioni relative alla
corresponsione dell’indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione
previste dall’art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni”;
“che alla luce di tali modifiche del quadro normativo, costituenti ius superveniens nell’ambito dei giudizi
a quibus, appare opportuno restituire
gli atti ai giudici remittenti perché procedano – anche ai fini della verifica
delle condizioni di ammissibilità – ad una nuova valutazione della rilevanza e
della non manifesta infondatezza delle questioni da loro sollevate”.
Sulla questione sono però tornate a pronunciarsi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la recentissima sentenza n. 1/2009/QM depositata il 26 febbraio 2009 secondo cui, per le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1995, per le quali il complesso delle disposizioni recate dalla legge 296/2006, art. 1, commi 774, 775 e 776 non ha in realtà apportato alcuna innovazione, in tema di indennità integrativa speciale deve considerarsi tuttora applicabile la precedente disciplina quale conformata dalle varie pronunce della Corte Costituzionale, ivi incluso il divieto di cumulo della indennità anzidetta su due o più trattamenti di pensione.
Le Sezioni Riunite hanno quindi ribadito, a conferma del loro orientamento, che “in ragione dell’art. 99, comma 2°, del d.P.R. n. 1092 del 1973, vigente nel testo modificato dalla Corte Costituzionale tuttora non sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita questione, prima del 1°.1.1995, il diritto al cumulo della indennità integrativa speciale in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS”, rilevando che “il legislatore, in effetti, non ha mai stabilito che il principio del divieto di cumulo, consacrato nella disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 99 succitato, sia venuto meno anche per le pensioni liquidate prima della data suindicata; e neppure ha previsto che per tali pensioni si procedesse alla riliquidazione dalla stessa data, corrispondendo per intera la indennità integrativa speciale anche sulla seconda pensione, pur nella forma di emolumento accessorio della pensione e non costitutivo della base pensionabile”.
Ebbene,
questo giudice ritiene di dovere aderire alla suddetta statuizione per ragioni di certezza ed uniformità di interpretazione giurisprudenziale della complessa
disciplina in discussione e della consequenziale problematica.
Ne discende, per quanto concerne le fattispecie in esame, che sulle pensioni di riversibilità godute dalle ricorrenti, siccome di importo inferiore al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), l’indennità integrativa speciale deve essere corrisposta, ma soltanto nei limiti necessari per ottenere l’integrazione delle pensioni medesime sino all’importo corrispondente
a tale trattamento minimo.
Concludendo, si deve pertanto riconoscere il diritto delle ricorrenti all’attribuzione, sulla pensione di riversibilità in godimento, della indennità integrativa speciale nella misura necessaria ad ottenere l’integrazione della pensione stessa al trattamento minimo INPS, salvi gli effetti della intervenuta prescrizione – ai sensi dell’art. 2 l. 7 agosto 1985 n. 428, che ha sostituito l’art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295 – dei ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la data di pervenimento all’Amministrazione intimata delle rispettive istanze amministrative, non essendo peraltro applicabile, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il più lungo termine decennale di prescrizione invocato dalla difesa dei ricorrenti (cfr. Corte dei Conti - Sez. II, 21 maggio 2003 n. 207/A; Sez. III, 12 febbraio 2003 n. 62/A).
Inoltre, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/2002/QM, sulle somme dovute in forza della presente sentenza va riconosciuto alle ricorrenti il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
Sussistono apprezzabili motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti
- Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice
unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
previa riunione in rito dei ricorsi in epigrafe,
Accoglie parzialmente
i ricorsi medesimi
nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Per l’effetto riconosce il
diritto delle ricorrenti all’attribuzione dell’indennità integrativa speciale
sulla seconda pensione in godimento nella misura necessaria ad ottenere
l’integrazione della pensione medesima al trattamento minimo INPS, salvi gli
effetti della intervenuta prescrizione dei ratei maturati anteriormente al
quinquennio antecedente la data di pervenimento all’Amministrazione delle
rispettive istanze amministrative.
Sulle somme accordate in forza della presente sentenza deve essere corrisposto il “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi nei modi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Dispone il rinvio degli atti all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti di esecuzione.
Così deciso in Bologna, nelle camere di consiglio del 4 marzo e 11 marzo 2009.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco Maria Pagliara
Depositata in
Segreteria il giorno 11 maggio 2009
Il Direttore di Segreteria
f.to Valeria Sama
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per
l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta
l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte
privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il
Giudice Unico
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco Maria Pagliara
Depositato in Segreteria il giorno 11
maggio 2009
Il
Direttore della Segreteria
f.to
Valeria Sama
In esecuzione del Provvedimento ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte
privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.
Data 11 maggio 2009
Il
Direttore della Segreteria
f.to Valeria Sama